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Pubblicato il correttivo alla Riforma Cartabia: novità anche sul fronte della responsabilità 231

Correttivo Riforma Cartabia e responsabilità 231 – Il Decreto legislativo 19 marzo 2024 n. 31 recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» è approdato in Gazzetta ufficiale n. 67 del 20 marzo ed è pronto ad entrare in vigore a partire dal 4 aprile 2024 dopo il consueto periodo di vacatio legis.

Si tratta di un testo composto da 11 articoli che apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione, coordinamento e transitorie e ad alcune leggi complementari, tra cui la legge 24 novembre 1981, n. 689 e il d.lgs. 231/2001.

Scopo dell’intervento è quello di realizzare un’opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della Riforma Cartabia.

Di seguito le principali modifiche apportate dal decreto.

Correttivi concernenti disposizioni del Codice penale

  • Procedibilità (modificati gli art. 582 c.p. e 635 c.p.):
  • introduzione della procedibilità d’ufficio per il reato di lesioni (lievi, gravi e gravissime) in danno di personale esercente professione sanitaria e della procedibilità a querela per il reato di danneggiamento quando il fatto è commesso su cose esposte (per necessità o per consuetudine o per destinazione) alla pubblica fede ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7 c.p.

Correttivi concernenti disposizioni del Codice di procedura penale

  • Deposito telematico (modificato l’art. 111-bis c.p.p.):
  • anche la persona offesa (non solo l’indagato/imputato) ha la facoltà di depositare in modalità analogica gli atti compiuti personalmente.
  • Indagini preliminari e “stasi patologica” del procedimento (modificati gli artt. 412, 415-bis, 415-ter c.p.p. e 127 disp. att. c.p.p.):
  • viene semplificata la procedura di risoluzione di “stasi patologica” del procedimento causata dell’inerzia del PM che non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione del procedimento entro il c.d. “termine di riflessione” (pari a tre mesi dalla scadenza del termine previsto dall’art. 415-bisp.p., ovvero nove mesi nei casi di maggiore complessità). In particolare, tale semplificazione viene realizzata attraverso l’eliminazione della disciplina dettata ai commi 5-bis e 5-quinquies dell’articolo 415-bis c.p.p. (che consentiva al Pubblico ministero di richiedere il differimento della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari in presenza di determinati presupposti) e la concentrazione dell’intera procedura di risoluzione della stasi patologica all’interno dell’articolo 415-ter c.p.p., complessivamente riformulato. Al contempo, si prevede un più incisivo controllo da parte del Giudice per le indagini preliminari. Infatti, a seguito della nuova formulazione, il pubblico ministero (prima della scadenza del “termine di riflessione” di cui all’articolo 407-bis, comma 2, c.p.p. e nei casi previsti dal novellato art. 415-ter, co. 2, c.p.p.) deve presentare richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate non più il Procuratore generale presso la Corte di Appello, ma al giudice per le indagini preliminari. Da ultimo, viene esteso da trenta a novanta giorni il termine per lo svolgimento delle indagini da parte del Procuratore generale, quando questi ne abbia disposto l’avocazione.
  • Atti e udienze a distanza e registrazioni audio e video (modificati gli artt. 133-ter e 510 c.p.p.):
  • il termine, di cui al comma 1 dell’art. 133-terp.p., che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza e la data fissata per lo svolgimento dell’atto a distanza, può essere abbreviato nei casi di urgenza;
  • viene soppresso il comma 3-bis dell’art. 510 c.p.p., introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022, che limita la possibilità di trascrivere la riproduzione audiovisiva unicamente ai casi in cui vi sia richiesta delle parti.
  • Notificazioni (modificati gli artt. 133-ter, 157-ter c.p.p. e 63-bis disp. att. c.p.p.):
  • è previsto che per le notificazioni alla persona offesa degli atti introduttivi del giudizio, l’autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis p.p., oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare;
  • viene risolto il deficit di coordinamento tra l’art. 161 c.p.p. e l’art. 157- terp.p. chiarendo che quando il domicilio dichiarato o eletto è insufficiente o inidoneo, la notifica degli atti introduttivi del giudizio avviene mediante consegna al difensore, in coerenza con quanto previsto dall’art. 161 c.p.p.;
  • le c.d. “comunicazioni di cortesia” sono ora previste esclusivamente nei confronti dell’imputato per gli atti introduttivi del giudizio e per il decreto penale di condanna.

 

  • Processo in assenza (modificati gli artt. 450, 456, 601 e 656 c.p.p.):
  • vengono aggiunti nuovi avvisi relativi ai processi in assenza nell’ambito dei classici atti di vocatio in iudicio (come, ad es., il decreto di giudizio immediato ex art. 456 c.p.p. e la presentazione dell’imputato a giudizio direttissimo ex 450 c.p.p.);
  • è previsto che il provvedimento di esecuzione ex art. 656 c.p.p. contenga l’avviso al condannato che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

 

