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Sicurezza sul lavoro, condannato il datore di lavoro e la società per assenza di valutazione dei rischi

Sicurezza sul lavoro: con la recentissima sentenza, n. 2768 del 28 gennaio 2025, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi in tema di responsabilità amministrativa degli enti per reato colposo di evento.

In particolare, ha ribadito che i criteri di imputazione oggettiva – interesse o vantaggio di cui all’art.5 del d.lgs. 231/2001 – vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento, essendo possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell’ente.

La Cassazione si è, inoltre, soffermata sulla nozione di “vantaggio”, evidenziando come questa possa consistere in un risparmio di spesa derivante, come nel caso di specie, dalla mancata regolamentazione di una procedura lavorativa e dall’assenza di una formale nomina del preposto.

Infine, condividendo il ragionamento svolto dai giudici di merito, ha escluso che il vantaggio conseguito potesse ritenersi “esiguo” in ragione sia della durata della violazione – risalente nel tempo – sia della natura della stessa, che ha comportato l’omessa valutazione di un’intera area di rischio.

Il caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità riguarda le lesioni subite da un lavoratore dipendente di una società il quale, mentre trasferiva un serbatoio con l’ausilio di un carrello elevatore condotto da un collega, era stato colpito e fatto cadere a terra dalla cisterna ribaltatasi sul lato destro.

A seguito dell’infortunio, sono stati condannati rispettivamente il legale rappresentante per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antiinfortunistiche ai danni del lavoratore e la S.r.l. per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies, comma 3, d.lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa dell’ente è stata ritenuta attraverso l’elemento imputativo dell’interesse e vantaggio conseguito in assenza di un modello gestionale sulla sicurezza ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. 81/2008.

Al legale rappresentante, anche in qualità di datore di lavoro, è stata addebitata una colpa specifica per non aver valutato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’attività lavorativa, mediante indicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione.

La Corte d’appello ha, difatti, riscontrato l’assenza di una procedura formale relativa alla corretta modalità di movimentazione dei serbatoi, da distinguersi in base al tipo e alle dimensioni.

Per di più, i lavoratori addetti alla movimentazione non solo non erano stati adeguatamente formati, ma non avevano neppure ricevuto ordini relativi al mezzo da utilizzare per lo scopo specifico, avendo il datore di lavoro rimesso ai suoi dipendenti la scelta di procedere con l’impiego dell’uno o dell’altro mezzo.

In ragione di ciò, la Corte territoriale ha escluso che la condotta posta in essere dai tre lavoratori – i quali avevano utilizzato un semplice carrello elevatore, anziché il carroponte disponibile – potesse integrare quel comportamento “abnorme” o “imprudente”, tale da interrompere il nesso causale tra l’omissione e l’infortunio.

I giudici di merito – operando un giudizio controfattuale – hanno ritenuto che una corretta valutazione dei rischi correlati a quello specifico segmento lavorativo, accompagnata dall’adozione di una procedura per garantirne l’esecuzione in sicurezza, da una adeguata formazione dei dipendenti, nonché da un efficace controllo da parte del datore di lavoro, avrebbe evitato l’evento lesivo, che rappresenta la concretizzazione del rischio che la regola violata mira a prevenire.

Avverso la suddetta sentenza il difensore dell’imputato e della società hanno presentato ricorso per Cassazione.

La Corte di cassazione, ha evidenziato come, a causa della mancata previsione di una procedura di lavoro che tenesse conto dei diversi tipi di serbatoio e della tipologia dei mezzi di trasporto, si sia verificato uno spostamento della valutazione del rischio in capo ai dipendenti, a quali tale obbligo non compete.

A tal riguardo, i giudici di legittimità, richiamando gli artt. 17 e 28 d.lgs. 81/2008, hanno ribadito l’importanza di un’attenta e puntuale attività di valutazione di “tutti i rischi” da parte del datore di lavoro, il quale è tenuto ad indicare in maniera specifica, all’interno del documento, quali sono i fattori di pericolo legati alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, nonché le misure precauzionali e dispositivi da adottare per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La Quarta Sezione, nel confermare gli orientamenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento della persona offesa non fosse tale da escludere la responsabilità in capo al datore di lavoro, sul quale ricade l’obbligo di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili condotte imprudenti del lavoratore.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa della società, la Cassazione ha accolto la prevalente impostazione c.d. dualistica secondo cui l’interesse e il vantaggio sono criteri alternativi e concorrenti tra di loro e costituiscono concetti giuridicamente distinti.

L’interesse è il criterio soggettivo – indagabile ex ante – consistente nella prospettazione finalistica, da parte della persona fisica, di perseguire un interesse dell’ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato concretamente raggiunto o meno; al contrario, il criterio del vantaggio, che si identifica con gli effetti concretamente percepiti dall’ente in conseguenza dell’illecito, si connota in termini oggettivi e va accertato ex post.

Peraltro, proprio nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, la Corte ha precisato che la colpa di organizzazione è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli (Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn cit., Rv. 261113 – 01).

Inoltre, sul solco segnato da univoci precedenti giurisprudenziali, i requisiti dell’interesse e del vantaggio sono stati posti in relazione alla condotta – e cioè all’inosservanza delle regole cautelari – e non all’esito antigiuridico, sottolineando come tale soluzione non determini alcuna difficoltà di carattere logico, essendo possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare, e quindi colposa, sia posta in essere nell’interesse dell’ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio in capo al medesimo.

La Corte ha, dunque, aderito alla tesi della compatibilità tra la direzione finalistica delle condotte tenute in favore dell’ente e la “non volontarietà” dell’evento dannoso (morte o lesioni) derivante dal reato: il soggetto agisce nella consapevolezza di violare le norme anti infortunistiche per determinare un risparmio di spesa, ma non vuole il verificarsi dell’evento dannoso a carico del lavoratore.

Successivamente, la Cassazione ha condiviso il ragionamento seguito dalla Corte territoriale la quale ha valorizzato la presenza di molteplici carenze prevenzionali che, seppur in parte non collegate all’infortunio, sono state ritenute espressione di una complessiva trascuratezza della società riguardo alla sicurezza dei propri dipendenti, nonché di una logica di sottovalutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.

Le ulteriori violazioni, pertanto, sono state menzionate per descrivere e dare consistenza a quella che emerge come una vera e propria politica aziendale di incuria in materia antinfortunistica.

Infine, è stato ritenuto infondato anche il rilievo della difesa che imputa alla Corte di merito la mancata valutazione della consistenza del vantaggio e la non irrisorietà dello stesso.

Gli Ermellini hanno ricordato quanto già affermato dagli stessi giudici di legittimità ovvero che il criterio di imputazione oggettiva del vantaggio può essere integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all’inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un’area rilevante di rischio aziendale. A ciò si aggiunge l’orientamento consolidato che esclude il c.d. “vantaggio” in presenza di un esiguo risparmio di spesa derivante dalla mancata adozione delle cautele, qualora si accerti che l’impresa è solita rispettare la normativa antinfortunistica.

Ciò posto, nel caso di specie, l’area di rischio non regolamentata è stata considerata rilevante laddove la Corte territoriale ha affermato che la movimentazione delle cisterne era l’oggetto precipuo dell’attività produttiva. Inoltre, anche la mancata investitura formale di un soggetto preposto è stata interpretata come un’omissione riconducibile a un risparmio sui costi, tradottasi nell’abbandono dei lavoratori nello svolgimento di un’attività pericolosa.

La Corte di Cassazione, pertanto, ha dichiarato inammissibile il ricorso del legale rappresentante e ha rigettato il ricorso presentato dalla società, con conseguente condannata alle spese processuali.

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