Il 1° ottobre è entrato in vigore l’ormai noto meccanismo di “patente a punti”, volto alla tutela dei lavoratori che operino nei cantieri di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008. Trattasi di un meccanismo finalizzato a contrastare, prima di tutto, il lavoro sommerso e a migliorare la salute e sicurezza di tutti coloro che operino nei predetti settori, rafforzandone il controllo e la vigilanza.
Con il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con la L. 29 aprile 2024, n. 56) e il recente D.M. attuativo 18 settembre 2024, n. 132, per lavorare in cantieri edili le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno, infatti, possedere una “patente digitale” che, alla data del rilascio, avrà un punteggio minimo di 30 crediti e verrà assegnata solo in presenza di determinati requisiti, che, peraltro, sono già parte integrante del modello di gestione di cui all’art. 30 D. Lgs. n. 81/2008.
Il sistema di attribuzione e gestione dei crediti consentirà di monitorare costantemente il rispetto delle normative da parte delle imprese, poiché solo coloro che rispetteranno gli standard di sicurezza e contribuzione potranno operare nei cantieri temporanei o mobili.
La patente a punti è obbligatoria per le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008 ed i lavoratori autonomi che prestano attività in tali contesti.
Sono, invece, esclusi dall’obbligo solo coloro che forniscono semplici prestazioni intellettuali o mere forniture di materiali. Per i soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in paesi extra-UE, è prevista la presentazione di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti.
Il rilascio della patente è subordinato a sei requisiti fondamentali, da dimostrare al momento della domanda:
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- formazione obbligatoria in materia di sicurezza per datori di lavoro, dirigenti e lavoratori autonomi;
- regolarità contributiva (DURC);
- documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- certificazione di regolarità fiscale (DURF);
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
In caso di dichiarazioni mendaci, la patente a punti può essere revocata e la nuova richiesta non può essere presentata prima di 12 mesi.
Il sistema della patente a punti prevede un punteggio iniziale di 30 crediti. Questo punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti mediante comportamenti cosiddetti virtuosi, come l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati; l’asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza, la formazione aggiuntiva per i lavoratori, soprattutto quelli stranieri e gli investimenti tecnologici per migliorare la sicurezza.
Tuttavia, possono esserci decurtazioni di crediti in caso di violazioni, come:
- 5 punti per infortuni con assenza superiore a 60 giorni.
- 8 punti per infortuni che causano inabilità permanente.
- 20 punti in caso di infortunio mortale.
Il concetto di colpa grave gioca un ruolo fondamentale. In caso di infortuni mortali o che causano inabilità permanente, il comportamento del datore di lavoro, se riconosciuto come gravemente negligente o imprudente, porta alla sospensione cautelare della patente a punti fino a 12 mesi. La colpa grave si verifica quando le imprese ignorano le normative di sicurezza, non adottano misure di prevenzione adeguate o trascurano la formazione dei dipendenti.
L’introduzione della patente a punti ha inevitabilmente ampliato i compiti e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori.
Il Decreto Legislativo n. 81/2008, come modificato dal Decreto Legge 19/2024, assegna, infatti, un ruolo cruciale a questi soggetti nel verificare che le imprese operino in conformità alle norme di sicurezza.
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b-bis D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori ha il dovere di verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a punti con almeno 15 crediti, prima dell’inizio dei lavori. Questo obbligo si applica a tutte le imprese che operano in cantiere (inclusi ovviamente i subappalti). Nel caso di imprese non soggette all’obbligo della patente a punti, come quelle che forniscono mere forniture o prestazioni intellettuali, il committente/responsabile dei lavori acquisisce la evidenza documentale di tali circostanze che esentano dall’obbligo di cui sopra.
Le imprese che operano senza la patente a punti o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette a sanzioni amministrative particolarmente severe. Le principali conseguenze includono:
- sanzione fino al 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, come stabilito dalla normativa. Questo implica che le imprese coinvolte in progetti di grande valore possono essere soggette a sanzioni particolarmente elevate.
- interruzione immediata delle attività nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti. Le attività potranno essere riprese solo una volta che i crediti saranno reintegrati.
In caso di procedimento penale conseguente ad infortunio sul lavoro in cantiere la mancata verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori del possesso della patente a punti o della attestazione SOA di terza classe può costituire circostanza rilevante ai fini della definizione della colpevolezza e anche in termini di responsabilità amministrativa d’impresa (D.Lgs. n. 231/2001). In questo caso:
- il committente o il responsabile dei lavori può essere chiamato, in caso di infortunio, a rispondere penalmente e civilmente per la mancata verifica delle condizioni di sicurezza e per non aver controllato l’idoneità delle imprese.
- la revoca della patente a punti per l’impresa coinvolta potrebbe anche determinare gravi ritardi nei lavori, con effetti negativi sull’intero progetto.
Il Decreto introduce anche la possibilità per le imprese di presentare autocertificazioni per alcuni requisiti. In particolare:
- l’iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva e fiscale possono essere autocertificate secondo le disposizioni dell’art. 46 del DPR 445/2000;
- gli obblighi formativi, il possesso del documento di valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) possono essere attestati attraverso dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
Le informazioni contenute nella patente sono accessibili non solo ai titolari, ma anche a soggetti terzi autorizzati, come le amministrazioni pubbliche, gli organismi paritetici, e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Le modalità di accesso sono regolate con provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
L’ottenimento della patente a punti può rappresentare un importante supporto operativo per l’attività di vigilanza dell’OdV, potendo fungere quale oggettiva evidenza dell’osservanza di determinati presidi lavoristici e prevenzionistici, i quali, nella prassi, formano oggetto di verifica in relazione ad alcuni rilevanti rischi reato (salute e sicurezza sul lavoro; reati contro la personalità individuale; reati in tema di immigrazione).
Dal punto di vista dell’impresa, l’obbligatorietà della patente a punti, quale titolo da conseguire necessariamente per poter operare nei cantieri, rappresenterà un importante stimolo per la compliance rispetto alla normativa in materia di lavoro e sicurezza e, di conseguenza, per l’effettiva ed efficace attuazione delle misure previste dal Modello organizzativo.
Ciò, peraltro, non solo in una chiave di prevenzione del rischio reato, ma anche nella prospettiva della difesa della società nel procedimento penale, in cui il possesso della patente a punti sarà senz’altro valutato ai fini della prova dell’esimente prevista dall’art. 6 d.lgs. 231/2001 e, comunque, per attenuare le sanzioni irrogabili in caso di condanna dell’ente.