Con sentenza del 19 aprile 2024, il Tribunale di Vicenza ha assolto il committente di una serie di lavori di rasatura e intonacatura di un prefabbricato dal reato di cui all’art. 589, comma 2, c. p., contestatogli per non aver richiesto all’impresa appaltatrice la documentazione attestante l’idoneità tecnico-professionale prevista dall’art. 90 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Tale omissione avrebbe contribuito, secondo l’accusa, a causare colposamente la morte di un dipendente dell’impresa, il quale, mentre si trovava su un’impalcatura con ganci di blocco malfunzionanti, precipitava da un’altezza di circa 1,5 metri, riportando lesioni gravissime che ne provocavano il decesso.
Il Tribunale ha assolto l’imputato ritenendo che, anche se l’imputato avesse chiesto all’impresa di esibire le certificazioni richieste, questa avrebbe potuto sostituirle con un’autocertificazione e che, soprattutto, ciò non avrebbe impedito l’utilizzo di un’impalcatura priva dei requisiti di sicurezza.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza, sostenendo la violazione della normativa penale sostanziale in relazione agli artt. 40, 43 e 589 c. p., sottolineando che il committente ha sempre l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori incaricati, senza potersi limitare al controllo dell’iscrizione dell’impresa nel relativo registro. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante, sotto il profilo causale, la mancata richiesta della documentazione prevista dall’art. 90 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in merito al suddetto ricorso, ha ribadito il consolidato orientamento per cui il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l’appaltatore), anche al committente.
La responsabilità del committente presuppone la verifica, in concreto, dell’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, considerando le capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, la specificità dei lavori da eseguire, la sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto, nonché la facile e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.
In particolare, nel caso in esame, i giudici di legittimità hanno evidenziato che il committente ha omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, affidandosi esclusivamente a rassicurazioni verbali fornite dalla stessa e limitandosi a controllarne la sola iscrizione nel registro delle imprese.
Tale negligenza gli ha impedito di accertare la reale capacità organizzativa dell’impresa in relazione alla pericolosità dei lavori affidati, nonché la disponibilità effettiva dei dispositivi di sicurezza necessari.
Inoltre, pur non avendo interferito direttamente nell’esecuzione dei lavori, il committente avrebbe comunque dovuto vigilare sulla presenza di situazioni di pericolo evidenti e facilmente percepibili, come il malfunzionamento dei ganci di blocco dell’impalcatura.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, disponendo un nuovo giudizio davanti alla Corte d’Appello di Venezia.
La sentenza in esame assume particolare rilevanza, poiché ribadisce con forza il ruolo centrale del committente nella tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Essa evidenzia come il committente non possa limitarsi a una verifica formale, ma debba assumere un atteggiamento attivo e responsabile, vigilando con attenzione sulle condizioni di sicurezza dei cantieri.