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Operazioni transfrontaliere: il nuovo reato-presupposto 231

Dopo i più recenti interventi legislativi in materia di ricettazione/riciclaggio e l’introduzione dei nuovi reati a tutela delle frodi e delle falsificazioni degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché l’introduzione dei reati a tutela del patrimonio culturale, una nuova riforma ritocca il novero dei reati-presupposto rilevanti ai sensi del d.lgs 231/01, ampliandone l’elenco con l’introduzione di un nuovo reato societario, in materia di operazioni transfrontaliere.

Il decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19 ha attuato nell’ordinamento giuridico italiano la Direttiva (UE) 2019/2121, il cui scopo, fatto proprio dal legislatore nazionale, è quello di promuovere la crescita economica nello spazio eurounitario, migliorando il funzionamento del mercato unico interno ed il relativo esercizio della libertà di stabilimento, assicurando, al contempo, il mantenimento di un adeguato livello di protezione sociale per tutti i soggetti coinvolti.

L’art. 55 del d. lgs 19/23 modifica l’art. 25-ter comma 1 del d.lgs 231/2001 inserendo la lettera s-ter) che prevede il nuovo delitto di “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” richiamato dall’art. 54 d. lgs 19/23.

Nel caso di condanna è prevista  l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. Non è invece contemplata, come per gli altri “Reati societari” richiamati all’art. 25 ter d.lgs 231/01, l’applicazione delle misure interdittive di cui all’art. 9 del d.lgs 231/01.

La nuova fattispecie punisce  il comportamento di chiunque, nell’ambito degli adempimenti prescritti dalla nuova disciplina normativa, “formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti” , al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 29 per il rilascio del certificato preliminare da parte del notaio chiamato ad attestare la regolarità delle formalità seguite.

L’inserimento della nuova fattispecie nel catalogo dei reati-presupposto impone agli enti di provvedere all’adeguamento dei Modelli Organizzativi e di Gestione adottati ai sensi del d.lgs 231/01, mediante un adeguato risk assessment dei processi “sensibili”, adottando, ove non già presenti, idonei presidi di controllo per la prevenzione del nuovo rischio-reato.

Quanto all’ambito applicativo l’art. 2 del d.lgs 19/23 specifica che il Decreto si applica:

  1. a) alle operazioni transfrontaliere riguardanti una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l’amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell’Unione europea;
  2. b) alle operazioni transfrontaliere riguardanti società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non hanno nel territorio dell’Unione europea la sede sociale né l’amministrazione centrale né il centro di attività principale;
  3. c) alle operazioni transfrontaliere che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b) e alle operazioni internazionali, nel rispetto dell’articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
  4. d) alle operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari, in quanto compatibile, nel rispetto dell’articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995.

Si precisa, inoltre, che l’art. 29, concernente le operazioni di fusione, è disposizione pacificamente applicabile anche alle operazioni di trasformazione e di scissione, in forza del richiamo espresso a tale norma effettuato rispettivamente dall’art. 7  e dall’art. 42 del Decreto.

Quanto alla struttura della fattispecie incriminatrice in esame, la stessa sanziona la condotta, commissiva od omissiva, di chi, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29:

– formi documenti in tutto o in parte falsi;

– alteri documenti veri;

– renda dichiarazioni false;

– ometta informazioni rilevanti.

L’assenza di un’ulteriore specificazione consente di individuare il soggetto attivo in qualunque persona fisica che, interna o esterna all’ente, ed indipendentemente dalla funzione o ruolo rivestito, partecipi – anche a titolo di concorso, ai sensi dell’art. 110 c.p. – all’attività preliminare di raccolta e/o predisposizione di quanto richiesto per il rilascio del menzionato “certificato preliminare”.

La società italiana partecipante alla fusione, alla trasformazione o alla scissione dovrà richiedere il rilascio del suddetto certificato al notaio,  il quale dovrà attestare  il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari previste per la realizzazione dell’operazione societaria.

Quanto all’elemento soggettivo, si tratta all’evidenza di un reato cd. a dolo specifico, prevedendo che il soggetto agente abbia posto in essere le condotte integranti la nuova fattispecie con il fine di simulare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Ai sensi dell’art. 56 co. 1 del d.lgs 19/23 le nuove disposizioni produrranno effetto, salvo che non sia diversamente stabilito,  a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicheranno alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali le società partecipanti non avranno ancora provveduto, alla medesima data, a pubblicare il relativo progetto.

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