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La prevenzione dei reati societari e contro la p.a. nelle micro-piccole imprese

La prassi UNI/PDR 138:2023 ha previsto, una mappatura delle aree di rischio, specificatamente riferita alla prevenzione dei reati contro la p.a. (art. 25) e quelli societari  (art. 25 ter).  E’ indispensabile la prevenzione e la gestione di queste aree di rischio, tanto quanto lo è la predisposizione di protocolli operativi volti a ridurne il rischio di verificazione ad un livello accettabile.

Questa attività deve passare prima attraverso l’elencazione delle fattispecie di reato, per poi proseguire con un successivo approfondimento dettagliato delle attività che possono avere come conseguenza il verificarsi di un illecito da cui può derivare la responsabilità da reato delle società, soprattutto considerando le diverse dimensioni ed esigenze dell’impresa.

1) Prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25)

Il reato presupposto previsto e punito dall’art. 25 d.lgs. 231/2001, richiama, fra le diverse condotte ascrivibili alla persona giuridica, il peculato (art. 314 c.p.), la concussione (art. 317 c.p.), l’induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319 quater), la corruzione (art.318 c.p.) e l’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).

Nello specifico la prassi individua, quali fonti del coinvolgimento dell’ente nel cui interesse o vantaggio gli stessi siano commessi:
  • le finalità di  sviamento della funzione amministrativa (far conseguire all’impresa indebitamente un atto amministrativo, o far ottenere un interessamento da parte del pubblico funzionario in favore dell’impresa);
  • corruzione (violazione dei doveri d’ufficio da parte del pubblico funzionario, sempre a vantaggio dell’impresa, per esempio in sede ispettiva, al fine di evitare o ridurre eventuali sanzioni amministrative);
  • indebita percezione di finanziamenti pubblici (ingannare l’ente pubblico per ottenere un finanziamento, una concessione o un’agevolazione pubblica di qualsiasi tipo),
  • frode nelle pubbliche forniture (ingannare l’ente pubblico nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, attestando falsamente di aver correttamente adempiuto agli obblighi a carico dell’impresa).

2) Prevenzione dei reati societari (art. 25 ter)

Il reato presupposto previsto e punito dall’art. 25 ter d.lgs. 231/2001, richiama essenzialmente le fattispecie richiamate dal Titolo XI del codice civile sotto la rubrica “Disposizioni penali in materia di società e di consorzi” (artt. 2621-2641 c.c.).

Il documento si sofferma, in particolare, sulla prevenzione dei reati quali:

  • false comunicazioni sociali (determinare una falsa rappresentazione della situazione economica e finanziaria dell’impresa, nei bilanci e nelle scritture contabili, al fine di ottenere vantaggi indebiti nei rapporti con banche, creditori o controparti societarie);
  • corruzione tra privati (corrompere un esponente di altra società per procurare vantaggi alla propria impresa o ottenere l’assegnazione di un incarico di fornitura di beni o servizi o ancora per ottenere un finanziamento da parte di una banca).

Per quanto riguarda i processi aziendali rilevanti, va fatta una individuazione congiunta, trovando una vicinanza fra le due tipologie di illeciti – relativamente ai soggetti attivi, all’ambito di svolgimento e alle finalità sottostanti – specie per quel che riguarda i reati di corruzione e corruzione tra privati.

3) Le aree sensibili

Nell’attività di mappatura dei rischi finalizzata alla prevenzione dei reati, occorre considerare come aree sensibili:

  1. la gestione della contabilità generale e formazione del bilancio, gli adempimenti societari, la gestione della tesoreria e della finanza ordinaria;
  2. la gestione dei rapporti con privati in ambito societario;
  3. la gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
  4. la gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
  5. la nomina dei professionisti esterni le relative attività;
  6. i rapporti con esponenti della p.a. e con gli enti pubblici competenti;
  7. la stipulazione di contratti con enti pubblici, nonché la loro gestione ed esecuzione.

Per fare in modo che l’analisi di queste aree avvenga in modo corretto e trasparente, la prassi propone una serie di regole comportamentali e procedure operative, fornendo dei principi di suddivisione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività societarie, nonchè di trasparenza, documentazione scritta e verificabilità delle motivazioni sottese alle decisioni prese.

E’ fondamentale, dunque, nell’ottica di un’efficace prevenzione dei reati sopra richiamati la scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in tema di formazione del bilancio e correttezza delle informazioni ivi contenute, di tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili, di conflitto di interessi degli amministratori e di svolgimento delle assemblee degli organi sociali. Diviene altresì importante la regolarità delle operazioni di fatturazione e di pagamento al fine di evitare la formazione di fondi neri o contabilità parallele, che potrebbero costituire strumento per attività corruttive.

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