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Responsabilità penale del datore di lavoro e del RSPP (Cass. Pen. 21153/2023)

La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dalle responsabilità in tema di violazione degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro.

Con la sentenza n. 21153/2023, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della la questione della responsabilità penale del datore di lavoro in conseguenza di infortuni subiti da dipendenti, nel caso in cui lo stesso datore abbia preventivamente nominato un responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP).

Nel merito, l’amministratore unico di una s.p.a., è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose connesso ad un infortuno sul lavoro (art. 25 septies d.lgs. 231/2001) occorso ad un dipendente che ricopriva le mansioni di carrellista, il quale era stato colpito da una catasta di bancali crollata al suolo poiché non ben impilata.

La colpa di del datore di lavoro era stata imputata a titolo di imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni, per non avere valutato il rischio derivante dalla scorretta sistemazione della catasta

Il difensore dell’imputato ricorreva per cassazione osservando che la nomina di un RSPP pregressa rispetto alla data dell’incidente avrebbe giustificato l’assoluzione dell’imputato medesimo.

Stando alla Suprema Corte, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nella struttura aziendale, finalizzata alla individuazione degli strumenti cautelari atti a governarli con la correlata redazione di un documento che contenga tali valutazioni e prescrizioni, rientra fra gli obblighi fondamentali che gravano sul datore di lavoro.

Si tratta, infatti, di un adempimento personalissimo (imposto dall’art. 17 del Testo unico sulla Sicurezza del Lavoro 81/2008) che il datore di lavoro non può delegare.

Tuttavia, all’articolo 29 del t.u.s.l., è stato previsto che alla redazione del documento di valutazione dei rischi collaborino alcune figure dotate di specifiche competenze tecnico-scientifiche, ovvero il RSPP ed il medico competente, i quali sono tenuti a conferire al datore di lavoro informazioni e indicazioni appropriate, soprattutto per quanto riguarda l’analisi e la gestione del rischio.

Il datore di lavoro, dall’altro lato, è tenuto a fornire loro informazioni inerenti la gestione dell’impresa, per ciò che riguarda la natura del rischio, l’organizzazione del lavoro, le misure di prevenzione e protezione (art. 18, comma 2).

La Corte ha precisato che il RSPP svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale (Cass. Pen. n. 11708/2018; Cass. Pen. n. 40718/2017; Cass. Pen. n. 49821/2012).

Con riferimento agli infortuni non connessi alla mancata valutazione del rischio od alla mancata adozione delle misure previste nel documento, la responsabilità deve, dunque, essere configurata in capo al datore di lavoro.

Il RSPP può essere ritenuto responsabile in concorso con il datore di lavoro, ogni qual volta un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, nella presunzione che alla segnalazione segua l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.

Si è precisato, poi, che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto soggetto privo di potere decisionale, risponde dell’evento in concorso con il datore di lavoro anche se abbia commesso solamente un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate (Cass. Pen. n. 49761/2019).

Nel caso di specie l’infortunio è stato ricondotto causalmente ad una carente valutazione del rischio collegato alle mansioni svolte dal lavoratore dipendente: la valutazione del rischio è, come visto, funzione tipica del datore di lavoro, non delegabile nemmeno attraverso il conferimento di una delega di funzioni ad altro soggetto.

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