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Approvato il Decreto Legge Giustizia. Novità in materia ambientale e nel catalogo 231

Approvato il Decreto legge 105/2023 (“omnibus”) in materia di giustizia. Il testo, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, è il risultato degli emendamenti approvati dalle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia, con i quali sono state introdotte modifiche di rilievo non secondario al testo originario.

Oltre alle importanti modifiche in materia di intercettazioni, il decreto interviene sia in materia ambientale e sia di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001.

1) Modifiche al testo unico ambientale e al titolo VI bis del codice penale

In particolare, per quanto riguarda il versante penale, viene modificato l’illecito amministrativo di “abbandono di rifiuti” di cui allart. 255 d.lgs. 152/2006 che diventa una contravvenzione, punita con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Inoltre, la pena pecuniaria viene inasprita ed aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Viene ampliato il novero dei reati che consentono, in caso di condanna o patteggiamento, la c.d. confisca allargata ex art. 240 bis c.p., che viene estesa ai reati di cui agli artt. 452 bis (inquinamento ambientale), 452 ter (morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale), 452 sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452 quaterdecies c.p.(attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Per accrescere la repressione in materia, è stata prevista una circostanza aggravante a effetto speciale per il delitto di inquinamento e disastro ambientale qualora il fatto fosse avvenuto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Un’altra circostanza aggravante (aumento della pena da un terzo a due terzi) è stata introdotta per il reato di inquinamento che causi «deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat» all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo.

2) Modifiche al d. lgs. 231/2001

Infine, viene esteso il catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, con l’inserimento all’art. 24 dei delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), e all’25.octies.1 del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.). La sanzione applicata all’ente è fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità).

L’art 353 c.p. punisce “chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti”.

L’art. 353 bis c.p., invece, punisce “chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione”.

Nel testo precedente all’esame delle Camere, erano stati previsti anche altri reati presupposto. Tuttavia, la proposta non è stata accolta. Si trattava dei reati di: malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea (art. 640 c.p.), truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica ai danni dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea (art. 640 bis e 640 ter c.p.).

Il decreto, come detto, modifica anche l’art. 25.octies.1 d.lgs. 231/2001, inserendo un comma 1 bis e prevedendo tra i reati presupposto il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.), che punisce “chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter”.

A seguito dell’introduzione di questa figura nel catalogo dei reati presupposto, l’ente verrebbe punito con la sanzione da 250 a 600 quote.  Va ricordato, poi, che l’art. 25 octies.1, al comma 3, che nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 e 2 preveda l’applicazione all’ente di sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e divieto di pubblicizzare beni o servizi), così come richiamate dall’art. 9 comma 2, d.lgs. n. 231/2001.

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