Cerca
Close this search box.

CATALOGO 231: abusi di mercato (art. 25 sexies)

ABUSI DI MERCATO (ART. 25sexies)

– Profili normativi, trattamento sanzionatorio e linee guida per la redazione del Modello Organizzativo

Introduzione

L’art. 25-sexies, introdotto nel d.lgs. 231/2001 dalla L. 18 aprile 2005, n. 62, estende la responsabilità amministrativa dipendente da reato degli Enti ai c.d. “market abuse, ossia – come si evince dalla rubrica dell’articolo – gli abusi di mercato, intesi come fattispecie di reato che si realizzano nelle dinamiche del mercato finanziario e mobiliare e ne alterano il regolare svolgimento.

Entrambe le fattispecie di reato rilevanti ai sensi dell’art. 25-sexies sono disciplinate nel t.u.f. (L. 53/1998, Testo Unico in materia finanziaria).

Dato il particolare settore nelle quali si realizzano, statisticamente tali fattispecie trovano il proprio naturale contesto di commissione proprio nelle dinamiche societarie: per tale ragione, è stato immediato l’impulso del legislatore che – fin da subito, in occasione della riforma del t.u.f. intervenuta nel 2005 – ha esteso anche agli Enti la responsabilità per la realizzazione di tali fattispecie.

In via generale, entrambe le fattispecie sanzionano condotte che alterano le regolari dinamiche di contrattazione e/o di negoziazione di strumenti finanziari, producendo in ultima istanza un danno al regolare funzionamento del mercato mobiliare o finanziario in cui vengono scambiati e, in via mediata, un danno ai soggetti che ivi allocano i propri investimenti.

  1. I reati presupposto

Ai sensi dell’art. 25-sexies (parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), l’Ente risponde laddove – al sussistere dei requisiti di cui agli artt. 5, 6. e 7 d.lgs. 231/2001 – sia commessa una delle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate (c.d. “insider trading”) o di manipolazione di mercato (c.d. “market manipulation”) previste “dalla parte V, titolo I-bis, capo II” di cui al t.u.f.

Precisamente, le fattispecie di reato a cui l’art. 25-sexies fa rimando sono le seguenti:

  • 184 t.u.f., rubricato: “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”;
  • 185 t.u.f., rubricato: “Manipolazione del mercato”.

Per completezza espositiva, la prima delle due fattispecie sanziona le condotte di chi – essendo venuto in possesso di informazioni c.d. privilegiate in ragione di qualifiche professionali o cariche sociali ricoperte nelle società emittenti strumenti finanziari o in ragione della propria attività lavorativa o funzione – compia una delle operazioni di trading, tipping o tuyautage.

Brevemente:

  • trading: chi acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  • tipping: chi comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  • tuyautage: chi raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni di trading.

Diversamente, l’art. 185 t.u.f. sanziona chi diffonde notizie false, compie operazioni di mercato ovvero atri artifici concretamente idonei ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari.

  1. Trattamento sanzionatorio

Ai sensi dell’art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001, entrambe le fattispecie sono assoggettate al medesimo trattamento sanzionatorio, ossia la sanzione pecuniaria da un minimo di quattrocento ad un massimo di mille quote.

Applicando i criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 10 del medesimo Decreto, la sanzione pecuniaria è prevista in misura pari a:

  • un minimo edittale di € 103.200,00
  • un massimo edittale di € 1.549.000,00

Particolare peculiarità della norma è la previsione, contenuta al secondo comma, secondo cui nel caso in cui dal reato l’Ente abbia tratto un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è commisurata in misura pari fino a dieci volte l’entità del profitto; tale importo potrebbe anche superare il massimo edittale sopra descritto.

Non è prevista l’applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 del d.lgs. 231/2001.

  1. Linee guida per la redazione del Modello Organizzativo

In via teorica, data la loro elevata capacità di produrre profitti di rilevante ammontare, le fattispecie di abuso di mercato si prestano facilmente ad essere commesse nell’interesse dell’Ente o a conseguire un suo vantaggio patrimoniale.

Dato l’elevatissimo trattamento sanzionatorio, è fondamentale prevedere ed implementare, all’interno del Modello Organizzativo, stringenti presidi idonei ed efficaci per la prevenzione della commissione di abusi di mercato.

Con specifico riferimento alla fattispecie di abuso di informazioni privilegiate, i protocolli di prevenzione dovranno essere logicamente incentrati sulle modalità di formazione, gestione e trasmissione delle informazioni c.d. “privilegiate”, definite dall’art. 180, comma 1, lett. b-ter) del t.u.f. come “un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (Reg. UE n. 596/2014, art. 7, comma 1, lett. a).

Per tale ragione, i processi aziendali maggiormente esposti alla commissione di tale fattispecie sono, oltre che quelli legali alla gestione delle risorse finanziarie e degli investimenti e al compimento di operazioni straordinarie (es. scissione, fusione e trasformazione), anche quelli legati alla comunicazione verso l’esterno (istituzionale o per finalità pubblicitarie e/o commerciali) e alla sicurezza delle reti informatiche.

Ragionamenti non dissimili si applicano anche alla diversa fattispecie di “manipolazione di mercato”: anche in tal caso, oggetto di attenzione e presidio dovrà essere non soltanto il processo di formazione e validazione delle informazioni societarie diffuse al mercato, ma anche le relative modalità di diffusione e comunicazione al mercato.

Da un punto di vista maggiormente operativo, l’Ente dovrà predisporre un apparato procedurale interno che – realizzando un’ampia segregazione delle funzioni fra i soggetti coinvolti nei processi sensibili – definisca le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni “price sensitive”, così come un efficace sistema di protezione e sicurezza delle informazioni privilegiate.

Non da ultimo, l’efficacia del Modello Organizzativo passa, inevitabilmente, attraverso la formazione del personale coinvolto nei processi maggiormente esposti al rischio di commissione di market abuse, il quale deve essere edotto sulle modalità di gestione e conservazione delle informazioni price sensitive di cui venga a conoscenza in ragione della propria funzione aziendale e, soprattutto, sugli obblighi di riservatezza assunti, oltre che a tutela dell’Ente, anche a beneficio del corretto funzionamento dei mercati di riferimento.

Potrebbe interessarti