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Condizioni di esclusione o “attenuazione” della colpa di organizzazione dell’ente

Con la sentenza n. 50770 del 20 dicembre 2023, la Terza sezione della Cassazione penale ha negato l’applicazione della riduzione della sanzione per particolare tenuità del danno patrimoniale (prevista dall’art. 12, comma 1, lett. b del d.lgs. 231/2001) in ragione del fatto che tale attenuante può, nel caso di illeciti ambientali, riguardare solo i reati che hanno come presupposto un danno patrimoniale e non anche quelli che si esauriscono in violazioni di natura formale e di pericolo astratto.

Nel caso che ha interessato la Corte, una società era stata ritenuta colpevole dell’illecito amministrativo da reato di cui all’articolo 25-undecies, comma 2, D.Lgs. 231/2001 (in relazione al reato presupposto di cui all’articolo 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006), per aver di fatto consentito che gli impianti di depurazione effettuassero uno smaltimento illecito di fanghi di depurazione prodotti diluendo gli stessi con le acque reflue di scarico e versando questi fanghi direttamente in un corso d’acqua.

La difesa, oltre ad aver richiesto l’applicazione dell’attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale verificatosi in conseguenza del reato (poi ritenuta inapplicabile dalla Corte), aveva anche fatto valere l’adozione da parte della società di un modello organizzativo, elemento che avrebbe dovuto consentire di ridurre l’applicazione di sanzioni alla persona giuridica.

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, tra le condizioni di esclusione della responsabilità dell’ente, rectius della colpa di organizzazione dello stesso, vi sono l’avere (comma 1, lett.a) adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, nonché l’aver affidato (lettera b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Ove, invece,  post factum, sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. b) del decreto, è prevista una diminuzione della pena da un terzo alla metà.

A tal proposito, la Corte ha osservato come abbia già in precedenti occasioni (v. Sez. 4, n. 38025 del 15/09/2022, Petrol Lavori Spa) chiarito che la mera adozione di un modello organizzativo non è di per sé sufficiente a far scattare l’attenuante, essendo necessario, come specificamente richiesto dalla lettera della norma, che il MOG sia anche idoneo a prevenire la commissione di reati della stessa specie.

Secondo la Corte non esiste, infatti, “alcun automatismo tra l’adozione del modello e la concessione dell’attenuante, che è invece subordinata ad un giudizio di natura fattuale, essendo il giudice tenuto a verificare se la lettera della norma sia stata rispettata, specificamente e nel suo complesso.

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