REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25bis1)
– Profili normativi, trattamento sanzionatorio e linee guida per la redazione del Modello Organizzativo
Introduzione
I delitti contro l’industria e il commercio sono stati inseriti nell’ambito del d.lgs. 231/2001 con l’art. 15 co 7 lett. b della l. 99/2009.
Tale novità trovava la sua ratio nell’esigenza di contrasto alle politiche aziendali volte a compromettere beni ed interessi anche di valenza sovraindividuale quali la tutela della concorrenza e della generalità dei consumatori, la libera iniziativa economica e l’ordine economico.
Si tratta, in generale, di reati che riguardano condotte violente, fraudolente, decettive, insidiose e commercialmente scorrette, a tal punto da pregiudicare il libero e corretto svolgimento dell’industria e del commercio.
Si deve precisare che, in relazione a tale reato, trova applicazione l’art. 37 d.lgs. 231/2001 secondo cui “non si procede all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente quando l’azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell’autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”.
L’interesse ed il vantaggio sono facilmente configurabili in capo all’ente: si tratta di fattispecie che, comportando una distorsione della concorrenza, creano un vantaggio illecito in capo all’entità nell’ambito della quale vengono poste in essere le condotte turbative dell’industria e del commercio. Tuttavia, il reato ha visto, negli anni, una scarsa applicazione nella prassi.
I reati possono suddividersi in due macrocategorie: da un lato una serie di delitti che tutelano il corretto e normale svolgimento dell’industria e del commercio, mirando a reprimere condotte che cadono sui diritti connessi alla sussistenza di segni distintivi e titoli di proprietà industriale. Si deve tenere a mente diverse condotte: la contraffazione, che fa riferimento all’abusiva riproduzione del marchio; l’alterazione, ossia la falsificazione ottenuta tramite manomissione del marchio; l’usurpazione, che fa riferimento all’appropriazione e all’uso di un altrui diritto senza il consenso del titolare, mentre quello di violazione rimanda alle norme del CPI aventi ad oggetto la disciplina dei diritti di uso e dei diritti patrimoniali connessi alle proprietà industriale.
La seconda categoria di reati è caratterizzata da condotte violente o comunque insidiose e truffaldine, sia a beneficio della concorrenza che dei consumatori, a prescindere dall’eventuale contraffazione, alterazione di segni distintivi o usurpazione di un titolo di proprietà industriale.
I reati presupposto di cui all’art. 25bis.1 del D. Lgs. 231/2001 (“Delitti contro l’industria e il commercio”) sono:
– l’art. 513 c.p.: Turbata libertà dell’industria e del commercio
– l’art. 513 bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza
– l’art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali
– l’art. 515 c.p.: Frode nell’esercizio del commercio
– l’art. 516 c.p.: Vendita di sostanza alimentari non genuine come genuine
– l’art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
– l’art. 517 ter c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando di titoli di proprietà industriale
– l’art. 517 quater c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
- Trattamento sanzionatorio
L’art 25 bis1 prevede un sistema differenziato di sanzioni per i delitti contro l’industria e il commercio.
Per un primo gruppo di reati (art. 513, 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater c.p.) è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; per un secondo gruppo di reati, invece, (art. 515 bis e 514 c.p.) è prevista la sanzione pecuniaria fino a 800 quote, oltre alla possibilità di irrogare le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2. Tali reati, infatti, richiedono il compimento di atti di concorrenza, violenza e minaccia, da un alto, e di nocumento all’industria nazionale, dall’altro.
In un settore del genere le sanzioni interdittive saranno particolarmente incisive ed efficaci, soprattutto dal punto di vista deterrente.
- Linee guida per la redazione del Modello Organizzativo
In relazione a tali fattispecie, il Modello organizzativo dovrà essere implementato tenendo conto delle due categorie di reati.
In particolare, per i delitti configurabili mediante condotte che incidono su segni distintivi o su titoli di proprietà industriale, sarà necessario introdurre procedure che impongano un’attenta ricerca dei marchi registrati e un sistema di monitoraggio sulle procedure di registrazione dei marchi o di brevettazione.
Per le imprese che operano in particolare nella commercializzazione dei prodotti, sarà opportuno stabilire procedure che prevedevano controlli in merito ai beni acquistati per verificare che questi provengano effettivamente dal titolare del diritto di esclusiva o della zona evocata nel segno distintivo.
Tali procedure ben potranno essere utilizzate anche al fine di minimizzare il rischio di “usurpazione dei titoli di proprietà industriale”. In relazione a tale rischio, è importante stabilire delle procedure tenendo a mente l’area commerciale in modo da indirizzare l’attività al rispetto delle norme previste dal Codice della Proprietà industriale.
Per quanto riguarda i reati contraddistinti dalla “frode” senza alcun riflesso necessario sui segni distintivi e sui marchi, la prevenzione del rischio dovrà passare in primo luogo dalla corretta formazione del personale impiegato nell’area commerciale e nei rapporti con la clientela.