Cerca
Close this search box.

Settore edile: senza patente a punti sanzioni per le imprese

Senza la patente a punti o in caso di patente con meno di 15 punti, all’impresa sarà irrogata una sanzione fino a 6.000 euro, qualora in un appalto o subappalto le parti non hanno stabilito il valore dei lavori.

Lo ha precisato l’Inl nella nota 9326 del 9 dicembre 2024, che ha fatto il punto sul nuovo regime sanzionatorio previsto dall’articolo 27 del Dlgs 81/2008, come modificato dal Dl 19/2024 (convertito dalla legge 56/2024), applicabile a tutte le imprese operanti nel settore edile.

Dal 1° ottobre 2024, è in vigore la patente a punti, regolata dall’art. 27 del D. Lgs. 81/08 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

Tutte le imprese (anche estere o senza dipendenti) e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili devono possedere la patente a punti.

Si può lavorare in cantiere anche dopo aver fatto la richiesta della patente a punti in attesa del rilascio, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.  Non si può operare, invece, con meno di 15 punti sulla patente.

Esiste tuttavia una eccezione: l’art. 27 al comma 10 prevede che, se si scende sotto la soglia dei 15 punti, ma i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto e non sono adottati provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione.

L’INL ha specificato che occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come previsto nel capitolato o nel contratto, e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.

Se il valore dei lavori è superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente, si potranno terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà cessare. L’onere della prova, in ogni caso, spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.

I rischi per chi lavora senza patente o con meno di 15 punti sono l’irrogazione della stessa sanzione per chi lavora sprovvisto di patente  a punti, (art. 27, comma 11 del D. Lgs. 81/08).

Per chi opera nei cantieri privo di patente o con una patente con meno di 15 crediti è prevista, inoltre, una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.

L’ispettorato ha chiarito che, per calcolare l’esatto importo della multa, il 10% del valore dei lavori va riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore. Se tale importo è inferiore a 6.000 euro oppure non è noto, la sanzione è determinata prendendo come riferimento la soglia minima di 6.000 euro.

Oltre alla sanzione amministrativa, l’art. 27 comma 11 prevede, per chi lavora nei cantieri senza patente o con una patente con meno di 15 crediti, l’esclusione per 6 mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debbono essere prontamente informativi per l’adozione del provvedimento interdittivo.

In caso di accertamento, l’impresa o il lavoratore autonomo viene allontanato dal cantiere. Gli ispettori provvedono ad informare l’impresa o il lavoratore autonomo dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile, in assenza di patente o con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo e anche in caso di subappalto, deve verificare che le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a punti, come previsto dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008.

Se il committente o il responsabile dei lavori affida i lavori ad un soggetto privo di patente o, è punito con una multa (art. 157 comma 1 lettera c) del D. Lg. 81/08) o la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro.

La sanzione è analoga in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell’affidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 punti.

Il committente o il responsabile dei lavori non è punibile se l’impresa o il lavoratore autonomo subiscono la sospensione, revoca o una decurtazione dei crediti sotto i 15 punti successivamente alla data di affidamento. In tal caso le sanzioni saranno erogate solo all’impresa stessa per aver operato senza i requisiti.

Per questo motivo l’indicazione che viene data agli ispettori è di svolgere tutti gli approfondimenti necessari per individuare il momento dell’affidamento dei lavori, senza basarsi sulla sola data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.

La sanzione trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.

Le sanzioni sono applicabili a tutti i lavori affidati dal 1° ottobre 2024, data di entrata in vigore dell’obbligo di possesso della patente.

Potrebbe interessarti