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CATALOGO 231: i reati di truffa, frode e malversazione a danno dello Stato (art. 24 d.lgs. 231/2001)

REATI DI TRUFFA, FRODE E MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 24)

Profili normativi, trattamento sanzionatorio e linee guida per la redazione del Modello Organizzativo

Introduzione

L’art. 24 rappresenta la norma di apertura della sezione del d.lgs. 231/2001 dedicata ai reati presupposto. Al fine di agevolare un più graduale e meno traumatico radicamento della cultura della legalità aziendale, si è optato per circoscrivere inizialmente l’ambito di applicazione della responsabilità da reato delle persone giuridiche.

Le diverse ipotesi di reato sembrano essere eterogenee, ma in realtà sono raggruppate in un contesto unitario fattispecie lesive del bene giuridico del buon andamento della pubblica amministrazione, dal punto di vista dell’integrità del patrimonio pubblico e comunitario e della corretta allocazione delle risorse pubbliche, perseguendo reati che tutelano il corretto impiego degli strumenti a sostegno delle attività economiche di pubblico interesse.

L’art. 24 sanziona le ipotesi truffaldine atte all’ottenimento indebito di sovvenzioni o che comportino lo sviamento delle predette somme rispetto all’effettiva e lecita destinazione originaria.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, ci si è chiesti perché non fossero stati ricompresi nel novero dei reati presupposto i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) fattispecie, come le altre, connotate dalla frode del soggetto attivo e da un corrispettivo danno a carico della pubblica amministrazione.

A distanza di venti anni, il D.L. 105/2023 ha inserito all’art. 24 i delitti in questione: si tratta, invero, di due fattispecie che non sono direttamente riconducibili alla responsabilità dell’ente, ma possono costituire dei campanelli d’allarme in relazione ad altre ipotesi delittuose. Sono, inoltre, reato tipicamente d’impresa, manifestazioni tipiche di comportamenti illeciti derivanti dall’attività imprenditoriale.

Il requisito dell’interesse o vantaggio potrebbe essere dimostrabile senza eccessive difficoltà, dato il profilo patrimoniale dei reati e la loro stretta connessione all’attività d’impresa.

La truffa di cui all’art. 640 c.p. rileva ai fini dell’ascrizione della responsabilità degli enti unicamente se aggravata ai sensi del comma 2, mentre il reato di frode informatica, esclusivamente se viene commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Quando all’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316 ter c.p.), questa fattispecie prevede un limite-soglia di 3.999,96, superata la quale l’impresa è chiamata a rispondere: ci si è chiesti se la norma fosse applicabile nel caso in cui il contributo percepito fosse minore. La dottrina, in linea di massima, lo esclude.

E’ configurabile il tentativo nel caso in cui, ad esempio, manchi il conseguimento di un vantaggio patrimoniale illecito da parte dell’ente, circostanza che, quindi, escluderebbe l’applicazione della confisca del prezzo e del profitto del reato.

  1. I reati presupposto

I reati presupposto di cui all’art. 24 del D. Lgs. 231/2001 (“Indebita percezione di erogazioni, truffa a danno dello stato di un ente o dell’Unione Europea, frode informatica o nelle pubbliche forniture”) sono:

l’art. 316bis c.p.: malversazione e danno dello stato;

l’art. 316ter c.p.: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;

– l’art. 356 c.p.:  frode nelle pubbliche forniture;

– l’art. 353 c.p.: turbata libertà degli incanti;

l’art.  353 bis c.p.: turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;

l’art. 640 comma 2 c.p.: truffa in danno dello Stato o di altro ente o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;

– l’art. 640bis c.p.: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

l’art. 640ter c.p.: frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;

– l’art. 2 l. 23 dicembre 1986, n 898: truffa ai danni del Fondo europeo agricolo

  1. Trattamento sanzionatorio

In relazione a questi reati, puniti singolarmente con pene diverse, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Tuttavia, tale scelta è stata molto criticata proprio per il diverso disvalore delle diverse condotte punite.

Al comma 2, è prevista una aggravante nel caso in cui la persona giuridica abbia tratto un notevole profitto ovvero qualora si sia verificato un danno di particolare gravità alla persona offesa.

È sempre disposta la confisca del prezzo e del profitto del reato, anche per equivalente, ai sensi dell’art. 19.

Si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall’art. 19 D. Lgs. 231/2001. Nello specifico, è applicabile il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, oltre al divieto di pubblicizzare beni o servizi. Nei confronti dell’ente, poi, può essere disposta anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

Si possono irrogare anche le misure cautelari quali il sequestro preventivo del prezzo e del profitto del reato, oltre al sequestro conservativo. L’art. 24 non prevede l’applicabilità dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell’illecito: tali misure non potranno nemmeno essere disposte in via cautelare.

  1. Linee guida per la redazione del Modello Organizzativo

In relazione a tali fattispecie, emerge in modo chiaro come le modalità di integrazione dei reati presupposto concernono tutte le fasi di contatto con la pubblica amministrazione, dalla preparazione della richiesta, alla ricezione delle somme, alle fasi esecutive e all’utilizzo dei fondi.

Altrettanto importanti sono le procedure e i protocolli contenuti nel modello organizzativo.

Fra le linee guida in relazione a tale reato vengono identificati diversi profili di potenziale rischio, ossia:

– presentazione di istanze alla pubblica amministrazione per ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo di interesse aziendale;

– partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;

-attività aziendali che presuppongano l’accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla pubblica amministrazione quali

  • la partecipazione a procedure di gara che prevedano la gestione informatica,
  • presentazione in via informatica di istanze e documentazione di supporto finalizzate all’ottenimento di un atto o provvedimento amministrativo di interesse aziendale
  • tutti i rapporti con soggetti inseriti nella pubblica amministrazione, specie se relativi a materia fiscale o previdenziale;
  • partecipazione a procedure competitive di negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi;
  • selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti.

Degli utili presidi, tenuto conto delle dimensioni e dell’attività dell’ente, potrebbero essere:

  • definizione delle modalità e dei criteri per la selezione delle procedure competitive alle quali partecipare;
  • controllo sull’effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici in relazione agli obiettivi dichiarati;
  • monitoraggio sull’avanzamento del progetto realizzato e sul relativo reporting della pubblica amministrazione e gestione delle eventuali anomalie;
  • attività di controllo gerarchico nel sistema di deleghe (es. separazione fra chi gestisce le attività e chi presenta la documentazione;
  • individuazione delle tipologie dei rapporti con la pubblica amministrazione e relative modalità di gestione;
  • individuazione di uno specifico protocollo relativo alla redazione di un report per ogni rapporto con la pubblica amministrazione (es. anche nella fase di raccolta della documentazione);
  • verifiche incrociate di coerenza fra la funzione richiedente l’erogazione pubblica e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione dell’iniziativa.
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