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Tutela delle imprese di interesse strategico nazionale

E’ stato recentemente approvato il D.L. 2/2023, in materia di imprese di interesse strategico nazionale. Sono state previste delle modifiche al decreto 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Viene introdotta una nuova lettera b-bis) all’art. 15 al fine di ampliare la casistica delle condizioni per le quali, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione interdittiva, dispone la prosecuzione dell’attività delle imprese di interesse strategico nazionale mediante affidamento ad un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Ma tale possibilità riguarda esclusivamente le ipotesi in cui l’attività sia svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale. Inoltre per le imprese che, dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all’applicazione della sanzione, sono state ammesse all’amministrazione straordinaria, la prosecuzione dell’attività è affidata al commissario già nominato nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Tutto ciò, al fine di salvaguardare l’attività dell’ente a seguito del commissariamento giudiziale.

Coerentemente con la precedente modifica con riferimento alle misure cautelari applicabili alle imprese di interesse strategico nazionale, viene inserito un nuovo periodo al comma 3 dell’art. 45. In particolare si prevede che, il Commissario giudiziale debba essere sempre nominato, in luogo dell’applicazione della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale.

In questo modo si tutela maggiormente l’impresa durante la fase cautelare, evitando che si applichi una misura più gravosa e disponendo in modo perentorio che si possa proseguire l’attività d’impresa, qualora ritenuta d’interesse strategico nazionale, mediante l’intervento di un commissario giudiziale.

Con l’aggiunta del nuovo comma 1 bis all’art. 17, si prevede che le sanzioni interdittive non possano essere applicate, qualora pregiudichino la continuità delle attività delle imprese di interesse strategico nazionale. E’ necessario però, che l’ente dimostri di aver eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l‘adozione e l’attuazione di un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Inoltre, in futuro, il Modello organizzativo si considera idoneo a prevenire reati allorché, nell’ambito della procedura di riconoscimento di impresa di interesse strategico nazionale, siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, il necessario bilanciamento tra esigenze di continuità dell’attività produttiva e salvaguardia dell’occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. Questo per le imprese si traduce in una maggior attenzione nella attività di analisi dei rischi, legati all’attività concretamente svolta.

Quando si procederà ad un sequestro degli stabilimenti industriali (o parti di essi) dichiarati come imprese di interesse strategico nazionale, il giudice potrà disporre la prosecuzione dell’attività mediante un amministratore giudiziario, dettando le prescrizioni necessarie utili a bilanciare due esigenze: la continuità aziendale da un lato, la salvaguardia dell’occupazione e la sicurezza sul posto di lavoro dall’altra. Tuttavia, tale previsione non si applica quando dalla prosecuzione possa derivare un concreto pericolo per la salute, l’incolumità pubblica o la sicurezza

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