Con sentenza n. 25327 dell’11 maggio 2023 (dep. 13 giugno 2023), la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni dei dipendenti in presenza di una condotta abnorme.
In tema di infortuni sul lavoro, il principio informatore della materia è quello per cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore.
All’interno dell’area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Cass. pen., sez. IV, 28 novembre 2018, n. 5007).
In alternativa, questo può accadere quando sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Cass. pen., sez. IV, 10 gennaio 2018, n. 7188).
In ogni caso “perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un <<rischio eccentrico>>, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio del comportamento imprudente” (Cass. pen., sez. IV, 20 marzo 2019, n. 27871).
Sulla nozione di “condotta abnorme” del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro si era già pronunciata la Quarta Sezione della Suprema Corte con sentenza n. 12149, del 31 marzo 2021, precisando che l’art. 25-septies D. Lgs. 231 del 2001 non richiede necessariamente la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell’ente derivante dai reati colposi ivi contemplati.
Il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse, infatti, può sussistere anche in relazione ad una trasgressione isolata dovuta a un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente (cfr. Sez. 4, n. 29584 del 22/9/2020, F.lli Cambria S.p.A, Rv. 279660), così neutralizzando il valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della sistematicità.