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L’importanza della qualificazione dell’impresa all’interno di un consorzio stabile nel nuovo Codice degli Appalti

Un Consorzio stabile non può, per l’esecuzione dei lavori, designare una consorziata sprovvista di qualificazione. Se lo fa, verrà escluso dalla gara. L’esclusione è prevista anche se il Consorzio stabile possiede in proprio la qualificazione.

In questo modo si è pronunciata ANAC nel parere n. 470 del 18 ottobre 2023, rilasciato in seguito all’istanza presentata da una società nell’ambito della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per il rifacimento dell’impianto elettrico ed antincendio di un Palazzo di Giustizia.

La società in questione aveva chiesto se fosse legittima l’ammissione in gara di tre consorzi stabili che avevano designato, quali imprese esecutrici, consorziate sprovviste dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lettera di invito.

In fase di verifica della documentazione amministrativa, il Punto Istruttore designato aveva proposto al RUP l’esclusione dei tre consorzi che avevano indicato come imprese esecutrici tre consorziate sprovviste dei requisiti di qualificazione richiesti.

Tuttavia, il RUP, in seguito ad un’istruttoria, ha deciso di ammettere alla successiva fase tutti i partecipanti e, all’esito dell’apertura delle offerte economiche, ha proposto l’aggiudicazione in favore di una delle società.

L’ANAC precisa che spetta alla stazione appaltante valutare la sussistenza dei requisiti di qualificazione da parte dei consorzi stabili i quali sarebbero stati ammessi illegittimamente alla fase di apertura delle offerte economiche.

Spiega l’ANAC che per le gare disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016 (“vecchio” Codice dei Contratti Pubblici) come quella in esame, si segue l’indirizzo dell’Autorità secondo cui la designazione, da parte di un Consorzio stabile, di una consorziata per l’esecuzione di lavori del tutto carente di qualificazione, comporta l’esclusione del Consorzio dalla gara, anche se la qualificazione è posseduta in proprio dal Consorzio.

E’ stato evidenziato (anche nelle recenti Delibere n. 76 del 22 febbraio 2023 e n. 184 del 3 maggio 2023) il principio secondo cui la designazione, da parte di un consorzio stabile, di una consorziata per l’esecuzione di lavori nella categoria prevalente fosse del tutto carente di qualificazione per eseguire tali prestazioni e, di conseguenza, comporta l’esclusione del consorzio dalla gara, anche se la qualificazione è posseduta in proprio dal consorzio.

L’art. 47, comma 2, del previgente Codice dei Contratti prevedeva l’alternativa facoltà del consorzio di eseguire il contratto o con propria struttura d’impresa, dimostrando il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, salva la facoltà di cumulo, ovvero tramite i consorziati indicati in gara.

L’ANAC ribadisce l’orientamento espresso nelle Delibere sopra citate, nel senso che, qualora un consorzio designi per l’esecuzione dell’appalto un’impresa consorziata, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti e vanno accertati in capo a tale impresa, a prescindere dalla qualificazione in proprio del consorzio.

Il cd. “cumulo alla rinfusa”, dunque, vale per il Consorzio, ma non per la consorziata: questo va riferito alla possibilità, per il consorzio stabile che sia privo in proprio dei requisiti, di qualificarsi per il tramite delle proprie consorziate.

Tale principio, tuttavia, non vale in senso opposto: non è consentito ad una consorziata di qualificarsi ed eseguire l’appalto, essendo totalmente priva di qualificazione in relazione ai lavori affidati.

Ne deriva che, con riferimento alle gare regolate dal previgente Codice degli Appalti, l’art. 225, comma 13, del nuovo Codice non può essere interpretato nel senso che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti e comprovati solo dal consorzio stabile, anche nel caso in cui l’esecuzione dell’appalto sia totalmente affidata ad un’impresa esecutrice.

In particolare, il comma 13 dell’art. 225 del nuovo Codice detta il regime transitorio relativo agli appalti pubblici, tenendo conto del fatto che il sistema previgente si basasse su una disposizione transitoria, consentendo al consorzio stabile di qualificarsi sulle base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Si tratta di una disposizione che mira a tutelare i consorzi che partecipino a gare pubbliche iniziate sotto la vigenza del previgente testo e ancora in corso oggi.

In conclusione, considerata la natura dei lavori oggetto di appalto e del loro valore altamente specialistico, questi non possono che essere realizzati solo da imprese abilitate e certificate, nonché da personale specializzato.

Ne deriva che assume una maggior importanza la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di qualificazione in capo non solo ai consorzi stabili, ma soprattutto alle singole consorziate, soprattutto considerando il principio per cui la carenza di qualificazione della consorziata designata, comporta l’esclusione del consorzio dalla gara.

In parole semplici, non è sufficiente la qualificazione del consorzio se l’impresa alla quale si affidano i lavori ne è sprovvista.

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