DELITTI IN MATERIA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
– Profili normativi, trattamento sanzionatorio e linee guida per la redazione del Modello Organizzativo.
- Introduzione
L’art 25 nonies è stato introdotto con legge del 23 luglio 2009 n. 99, che ha previsto la responsabilità dell’ente per i reati in materia di proprietà intellettuale e diritto d’autore.
Le fattispecie richiamate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies) sono il frutto del recepimento della Direttiva 2000/31/CE, che è intervenuta a disciplinare gli aspetti giuridici relativi ai servizi resi dalle società dell’informazione, con riferimento al commercio elettronico ed alle disposizioni sul cybercrime del 2009.
Nella prevenzione dei rischi relativa alla violazione dei diritti d’autore occorre tenere in considerazione anche l’ipotesi in cui detti reati si realizzino con l’impiego di sistemi informatici aziendali. E’ bene seguire un approccio complessivo funzionale ad integrare tra loro policy e procedure e verificare le possibili implicazioni reciproche. È inevitabile una interconnessione con le valutazioni dei rischi già eseguite per i reati cui agli artt. 24, 24 bis, 25 quinquies d.lgs. 231/2001.
Un ulteriore interessante presidio coincide con l’individuazione e la nomina di amministratori di sistema che curino lo svolgimento di tutte le attività connesse ai processi sensibili e supervisionino la corretta applicazione dei processi e policy aziendali adottate.
Inoltre, è importante la creazione di procedure e policy dedicate al corretto trattamento dei dati personali.
L’adozione di un Modello privacy integrato a quello adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001, si potrebbe rivelare essenziale quale presidio di carattere generale ma anche per la stretta connessione che può avere un importante impatto privacy.
Ciò che può valere anche quale presidio di controllo per la prevenzione dei reati informatici, a ben vedere, potrebbe valere anche per instaurare un corretto sistema di gestione delle informazioni sensibili, promuovendo ed incentivando la protezione dei dati in ogni processo sensibile ed alle aree di rischio, in quanto si tratta di una normativa che permea l’intera attività aziendale.
- I reati presupposto
L’art. 25 nonies richiama fra i reati presupposto le fattispecie previste dalla legge 633/1941, ossia:
- l’art. 171: riproduzione, trascrizione, diffusione o vendita di un’opera altrui;
- l’art. 171 bis: duplicazione riproduzione e vendita di programmi informatici;
- l’art. 171 ter: duplicazione o riproduzione di un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico;
- l’art. 171 septies: circostanza aggravante speciale.
- l’art.171 octies: atti fraudolenti finalizzati alla decodificazione di trasmissioni audiovisive.
-
Trattamento sanzionatorio
In relazione ai reati richiamati dall’art. 25 nonies, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
Nel caso di condanna, si applicano all’ente le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9 comma 2, per una durata non superiore a un anno.
I reati di cui all’art. 25 novies non sono fattispecie di reato che possono essere commesse solo da imprese operanti nello specifico settore software/audiovisivo, ma riguardano la quasi totalità dei soggetti economici.
Questo perché lo scopo di contenere i costi connessi all’acquisto di software e altre opere d’autore analizzate sopra, potrebbe indurre qualsiasi ente a commettere le condotte illecite di cui trattasi.
Diversi fra questi reati potrebbero essere commessi nel perseguimento degli interessi della società, a prescindere dall’eventuale impiego di beni aziendali, ma anche con strumenti personali, nell’ipotesi in cui dall’installazione di un software in assenza di adeguata licenza, consegua comunque per l’ente il risparmio del costo di acquisto della stessa.
Si tratta di una fattispecie che ad oggi non ha fatto registrare condanne.
In generale, è consigliabile seguire le Linee guida di Confindustria, che suggeriscono di attuare delle particolari misure, fra cui:
- predisporre documenti aziendali (policy, procedure o regolamenti) contenenti l’invito al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale;
- inserire nei contratti clausole che impongano il rispetto anche da parte del terzo contraente delle norme in materia di proprietà intellettuale;
- vietare espressamente da parte dei dipendenti l’uso per scopi aziendali di beni acquisiti in violazione delle norme a tutela del diritto d’autore o comunque con modalità difformi da quelle previste dal titolare.
Tutto questo va fatto prevedendo principi etici ed inserendo nel Modello Organizzativo specifiche indicazioni circa la previsione di tali ipotesi di reato e delle modalità di impedimento delle stesse, puntando su attività formative e di diffusione della cultura aziendale volta alla promozione del rispetto delle norme in materia di diritto d’autore.
Al fine di prevenire reati ipotizzabili con l’utilizzo di beni aziendali, si suggerisce di vietare l’impiego di beni aziendali al fine di porre in essere condotte che violino la tutela dei diritti d’autore, quale che sia il vantaggio perseguito. Inoltre, è opportuno controllare i mezzi di comunicazione interni ed esterni della società (sito web, radio ufficiale, stampa, social network, etc.).
Un ulteriore presidio di controllo potrebbe essere quello di destinare specifiche risorse aziendali e budget dedicati per l’acquisto dei programmi informatici.
Tali presidi sono finalizzati a diminuire il rischio di commissione dei reati: ovviamente, nel caso in cui l’ente operi nel contesto delle attività di comunicazione o dell’industria audiovisiva ed editoria, dovrà essere verificata la necessità di presidi ulteriori e più puntuali, da affiancare a quelli già previsti.