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Responsabilità degli enti e particolare tenuità del fatto (131bis c.p.)

Responsabilità degli enti e 131-bis c.p.

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 231/2001, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto.

Questo l’interessante principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 37237/2024.

La vicenda traeva origine dalla sentenza emessa dal Tribunale di Sassari assolveva un imputato, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto, dal reato di attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1 d. Lgs. 152/2006), a lui ascritto perché, quale direttore tecnico e amministrativo di una s.r.l., gestiva un centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, pericolosi e non, in assenza dei requisiti minimi tecnico-gestionali, non adottando le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita.

Veniva pronunciata una sentenza assolutoria di analogo tenore anche nei confronti della stessa società, cui era stato ascritto l’illecito amministrativo previsto e punito dall’art. 25 undecies, comma 2, del d.lgs. 231/2001, in relazione al reato presupposto sopra richiamato, posti in essere dalla persona fisica.

Avverso la sentenza del Tribunale sardo, la società, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

La difesa eccepiva il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto al giudizio di responsabilità dell’ente rilevando che, prima di riconoscere la particolare tenuità del fatto, il Tribunale avrebbe dovuto argomentare in merito alla sussistenza del reato presupposto dell’illecito amministrativo ascritto alla società. Inoltre, nel ricorso si lamentava anche l’insussistenza del reato presupposto commesso dalla persona fisica, nonché il vizio di motivazione in relazione all’interesse e vantaggio della società connesso al verificarsi del reato, così come disposto dall’art. 5 d.lgs. 231/2001.

La Corte di cassazione, ritenendo il ricorso fondato lo ha accolto.

L’impianto argomentativo della sentenza impugnata è quasi interamente incentrato sulla verifica dei presupposti applicativi dell’art. 131-bis c.p., mentre all’analisi circa la sussistenza del reato e la configurabilità dell’illecito amministrativo contestato alla società sono dedicati solo poche parole, peraltro, affermano i giudici di legittimità “di non agevole intelligibilità”.

Ciò integra un evidente vizio di motivazione, atteso che, prima di affrontare il tema del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il Tribunale avrebbe dovuto compiutamente soffermarsi sulla prova della colpevolezza della persona fisica e della responsabilità amministrativa della persona giuridica, accertando in maniera adeguata la ricorrenza dei rispettivi presupposti.

Peraltro, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto anche nei confronti della società costituisce un ulteriore profilo di illegittimità della pronuncia, di cui dovrà eventualmente tenersi conto nell’ipotesi in cui, all’esito di un’adeguata verifica delle risultanze probatorie, dovesse essere ritenuto ravvisabile tanto il reato contestato alla persona fisica, quanto l’illecito amministrativo addebitato alla società.

In tal senso, si deve richiamare la condivisa affermazione della Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. III, n. 1420/2020), secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 231/2001, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto.

Tale autonomia esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso (Cass. Pen., Sez. III n. 9072/2018).

Così, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Sassari per un nuovo giudizio.

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