Il nuovo Codice degli Appalti prevede che sia sufficiente la contestazione dell’illecito 231 per far scattare la sanzione dell’esclusione da una gara d’appalto.
Il decreto legislativo che riforma il Codice dei contratti pubblici ha infatti stabilito questa possibilità, in attuazione della legge delega 78/2022.
Il testo, che era stato approvato in via preliminare il 16 dicembre scorso dal Consiglio dei ministri, é entrato in vigore il 01 aprile scorso, ma diverrà efficace dal 01 luglio 2023.
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Il nuovo Codice degli Appalti e le novità nel Sistema 231
Per quanto riguarda il D.lgs. 231/2001, è di particolare interesse la previsione per cui si può escludere dalla partecipazione alla gara pubblica di appalto un’impresa o una società, a seguito della contestazione di un illecito amministrativo dipendente da reato inserito nel catalogo 231.
Questo sarà possibile, sin dalla fase della contestazione, a prescindere dall’applicazione di una specifica misura interdittiva o cautelare.
Il testo di legge riformato, infatti, prevede che la contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico, di uno dei reati presupposto di cui alla responsabilità dell’ente, configuri un illecito professionale, tale da legittimarne l’esclusione da parte della stazione appaltante.
Valorizzando l’importanza della prevenzione, il Modello organizzativo adottato ed efficacemente attuato, si deve considerare alla stregua di un “provvedimento concreto di carattere tecnico, organizzativo e relativo al personale, idoneo a prevenire ulteriori reati o illeciti”.
Al fine di evitare l’esclusione dalla gara d’appalto, ai sensi dell’art. 96, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, l’impresa si deve dunque dotare di un Modello organizzativo.
Il beneficio sarà duplice: da un lato l’adozione e attuazione diviene condizione essenziale per partecipare alla gara; dall’altro l’impresa potrà averne un beneficio in termini di protezione dai rischi penali connessi allo svolgimento della propria attività.
Lo schema di decreto contempla anche l’ipotesi in cui l’operatore economico abbia commesso un illecito professionale grave, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati: in tale caso sarà sufficiente anche la mera contestazione di uno dei reati presupposto ex d. lgs. n. 231/2001.
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Dubbi e perplessità sul nuovo Codice degli Appalti
Molti dubbi derivano dal mancato rispetto del principio generale di non colpevolezza, in quanto la normativa del nuovo Codice degli Appalti configurerebbe un’eccessiva anticipazione della soglia di rilevanza del momento della contestazione dell’illecito.
Da più parti, infatti, si é sottolineato come sarebbe opportuno intervenire sui mezzi di prova indicati nello schema, qualora rilevanti, gravi ed adeguati.
In particolare, si dovrebbero escludere gli atti unilaterali del Pubblico Ministero mediante i quali esercita l’azione penale.