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Direttiva AML package: lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Il Consiglio europeo ha recentemente adottato il pacchetto di nuove norme di riforma della disciplina antiriciclaggio riconducibili alla Direttiva c.d. “AML package“.

Questa prevede un nuovo Regolamento Antiriciclaggio, della VI Direttiva Antiriciclaggio e di un Regolamento di istituzione della nuova Autorità Antiriciclaggio (AMLA).

L’AML package comprende poi un Regolamento (UE) 2023/1113, già precedentemente adottato il 31 maggio dell’anno scorso, in materia di dati informativi, che disciplinano le attività di trasferimento di fondi e determinate cripto-attività,

Nel Regolamento confluiscono tutte le norme applicabili al settore privato, così armonizzando la disciplina degli Stati membri. Tra le novità più rilevanti, si può osservare come sia stato fatto un intervento in relazione ai requisiti di due diligence più stringenti e all’estensione del regime AML anche agli operatori con criptovalute, commercianti di beni di lusso e squadre e agenti di calcio.

La Direttiva, inoltre, interviene sull’organizzazione dei sistemi nazionali antiriciclaggio ed sul coordinamento tra unità di informazione finanziaria (FIU) e autorità di vigilanza.

Le norme che regolano la disciplina antiriciclaggio nel settore privato saranno contenute nel nuovo Regolamento Antiriciclaggio, mentre la VI Direttiva Antiriciclaggio disciplinerà l’organizzazione delle autorità nazionali di vigilanza di competenti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il Regolamento Antiriciclaggio per la prima volta, come detto, armonizzerà le norme AML in tutta l’Unione Europea, eliminando differenze rilevanti tra stati membri.

Inoltre, tra le varie novità, il Regolamento Antiriciclaggio stabilisce requisiti di due diligence più severi, stabilisce novità in tema di titolarità effettiva e fissa un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti.

La VI Direttiva Antiriciclaggio migliorerà l’organizzazione dei sistemi nazionali antiriciclaggio, stabilendo regole precise sulle modalità di collaborazione tra le unità di informazione finanziaria (UIF), le quali raccolgono informazioni su attività finanziarie sospette negli Stati membri, e le autorità di vigilanza.

La nuova direttiva prescrive che gli Stati membri dell’UE rendano disponibili, attraverso un unico punto di accesso, le informazioni provenienti dai registri centralizzati dei conti bancari, contenenti i dati relativi a chi possiede un determinato conto bancario e dove.

Sarà consentito l’accesso al punto unico solo alle UIF, il Consiglio UE ha adottato altresì una direttiva separata per garantire che le autorità nazionali di contrasto abbiano accesso a questi registri attraverso il punto di accesso unico. L’accesso diretto e l’uso di formati armonizzati da parte delle banche è uno strumento importante nella lotta ala criminalità organizzata, al terrorismo ed al fenomeno del riciclaggio di denaro derivante da attività illecite, oltre a costituire un utile strumento per rintracciare e confiscare i proventi di reato.

Infine viene istituita una nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AMLA) che avrà poteri di vigilanza diretti e indiretti sui soggetti obbligati ad alto rischio nel settore finanziario.

Data la natura transfrontaliera della criminalità finanziaria, la nuova autorità aumenterà l’efficienza del quadro AML/CFT creando un meccanismo integrato con le autorità di vigilanza nazionali per garantire il rispetto degli obblighi AML/CFT da parte dei soggetti obbligati di tale settore.

L’AMLA avrà anche un ruolo di supporto per quanto riguarda il settore non finanziario.

Oltre ai poteri di vigilanza e al fine di garantire la conformità, in caso di violazioni gravi, sistematiche o ripetute degli obblighi direttamente applicabili, l’Autorità potrà anche imporre sanzioni pecuniarie.

L’AML package è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. Il regolamento si applica dopo tre anni dall’entrata in vigore e la Direttiva deve essere recepita dai Paesi membri entro due anni per alcune parti, entro tre per altre.

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