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Gestione delle segnalazioni e Modello Organizzativo

Rispetto alla normativa previgente, che contemplava esclusivamente di canali di segnalazioni interni ai singoli enti, il Decreto ha introdotto ulteriori modalità mediante le quali il whistleblower può segnalare il verificarsi, potenziale od effettivo, di reati di cui sia venuto a conoscenza. Infatti, è stato istituito un canale di segnalazione esterna, cui si aggiunge lo strumento della divulgazione pubblica.

Per quanto riguarda i canali di segnalazioni previgenti, sia nel settore pubblico che in quello privato, la loro predisposizione era stata predisposta al fine di tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante, nonchè della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, sia essa in forma scritta o orale. Inoltre, il testo di legge affida la gestione della segnalazione ad un soggetto interno o esterno oppure ad un ufficio interno autonomo specificamente formato.

Nel caso di ente dotato del modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/2001, inoltre, si richiede che questo provveda alla predisposizione di tale canale di segnalazione.

Gestione delle segnalazioni

Quanto alla gestione delle segnalazioni interne, la normativa dispone che:

  1. dopo l’inoltro della segnalazione da parte del whistleblower ed entro sette giorni dalla sua ricezione, l’ente sia tenuto a rilasciargli un avviso di ricevimento;
  2. il soggetto al quale è affidata la gestione del canale deve poi mantenere le interlocuzioni con il segnalante, dando diligente seguito alla segnalazione e fornendo riscontro al whistleblower entro tre mesi dalla data di ricezione della stessa.
  3. Il Decreto ha provveduto ad ampliare i canali a disposizione dei segnalanti, tramite la previsione di un c.d. canale di segnalazione esterna, predisposto e gestito dall’ANAC: entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023, tale Autorità dovrà adottare delle linee guida in tema di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, prevedendo il ricorso a strumenti di crittografia che garantiscano la riservatezza del segnalante e della persona eventualmente menzionata nella segnalazione o, comunque, coinvolta. Si tratta sicuramente di un elemento di grande novità, che consente di effettuare le segnalazioni in forma scritta, tramite apposita piattaforma informatica o in forma orale.

Il controllo dell’ANAC

L’accesso al canale esterno dell’ANAC, a norma di legge, è consentito nelle ipotesi in cui:

  1. il segnalante operi in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
  2. il segnalante abbia già effettuato una segnalazione alla quale non è stato dato seguito;
  3. il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Anche l’ANAC ha specifici doveri di attivazione e di riscontro nei confronti del whistleblower: al segnalante dovrà, infatti, essere dato avviso del ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricevimento e dovrà essere dato seguito, attraverso un’attività istruttoria, alle segnalazioni ricevute, dando riscontro al whistleblower entro tre o sei mesi. Qualora, poi, la segnalazione abbia ad oggetto informazioni che esorbitino le proprie competenze, l’ANAC dovrà provvedere a dare comunicazione della segnalazione all’autorità competente.

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