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CATALOGO 231: delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies)

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 SEPTIESDECIES)

– Profili normativi, trattamento sanzionatorio e linee guida per la redazione del Modello Organizzativo

Introduzione

Dopo la modifica dell’art.9 della Costituzione, a tutela dell’ambiente, il Parlamento ha approvato la proposta di legge in materia di “reati contro il patrimonio culturale”, passaggio cruciale verso la cd. “transizione ecologica”. Infatti, l’intervento mira ad aumentare la tutela offerta ai nostri beni culturali e al paesaggio, attraverso lo strumento del diritto penale.

Il testo, approvato lo scorso anno, fra le varie disposizioni, ha modificato il decreto legislativo n. 231/2001, con l’introduzione dell’art.25-septiesdecies, derubricato “Delitti contro il patrimonio culturale”, che richiama esplicitamente le norme introdotte nel codice.

  1. I reati presupposto

Il nuovo Titolo VIII-bis prevede i delitti di:

  • furto di beni culturali (art. 518 bis): si punisce chiunque si impossessi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene o allo Stato, al fine di trarne profitto, per sé o per altri;
  • appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter): si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso;
  • ricettazione di beni culturali (art. 518 quater): si punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare;
  • impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518 quinquies): si punisce chiunque impieghi in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto;
  • riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies): si punisce chiunque sostituisca o trasferisca beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
  • autoriciclaggio di beni culturali (art. 518 septies): si punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
  • falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies): si punisce chiunque, in tutto o in parte, formi una scrittura privata falsa o alteri, distrugga, sopprima od occulti una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;
  • violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies): si punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione, alieni o immetta sul mercato beni culturali oppure, essendovi tenuto, non presenti nel termine la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali. Ancora, si punisce l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettui la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento;
  • importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies): si punisce chiunque importi beni culturali provenienti da delitto o rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione;
  • uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies): si punisce chiunque trasferisca all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. Inoltre, si punisce chiunque non faccia rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, i medesimi beni, per i quali siano state autorizzate l’uscita o l’esportazione temporanee;
  • distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies): si punisce chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Inoltre, è punito chiunque destini beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità;
  • devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies): si punisce chiunque commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura;
  • contraffazione di opere d’arte (art. 518 quaterdecies): si punisce chiunque, al fine di trarne profitto, contraffaccia, alteri o riproduca un’opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico oppure chiunque ponga in commercio o ponga a tal fine in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti. Inoltre, è punito chiunque, conoscendo la falsità di un’opera, la autentichi o contribuisca ad accreditarla come autentica mediante dichiarazioni, perizie ecc.

Il nuovo Titolo, inoltre, contiene la previsione di una speciale causa di non punibilità e di specifiche circostanze aggravanti e attenuanti.

  1. Trattamento sanzionatorio

Sono stati previsti diversi livelli di pena pecuniaria per l’ente, in base alla gravità del reato commesso:

  • da 100 a 400 quote, per le violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art.518-novies c.p.);
  • da 200 a 500 quote, per l’appropriazione indebita (art.518-ter c.p.), l’importazione illecita (art.518-decies c.p.) e il trasferimento all’estero non autorizzato di beni culturali (art.518-undecies c.p.);
  • da 300 a 700 quote, per la distruzione, dispersione o deterioramento di beni culturali (art. 518-duodecies) e per la contraffazione di opere d’arte (art.518-quaterdecies);
  • da 400 a 900 quote, per reati più gravi quali il furto, la ricettazione di beni culturali, nonché la falsificazione di scrittura privata relativa a beni culturali, per cui è stata prevista la sanzione interdittiva – ai sensi dell’art.9 comma 2 del decreto legislativo –  inferiore a due anni.
  • da 500 a 1000 quote per i delitti di riciclaggio (art.518-sexies c.p.) e devastazione o saccheggio di beni culturali (art.518-terdecies c.p.).

 

  1. Linee guida per la redazione del Modello Organizzativo

Per quanto riguarda il Modello di organizzazione e gestione, in che modo dovranno muoversi le società, gli enti e le imprese a seguito di tale modifica? La novità è ancora relativamente recente, ma in base al settore di attività dell’azienda occorrerà valutare l’opportunità di eseguire un risk assessment per capire se tali reati possano avere rilevanza o meno

E’ chiaro che, con il continuo evolvere del catalogo, i destinatari del d. lgs. 231/2001 saranno tenuti ad implementare e aggiornare continuamente il modello, ma nonostante ciò, diversamente da quanto accaduto precedentemente con l’introduzione del reato di cui all’art. 25-octies.1 (in contrasto alla frode e alla falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti), questa modifica sembra portare un importante contributo all’interno del sistema 231 e, dall’altra parte, non sembrerebbe creare eccessive complicazioni nell’aggiornamento del modello.

Di fatti, il vero cambiamento sembra tradursi più sul piano astratto che su quello concreto: l’ente sarà tenuto a dotarsi di un sistema interno che tenga conto anche dei nuovi reati contro il patrimonio culturale, impostando la propria governance in questa direzione. Il rispetto dell’ambiente e dei beni culturali, non a caso, sta diventando sempre più un tema centrale nella gestione delle aziende e le contestazioni di questo tipo all’ente potrebbero crescere in modo notevole in futuro.

Il legislatore, a vent’anni dall’entrata in vigore della normativa 231 non sembra aver cambiato approccio, soprattutto nel momento in cui interviene con una modifica o una integrazione di quei reati che l’ente deve considerare nel momento in cui adotta, aggiorna o implementa il proprio modello. L’obiettivo della normativa 231 resta quello della prevenzione e della repressione dei reati che si potrebbero verificare in contesti aziendali.

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