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Chi sono i destinatari della normativa 231?

L’art. 1 del d.lgs. 231/2001 stabilisce a quali soggetti giuridici si applica la normativa prevista dal decreto e quali sono i destinatari della normativa 231. Al primo comma prevede che “Il presente decreto disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.

Al comma 2, invece, elenca i destinatari: “le disposizioni si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”.

La norma, come detto, definisce l’ambito applicativo delle sue disposizioni ovvero identifica i soggetti che possono essere ritenuti responsabili nel caso in cui una persona fisica ad essi legata commetta, nel loro interesse o vantaggio, uno dei reati espressamente previsti dal catalogo 231. In generale si parla di “enti”, ma nel dettagli occorre fare una distinzione fra “enti forniti di personalità giuridica” e “società ed associazioni prive di capacità giuridica”.

Passiamo in rassegna le diverse categorie singolarmente.

  • Enti forniti di personalità giuridica

Si tratta di quei soggetti di diritto, distinti dalla persona fisica, che costituiscono un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici. La logica alla base è quella di ricomprendere fra i destinatari, e quindi di ascrivere la responsabilità ex. d.lgs. 231 /2001, quei soggetti giuridici il cui statuto prevede in capo allo stesso un interesse che lo distingue dalla persona fisica che realizza il reato, un’organizzazione che lo distingue dalla persona fisica che lo commette ed un patrimonio riconducibile all’ente distinto e separato da quello delle persone fisiche.

Fra questi rientrano:

– le società a responsabilità limitata;

– le società per azioni e società in accomandita semplice;

– gli intermediari finanziari quali le SICAV (società di investimento a capitale variabile), le SGR (società di gestione del risparmio), le SIM (società di intermediazione mobiliare) e le società di gestione di fondi di investimento.

– le imprese di assicurazione e le mutue assicuratrici;

– le società sportive;

– le società di revisione;

– le imprese individuali e le società unipersonali. In merito però la giurisprudenza è divisa fra chi la considera assoggettata alla normativa e chi la considera esclusa, in forza della difficoltà ad individuare un interesse dell’impresa autonomo ed indipendente rispetto a quello dell’imprenditore individuale titolare dell’attività.

– le società fiduciarie;

– le associazioni e le fondazioni riconosciute.

  • Società e associazioni prive di capacità giuridica

Rientrano in questa categoria di destinatari della normativa 231 tutte quelle organizzazioni nelle quali è possibile individuare un autonomo centro di interessi. Vi rientrano:

– le società di persone;

– le associazioni non riconosciute;

– le fondazioni, enti dotati di personalità giuridica di diritto privato, con un patrimonio finalizzato ad un preciso scopo, lecito e di utilità sociale;

– i comitati, anche non riconosciuti, in quanto costituiscono un’organizzazione di persone fisiche e sono dotati di un patrimonio separato dalla persona fisica, vincolati da uno scopo.

– i condomini edili ed i consorzi con attività esterna. Questi ultimi costituiscono un autonomo centro di rapporti giuridici ed assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti stipulati in nome proprio, assumendone il rischio, di natura extracontrattuale, derivante dalla gestione di un’attività extracontrattuale.

– gli enti no profit, enti che svolgono un’attività senza scopo di lucro e che, quindi, non puntano a conseguire un profitto ed investono gli utili negli scopi organizzativi.

società a partecipazione pubblica;

– gli enti pubblici economici;

– le imprese che svolgono attività di pubblico interesse.

  • I soggetti esclusi dalla normativa 231

Infine, il comma 3 dell’art. 1 d.lgs. 231/2001, prevede che per alcuni soggetti giuridici non si applichi la normativa. In particolare “Non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

La ratio di questa scelta è semplice: il legislatore ha deciso di non ricomprende questi soggetti giuridici fra i destinatari della disciplina 231 in quanto ha voluto evitare che le sanazioni applicate ricadessero, in termini di costi e di disservizi, sui cittadini e sul pubblico. In particolare, sono state individuate alcune categorie di enti pubblici non economici: gli enti pubblici associativi (di natura pubblica e dotati di personalità giuridica) e gli enti pubblici associativi istituzionali (es. gli ordini professionali). Anche qui, il motivo alla base della scelta di escludere questi soggetti dai destinatari della disciplina è il medesimo: il disservizio che si potrebbe verificare, dovuto a sanzioni o misure cautelari, creerebbe un disagio ai cittadini.

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