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La prevenzione dei reati ambientali nel Modello 231

In materia di reati ambientali, il Modello di organizzazione e gestione, per avere efficacia esimente, deve essere adottato in riferimento alla specifica struttura e tipo di attività dell’impresa, prevedendo in modo chiaro e preciso i compiti, le responsabilità individuali e gli strumenti in concreto volti a prevenire la commissione di reati contro l’ambiente.

Deve essere, inoltre, pienamente attuato, mediante l’istituzione di un organismo di vigilanza dotato di concreti poteri di controllo e la previsione di sistemi di revisione periodica, che garantiscano la “tenuta” del modello nel tempo.

La terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27148/2023, si è soffermata su un tema molto delicato, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, relativamente alle caratteristiche che i Modelli organizzativi ex. d.lgs. 231/2001 devono possedere per essere pienamente efficaci ed esimenti.

Nel merito della questione, la Suprema Corte, confermava la sentenza del Tribunale di Mantova, emessa in data 24 giugno 2022. In particolare, venivano condannati gli imputati per il reato previsto e punito dall’articolo 29 quaterdecies, comma 1, d. lgs. 152/2006, in relazione all’art. 25 undecies, che richiama i reati ambientali per cui risponde l’ente: quello contestato all’azienda era quello di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”.

Con riferimento al Modello organizzativo, la Suprema Corte si è soffermata sui concetti di “interesse o vantaggio” dell’ente e di “colpa di organizzazione”, richiamando l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità.

Come è noto, ai fini della configurabilità dell’illecito 231 non è sufficiente solo la commissione di un reato presupposto (artt. 24 e ss. d.lgs. 231/2001), ma è necessario che si configurino gli elementi costituitivi della responsabilità della persona giuridica: l’elemento oggettivo (interesse o vantaggio) e soggettivo (la c.d. colpa di organizzazione).

Il caso presta il fianco per una disamina delle principali caratteristiche che un Modello 231 deve possedere per essere giudicato efficace ed operativo: la Cassazione ha confermato il dato di comune esperienza per cui il Modello debba essere realizzato “su misura” per ogni singola impresa e organizzazione.

In particolare, il Modello adottato, in relazione ai reati ambientali contestati, veniva giudicato “generico e lacunoso”, in quanto non venivano predisposte le cautele organizzative e gestionali per prevedere la commissione dei reati.

Inoltre, il Modello indicava che l’attività di gestione dei rifiuti veniva svolta conformemente alle normative vigenti, rispettando tutte le rigide procedure di controllo sull’affidabilità dei fornitori. Tuttavia, non vi erano ulteriori previsioni, né venivano chiaramente indicate quali misure dovevano essere adottate. Il Modello presentava un organigramma che ometteva di indicare le persone che rivestivano le qualifiche indicate, prevedendo un organismo di vigilanza che, però, non risultava effettivamente istituito.

I Giudici di legittimità hanno considerato l’assetto organizzativo del tutto negligente, avendo mancato di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti, idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo.

All’ente, dunque, è addebitabile la colpa di organizzazione, per aver consentito al suo legale rappresentante di commettere il reato, in assenza di procedure e organismi di controllo.

Ciò che viene richiesto alle società, è un’adeguata valutazione del rischio della propria attività, che tenga conto di tutte quelle operazioni che potrebbero produrre un qualsiasi vantaggio. L’analisi deve prendere in considerazione tutte le attività che vengano compiute, in particolare quelle che vengono poste in essere con il coinvolgimento di terzi, che potrebbero determinare o favorire un vantaggio per l’ente.

Questa sentenza precisa quanto sia sempre più importante la realizzazione di Modelli 231 costruiti in modo specifico e calati nella realtà aziendale, mediante l’istituzione di un effettivo OdV e un sistema di procedure che specifichi chiaramente i ruoli e le responsabilità all’interno dell’azienda, nonché i relativi canali comunicativi (cd. flussi informativi) verso l’Organismo di Vigilanza.

 

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