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CATALOGO 231: contrabbando (art. 25 sexiesdecies)

CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES)

– Profili normativi, trattamento sanzionatorio e linee guida per la redazione del Modello Organizzativo

Introduzione

L’art. 25-sexiesdecies, introdotto nel d.lgs. 231/2001 dal d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, ha inserito per la prima volta i reati di contrabbando come delitti suscettibili di determinare la responsabilità da reato delle persone giuridiche.

La normativa, in particolare, fa riferimento agli artt. 282-301 bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonché agli artt. 25, 216 e 302. La realizzazione di un reato doganale può determinare l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria fino a 200 fino a 400 quote, oltre ad una serie di sanzioni interdittive.

La scelta di estendere la responsabilità degli enti a queste figure di reato va contestualizzata. L’interesse ad una più marcata prevenzione e repressione del contrabbando trova origine nella volontà del legislatore di assicurare adeguato soddisfacimento dei diritti doganali, che rappresentano una risorsa propria dell’Unione Europea e confluiscono nel bilancio unitario, eccezion fatta per il 25% che viene trattenuto dallo Stato membro di entrata delle merci a copertura delle spese di riscossione.

Sotto questo profilo il Legislatore è intervenuto su più livelli, ripristinando l’interesse penale nei confronti di tutte le ipotesi di contrabbando caratterizzate da importi superiori ai 10.000 euro ed estendendo i confini di tipicità del contrabbando con l’inserimento di fattispecie aggravate (art. 295 del Testo Unico).

  1. I reati presupposto

Nucleo offensivo delle fattispecie di contrabbando è rappresentato dal dettato normativo dell’art. 292 t.u.l.d., che sanziona chiunque sottare merci al pagamento dei diritti di confine dovuti”, con modalità che non integrino i tratti caratteristici delle fattispecie previste dagli artt. 216, 282, 291 t.u.l.d.

La sottrazione di merci alla corresponsione dei diritti di confine condensa la dimensione dell’illecito e la corrispettiva tutela. L’offesa all’interesse tributario statale ed eurounitario può assumere le forme del danno o, assai più frequentemente, del pericolo concreto. Infatti, l’anticipazione della tutela penale ha costituito uno dei principi cardine nella tipizzazione delle fattispecie di contrabbando. Il Legislatore ha ritenuto di punire tanto le ipotesi di tentativo (anche inoffensive) consistenti in mera inosservanza di obblighi strumentali al controllo dell’effettivo pagamento del tributo, quanto la reale detenzione delle merci estere che rifiuti o non sia in grado di dimostrarne attendibilmente la legittima provenienza.

Soggetto attivo di questi reati è sempre il destinatario dell’obbligo doganale. Tutti i reati, sia a forma libera che a forma vincolata, sono puniti a titolo di dolo.

  1. Trattamento sanzionatorio

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

  1. Linee guida per la redazione del Modello Organizzativo

L’inserimento di tale reato all’interno del catalogo 231 ha inciso in modo rilevante sulle realtà imprenditoriali che intrattengono rapporti commerciali con Paesi extra-UE. Se consideriamo che l’Italia è l’undicesimo paese al mondo per importazioni e l’ottavo per esportazioni, è facile pensare come questo reato debba essere oggetto di un’importante attività di mappatura e analisi preventiva.

E’ opportuno, dunque, tracciare le coordinate per l’adeguamento da parte degli enti e degli operatori del diritto alla novella responsabilizzazione delle persone giuridiche in campo doganale.

Ai fini della mappatura delle aree sensibili al rischio di commissione di reati doganali e dell’individuazione delle azioni volte a schermare tale alea, si ritiene che l’attenzione debba focalizzarsi sostanzialmente su:

  • gestione rapporti con i terzi: outsourcers e partner commerciali;
  • gestione dei rapporti con la p.a.
  • individuazione, formazione e coordinamento delle funzioni aziendali deputate agli adempimenti doganali

L’introduzione del contrabbando tra i reati ascrivibili alle persone giuridiche segna la definitiva trasfigurazione degli illeciti doganali da realtà storica di carattere territorialmente circoscritto a fenomeno di criminalità d’impresa. Solamente le prime applicazioni giurisprudenziali potranno consentire di valutare l’effettività della nuova responsabilizzazione 231 in area doganale, ossia la sua rispondenza al dichiarato obiettivo di tutela della potestà tributaria nazionale ed eurounitaria.

Ad oggi si può rilevare unicamente la portata non indifferente dell’adeguamento a cui sono state sollecitate le imprese italiane attive nel commercio internazionale.

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