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Organismo di vigilanza – Compiti, ruolo e responsabilità

Il d.lgs. 231/2001 richiede che le aziende provvedano, assieme all’adozione del modello organizzativo, alla nomina di un Organismo di Vigilanza. Questo può essere un organo monocratico o collegiale, a seconda che sia composto da uno o più membri.
L’OdV svolge un’attività centrale: quella di verificare l’efficacia del Modello implementato, accertare la sua completezza e ne cura l’aggiornamento. Inoltre, controlla la sua corretta ed efficace attuazione, con particolare riferimento alle procedure di segnalazione interna ed esterna e dei flussi informativi.

Un aspetto cruciale per un OdV è dunque l’aggiornamento normativo del Modello, essendo molto frequenti gli interventi del Legislatore in materia: occorre dunque essere sempre aggiornati sui cambiamenti legislativi, al fine di rendere il Modello sempre operativo e costantemente aggiornato.

Altra tematica di rilievo riguarda i flussi informativi dalle diverse funzioni aziendali verso l’Organismo di Vigilanza, considerato che, senza una corretta implementazione degli stessi, l’OdV non è nelle condizioni di esercitare al meglio la propria attività.
E’ fondamentale che, una volta adottato il Modello dalla società, l’OdV eserciti correttamente ed in maniera esaustiva il proprio compito: infatti, in caso di contestazioni da parte degli organi giudiziari, il modello rischierebbe di essere considerato inefficace o inattuato, quindi non esimente per la società dal punto di vista della responsabilità.

Si possono rinvenire degli interessanti spunti nella recente giurisprudenza di legittimità. La sentenza Impregilo ha recentemente escluso che il difetto organizzativo in grado di fondare la responsabilità dell’ente possa essere individuato nel mancato impedimento di un reato da parte di un Organismo non indipendente dall’organo esecutivo.

Questo perchè l’Organismo di Vigilanza, come detto, ha la funzione di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli, ma non quella di effettuare un controllo preventivo sugli atti degli amministratori, fingendo essenzialmente di inserirsi nell’attività gestoria. La Corte di Cassazione ha affermato che “l’organismo di vigilanza non può avere connotazioni di tipo gestorio, che ne minerebbero inevitabilmente la stessa autonomia: ad esso spettano, piuttosto, compiti di controllo sistematico continuativo sulle regole cautelari predisposte e sul rispetto di esse nell’ambito del Modello organizzativo di cui l’ente si è dotato”.

Ciò non esclude che l’inadeguatezza dell’Organismo di Vigilanza possa fondare la responsabilità dell’ente, nel caso in cui si dimostrasse che la sua operatività avrebbe impedito le carenze organizzative che hanno reso possibili il verificarsi dei reati.

 

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