  • Procedimenti speciali (modificati gli artt. 438, 676, 459 c.p.p.):
  • nell’ambito dei presupposti del rito abbreviato viene previsto che il giudice debba valutare l’economia processuale della scelta del rito rispetto alla maggiore complessità del dibattimento, e non solo, dunque, rispetto ai “prevedibili tempi” dell’istruzione;
  • si prevede che il destinatario del decreto penale di condanna possa chiedere la sostituzione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità senza formulare opposizione al decreto, consapevole del fatto che, nel caso in cui la richiesta di sostituzione venga rigettata, il decreto diventerà esecutivo. Qualora, invece, l’imputato formuli richiesta di sostituzione in lavoro di pubblica utilità e, al contempo, presenti opposizione al decreto penale di condanna, se la richiesta di sostituzione è rigettata, il giudice provvede comunque sull’opposizione ai sensi dell’art. 464 c.p.p.;
  • viene specificato che il giudice dell’esecuzione può provvedere d’ufficio alla riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa ai sensi dell’articolo 442 c.p.p.

 

  • Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e udienza predibattimentale (modificati gli artt. 304 e 554-ter c.p.p.):
  • si prevede che i termini indicati dall’articolo 303 c.p.p., (ossia i termini di durata massima della custodia cautelare) siano sospesi (con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310 c.p.p.), nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati dall’articolo 304, comma 1, lettere a) e b) c.p.p.;
  • viene chiarito che i termini di deposito della sentenza di non luogo a procedere pronunciata all’esito dell’udienza predibattimentale sono i medesimi di quelli previsti per l’udienza preliminare ex art. 424 c.p.p.

 

 

  • Meccanismo di sentencing e pene sostitutive (modificati gli artt. 545-bis c.p.p., 52 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689):
  • Si prevede che il giudice, ogniqualvolta disponga di tutti gli elementi necessari per operare la sostituzione, ivi compreso il consenso dell’imputato, possa direttamente sostituire la pena detentiva, senza attivare il c.d. meccanismo di sentencing (che consiste in una prima “condanna provvisoria” e la fissazione di un’apposita udienza non oltre sessanta giorni, in cui il giudice, dopo aver acquisito gli atti, i documenti e le informazioni necessarie, sentite le parti presenti, se decide di sostituire la pena detentiva, procede all’integrazione del dispositivo di condanna provvisoria indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti). Infatti, tale meccanismo dovrà essere attivato solo in quei casi in cui il giudice, pur ritenendo sussistenti i presupposti per la sostituzione, non abbia elementi sufficienti per procedervi (o perché debba ancora acquisire il consenso dell’imputato o ritenga il consenso espresso non attuale ovvero perché ritenga necessario effettuare ulteriori accertamenti e approfondimenti previsti dall’art. 545-bis, comma 2, c.p.p.). Allo stesso modo, il giudice, quando ritiene non sussistenti i presupposti per la sostituzione, può pronunciare direttamente il dispositivo di condanna a pena detentiva non sostituita senza attivare il meccanismo di sentencing.

Strumentale all’intervento di semplificazione illustrato è il correttivo apportato alla norma “sostanziale” dell’articolo 58 della legge n. 689 del 1981, nella quale si è, più correttamente, collocata la previsione del consenso quale condizione essenziale per l’applicazione delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria, compreso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Viene infine espressamente previsto all’art. 72, quarto comma, della medesima legge, che la pena sostitutiva possa essere revocata non più soltanto in caso di condanna per delitto non colposo commesso durante l’esecuzione, ma anche in caso di condanna per un delitto non colposo commesso dopo l’applicazione della pena sostitutiva stessa.

 

 

  • Coordinamento con il rito cartolare in appello e con il concordato in appello (modificati gli artt. 598-bis c.p.p. e 599-bis c.p.p.):
  • viene chiarito che il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le pene sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione. Di conseguenza, qualora l’imputato volesse richiedere la sostituzione della pena detentiva al Giudice di appello, può farlo trasmettendo apposita richiesta, fino a quindici giorni prima dell’udienza, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, tramite motivi nuovi o memorie (analogo intervento di coordinamento è stato effettuato sull’articolo 599-bisp.p. in materia di concordato in appello);
  • nei casi in cui per effetto della decisione sull’impugnazione la pena venga rideterminata in misura non superiore a quattro anni è previsto che: a) se la Corte già dispone degli elementi necessari per la sostituzione, ivi compreso il consenso dell’imputato, può direttamente sostituire la pena detentiva, senza necessariamente attivare il meccanismo di sentencing; b) se è necessario acquisire il consenso dell’imputato, la Corte, attiva il meccanismo di sentencing (depositando il dispositivo, assegnando all’imputato un termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissando l’udienza senza la partecipazione delle parti nella quale procederà ad integrare o confermare il dispositivo); c) allo stesso modo, è attivata la procedura di sentencing quando, pur essendo acquisito il consenso, la Corte non è nelle condizioni di poter decidere immediatamente.

 

Correttivi al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

  • Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare (modificato l’art. 61 del d.lgs. n. 231/2001):

  • la nuova regola di giudizio (come anticipato da solo231.it) prevista dalla Riforma Cartabia per la sentenza di non luogo a procedere di cui all’articolo 425, comma 3, c.p.p. viene estesa al d.lgs. n. 231/2001. Conseguentemente, anche nell’ambito del procedimento de societate, il Giudice dell’udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere ogniqualvolta gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

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