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La Corte di Cassazione sull’estinzione fraudolenta dell’ente

Non può esservi estinzione dell’illecito amministrativo, in ragione della sopravvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, se tale cancellazione non risulti cagionata da motivazioni fisiologiche

Con la sentenza numero 37655/2023, la seconda sezione della Suprema Corte di Cassazione ha ragionevolmente precisato che in caso di estinzione fraudolenta dell’ente, la cancellazione dal registro delle imprese non comporterebbe affatto l’estinzione dell’illecito.

La vicenda in esame prende le mosse da un caso di truffa aggravata nelle erogazioni pubbliche, in cui tre dirigenti di azienda sono stati dichiarati colpevoli dalla Corte di Appello di Genova. Insieme alle persone fisiche, sono state coinvolte anche le società per cui il collegio ligure ha rilevato la responsabilità amministrativa conformemente all’articolo 24 del D.Lgs. 231/2001.

Successivamente, una delle società presentava ricorso in Cassazione, richiamando un precedente della stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese della società comporterebbe la necessità di pervenire ad una declaratoria di estinzione dell’illecito amministrativo (Cass. 41082/2019).

Più in particolare, si legge nella sentenza: “Non può esservi estinzione dell’illecito amministrativo, addebitato ex articolo 5 comma 1 decreto legislativo 231/2001, in ragione della sopravvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese se tale cancellazione non risulti cagionata da motivazioni fisiologiche […] e potrebbe, anzi, costituire un commodus discessus per sottrarsi alle conseguenze di una pronunzia giudiziaria. La cancellazione della società può certamente porre un problema di soddisfacimento del relativo credito, ma non un problema di accertamento della responsabilità dell’ente per fatti anteriori, responsabilità che nessuna norma autorizza a ritenere elisa per effetto della cancellazione dell’ente stesso”.

In questo contesto, gli Ermellini, ritenendo di aderire ad un precedente orientamento (Cass. n. 9006/2022), hanno altresì precisato che all’estinzione della persona giuridica consegue il passaggio diretto della titolarità della sanzione amministrativa dell’impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente allo scioglimento.

Da ultimo, il pronunciamento in parola è stato per la Cassazione un’altra occasione utile per ribadire il concetto di “colpa di organizzazione” quale elemento centrale della responsabilità amministrativa da reato. Sul punto viene infatti ricordato che la responsabilità della persona fisica si estende dall’individuo all’ente collettivo solo a condizione che siano individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell’ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente”.

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