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Entra in vigore il Codice degli Appalti delle “stazioni appaltanti qualificate”

Lo scorso 1 luglio, così come espressamente previsto dal nuovo Codice degli appalti, è divenuta obbligatoria la cd. “qualificazione delle stazioni appaltanti”.

Il nuovo testo di legge prevede, come noto (e già affrontato da solo231.it) che sia sufficiente la contestazione dell’illecito previsto dal catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001 per far scattare la sanzione dell’esclusione da una gara d’appalto. In altre parole, essersi dotati del Modello 231, diviene una caratteristica che qualifica l’impresa come “stazione appaltante qualificata”.

Il decreto legislativo, in attuazione della legge delega 78/2022 ha stabilito una nuova importante modifica, che diventa pienamente applicabile proprio dal 1 luglio: in generale, il testo definitivo, approvato in via preliminare il 16 dicembre scorso dal Consiglio dei ministri, é entrato in vigore il 1 aprile scorso.

Da adesso in poi, dunque, solamente gli enti e le amministrazioni iscritte presso l’apposito registro predisposto da ANAC, potranno ottenere il CIG (codice identificativo gara), il quale consente di partecipare al bando e, conseguentemente, appaltare opere pubbliche per importi superiori agli euro 500.000 ed acquistare beni e servizi sopra gli euro 140.000.

La nuova previsione rende l’adozione del Modello 231, non soltanto utile da un punto di vista preventivo e organizzativo, ma anche condizione necessaria, per le imprese che operano in maniera prevalente in questo settore, per poter partecipare a bandi e appalti di questo tipo: insomma, da adesso in poi, un azienda sprovvista di Modello 231, sarà esclusa da principio.

L’autorità anticorruzione, per venire incontro alle stazioni appaltanti, ha messo a disposizione sul proprio sito un servizio di qualificazione, il quale consente l’invio della domanda di iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

Lo stesso Presidente di ANAC, con un comunicato del 20 giugno scorso, ha precisato che

“la presentazione della domanda di qualificazione può avvenire anche successivamente a tale data poiché al momento non sussiste alcuna finestra temporale. […] le Stazioni appaltanti non qualificate, sia quelle che non superano il livello minimo previsto, sia quelle che per motivazioni di carattere organizzativo ritengano di non avviare sin da subito il processo di qualificazione, possono in ogni caso svolgere attività contrattuale in base alle previsioni del Codice, ove è espressamente previsto, tra l’altro, che:

  • c) «procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
  • d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento»”.

A questo punto, è opportuno che le imprese integrino e approfondiscano la parte speciale del proprio Modello organizzativo e rivedano i rispettivi protocolli interni, qualora ne fossero dotati, o si dotino di un Modello 231 ex novo, pienamente ed efficacemente attuato, con contestuale nomina di un Organismo di vigilanza: tale adempimento costituisce ormai, a tutti gli effetti, condizione imprescindibile per la partecipazione alle procedura di evidenza pubblica.

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