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CATALOGO 231: frode in competizioni sportive (Art. 25 quaterdecies)

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

– Profili normativi, trattamento sanzionatorio e linee guida per la redazione del Modello Organizzativo.

Introduzione

L’art. 25 quaterdecies è stato inserito nel corpo del d.lgs. 231/2001 dall’art. 5, comma 1 l. 3 maggio 2019, n.39 di ratifica ed esecuzione della Convenzione  del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, sottoscritta a Magglingen nel 2014.

Tale legge ha individuato l’illecito amministrativo della persona giuridica con riferimento ad una molteplicità di fattispecie di reato distinte, pur se riconducibili a due macro-categorie: la frode in competizioni sportive e quella nell’esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

  1. I reati presupposto

Il bene giuridico tutelato è quello del leale e regolare svolgimento delle competizioni sportive. Si tratta di un interesse sfaccettato, definito come “superindividuale”. Infatti,  l’obiettivo della Novella era quello di “salvaguardare, nel campo dello sport, il valore fondamentale che è la correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche”.

Il reato di frode in competizioni sportive contiene al suo interno due distinte fattispecie: queste trovano come punto dio contatto l’elemento soggettivo del dolo specifico che deve animare l’agente. Entrambe, inoltre, sono punibili qualora commesse al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

  • La corruzione sportiva

E’ un reato configurato alla stessa stregua della corruzione, poiché sanziona la istigazione dell’extraneus ma anche l’accettazione dell’atleta o comunque l’intraneus. Le condotte non sono esattamente speculari, dato che il momento consumativo è differenziato a seconda che si valuti la posizione del corruttore. Viene punita l’offerta e promessa si denaro o altre utilità a prescindere dalla relativa accettazione, mentre il secondo comma sanziona il partecipante solo laddove effettivamente accetti il denaro o l’utilità prospettata.

Se il primo soggetto può essere chiunque, il secondo deve necessariamente essere uno di coloro i quali prendono parte all’evento sportivo e che, attivamente o passivamente, prendono parte alla competizione sportiva agonistica, con un comportamento causalmente legato all’esito di quest’ultima.

  • La frode generica

Tale figura delittuosa prevede una condotta alternativa e sussidiaria rispetto a quella corruttiva, che è introdotta dall’indicazione di altri atti fraudolenti, quindi comportamenti differenti rispetto alla mera offerta di denaro al partecipante. La punibilità è estesa al partecipante della competizione solo per la corruzione sportiva. Per comprendere la nozione di atto fraudolento si deve distinguere fra comportamento penalmente illecito e semplici violazioni delle regole sportive. La condotta rilevante non può consistere in una mera inosservanza delle regole del giuoco, sanzionato da un apposito regolamento. Si tratta di un reato a forma libera , la cui condotta non viene tipizzata in termini tassativi.

  • L’esercizio abusivo di attività di giuoco e scommessa

Centrale è il requisito dell’organizzazione: la norma punisce non tanto l’esercizio del giuoco o delle scommesse o dei concorsi, bensì solamente l’attività svolta in modo organizzato e diretta al pubblico, accompagnata da una idonea predisposizione di uomini e mezzi.

In particolare sono punite le condotte di chi “esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici” oltre a quella di  chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici”. E’ punita inoltre, a titolo contravvenzionale l’organizzazione abusiva di “pubbliche scommesse su altre competizioni di persona o animali e giochi di abilità”, con ciò volendo sanzionare quelle scommesse che riguardano eventi sportivi o di gioco diversi da quelle previsti dalle due proposizioni precedenti, non caratterizzati da riserva pubblicistica.

L’esercizio della scommessa può essere svolto previa licenza, concessa a un numero chiuso di soggetti, legittimamente autorizzati a gestire le scommesse

2. Trattamento sanzionatorio

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a 260 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

  1. Linee guida per la redazione del Modello Organizzativo

Il ruolo che svolge il modello organizzativo in questo ambito è cruciale. Non ci sono dubbi sulla applicabilità della disciplina alle persone giuridiche. Nel contesto delle società sportive (soprattutto quelle calcistiche) il Modello supera i limiti penalistici, in quanto ha una valenza eminentemente sportiva.

L’ordinamento sportivo ha sancito, in tema di prevenzione e repressione degli illeciti sportivi ed in relazione all’adozione del sistema previsto dal d.lgs. 231/2001, che, tra i requisiti necessari per poter partecipare alla competizione sportiva, vi sia l’adozione di un Modello Organizzativo assieme all’adozione di un Codice Etico da parte della stessa società.

I Modelli organizzativi per le società calcistiche hanno un rilievo anche nell’ambito della giustizia sportiva, che hanno previsto norme che costituiscono certamente un incentivo ulteriore a dotarsi di essi. Il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., infatti, contempla, all’art. 7, che il giudice possa valutare “al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società” l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del Modello.

Inoltre, all’art. 29 viene prevista un’ipotesi di esclusione della responsabilità delle società anche con riguardo ai comportamenti tenuti dai propri sostenitori, tra i cui requisiti applicativi vi è anche che “la adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi prima del fatto, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”.

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