La III Sez. Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10930 depositata il 19 marzo 2025, ha chiarito che esiste conflitto d’interessi tra rappresentante legale e società anche nelle s.r.l. unipersonali.
La questione riguarda un’ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse di una s.r.l., in persona del legale rappresentante, contro un sequestro preventivo – disposto nei confronti dello stesso legale rappresentante e da eseguirsi in via indiretta anche nei confronti della medesima società – in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 ed all’illecito amministrativo di cui all’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’ente adducendo tra i motivi di impugnazione l’erronea applicazione degli artt. 39 e 40 d.lgs. n. 231/2001 e degli artt. 322 e 324 c.p.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta rilevanza delle iniziative personalmente assunte dal legale rappresentate dell’ente, per la sua posizione personale.
La Cassazione ha premesso che, in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, stante la condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell’ente, in virtù del generale ed assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001.
Esclude, perciò, l’applicazione del principio richiamato dalla difesa secondo cui sarebbe stato possibile proporre riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentato dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente, secondo il disposto dell’art. 96 c.p.p. ed in assenza di un precedente atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001, a condizione che prima o durante l’esecuzione del sequestro, non fosse stata comunicata l’informazione di garanzia prevista dall’art. 57 del medesimo.
La Suprema Corte ha, inoltre, ribadito un principio già consolidato, ovvero che, in tema di responsabilità da reato degli enti, le società unipersonali a responsabilità limitata rientrano tra gli enti assoggettati alla disciplina dettata dal d.lgs. 9 giugno 2001, n. 231, essendo, a differenza delle imprese individuali, soggetti giuridici autonomi, dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica dell’unico socio.
Dunque, sempre secondo la Terza Sezione il trattamento preferenziale richiesto nel caso di specie dalla difesa della ricorrente, nel senso che la commistione fra legale rappresentante e società escluderebbe il conflitto d’interessi, non trova giustificazione giuridica.
Inoltre, gli Ermellini hanno osservato che, come emerge dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 33041 del 28.05.2015, non è in ogni caso autorizzata la nomina del difensore di fiducia e la successiva presentazione della richiesta di riesame nell’interesse dell’ente se il rappresentante legale è imputato del reato dal quale nasce la responsabilità amministrativa dell’ente medesimo.
Quest’ultima condizione, infatti, ha puntualizzato ancora la Corte, è inderogabilmente preclusiva, come emerge dalla ratio della disciplina, tesa proprio ad evitare che l’impugnazione possa rappresentare uno strumento indebitamente utilizzato dal legale rappresentante per risolvere in concreto a suo favore il conflitto d’interesse con l’ente.