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L’impresa affidataria resta responsabile della sicurezza

La presenza di un’impresa esecutrice non comporta il trasferimento o l’accentramento dell’obbligo di sicurezza in capo ad una sola di tali imprese perché ognuna di esse è tenuta a redigere un proprio Piano operativo di Sicurezza.

Questo il principio di diritto stabilito dalla IV Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 45405/2024.

Con sentenza del 30 aprile 2024, la Corte d’Appello dell’Aquila confermava la decisione del Tribunale di Chieti, condannando il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata per omicidio colposo ai sensi degli articoli 113 e 589, commi 1 e 2, del codice penale.

La condanna traeva origine da un tragico incidente mortale verificatosi durante i lavori di installazione degli ultimi piani di un ponteggio metallico necessario per la ristrutturazione della facciata di un condominio. Un operaio della ditta subappaltatrice incaricata del montaggio del ponteggio era precipitato da un’altezza di circa 15 metri, perdendo la vita.

L’incidente veniva attribuito all’assenza dei perni di collegamento tra i montanti del ponteggio e alla mancata predisposizione di una “linea vita”, un dispositivo essenziale per l’ancoraggio della cintura di sicurezza indossata dall’operaio.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello, il legale rappresentante dell’impresa affidataria ha presentato ricorso tramite il proprio difensore, sostenendo che il Piano Operativo di Sicurezza (POS) da lui redatto, e controfirmato dal Coordinatore per la Sicurezza, conteneva chiare indicazioni sulle modalità di montaggio e smontaggio del ponteggio, le quali, tuttavia, non erano state adeguatamente valutate dai giudici di merito.

Egli ha inoltre precisato che, avendo affidato l’installazione del ponteggio a una ditta qualificata, non era obbligato a vigilare costantemente sull’esecuzione delle attività né a verificare direttamente le condizioni di sicurezza.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Quanto al primo motivo, è stato ritenuto non autosufficiente a causa della mancata allegazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) al ricorso.

Relativamente al secondo motivo, la Suprema Corte lo ha giudicato manifestamente infondato, richiamando un consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, la presenza di più imprese esecutrici non comporta il trasferimento o l’accentramento dell’obbligo di sicurezza in capo ad una sola di tali imprese perché ognuna di esse è tenuta a redigere un proprio Piano operativo di Sicurezza (POS).

Da tale principio discende che, nel caso di specie, l’obbligo di redigere il POS e di prevedere le misure contro il rischio di caduta dall’alto incombeva tanto sul datore di lavoro della società subappaltatrice quanto sul titolare dell’impresa affidataria.

La Suprema Corte ha inoltre precisato che l’unico caso in cui il subappaltante può essere esonerato dagli obblighi di protezione si verifica quando i lavori subappaltati vengono eseguiti in totale autonomia, senza alcuna ingerenza da parte del subappaltante; circostanza quest’ultima che nella vicenda in esame non poteva ritenersi sussistente.

Ebbene, nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che l’imputato non aveva svolto alcuna attività di controllo nei confronti della società esecutrice dei lavori. Dalle sentenze di primo e secondo grado era infatti emerso che, sebbene i lavori di montaggio fossero ormai quasi ultimati, non era stata predisposta una linea vita che consentisse ai montatori di operare in sicurezza.

Inoltre, nessun rappresentante della ditta affidataria era presente alle due riunioni di coordinamento che si erano svolte nel corso dei lavori, e il tema del montaggio del ponteggio non era mai stato affrontato.

Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

La sentenza in esame mette ancora una volta in evidenza quanto sia cruciale, specialmente nei casi di subappalto, l’obbligo di vigilanza, verifica e controllo incombente sul datore di lavoro dell’impresa affidataria.

Nel sistema delineato dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL), questa figura affianca il Coordinatore per la Sicurezza, svolgendo un ruolo definibile come “Coordinamento di secondo livello“.

L’art. 97 del TUSL riveste un’importanza centrale in questo ambito, stabilendo che l’impresa affidataria è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, a garantire la coerenza tra i piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici e il proprio POS, e ad assicurare l’attuazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Solo attraverso il rigoroso rispetto di tali obblighi l’impresa affidataria può evitare responsabilità penali in caso di infortunio sul luogo di lavoro.

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