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La tutela del diritto d’autore nel sistema 231

Il diritto d’autore viene maggiormente tutelato nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti, a seguito della recente entrata in vigore della cd. c.d. “legge anti-pezzotto”.

Infatti, seguito della recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 14 luglio 2023, n. 93, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica, è stato introdotto un nuovo reati presupposto nel catalogo previsto dal d.lgs. 231/2001.

Tale legge, infatti, ha modificato l’art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, al quale è stata aggiunta la lettera h-bis che punisce, con la sanzione penale, chi “abusivamente, […], esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audio-video, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”.

In questo modo, viene ampliato il catalogo dei reati che l’ente, secondo la normativa richiamata dal d.lgs. 231/2001, deve prevenire e prevedere nell’analisi dei rischi che l’Organismo di Vigilanza deve espletare al fine della predisposizione del Modello di Organizzazione e Gestione.

Aumenta, dunque, il ventaglio di condotte considerate: infatti, l’art. 25 novies del testo di legge di riferimento, per tutelare maggiormente il diritto d’autore e la proprietà intellettuale, rinvia anche all’art. 171 ter della sopra citata legge n. 633/1941, e che a seguito dell’entrata in vigore della c.d. legge anti-pezzotto – nonché della relativa nuova previsione alla lettera h-bis – dovrà ritenersi interamente richiamato nel testo così come da ultimo modificato.

L’art. 25 novies, derubricato “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”, prevede la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote per alcune figure delittuose previste dalla legge n. 633/1941:

art. 171, primo comma, lettera a-bis (Messa a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa);

art. 171, terzo comma (Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione);

– art. 171 bis, primo comma (Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori);

– art. 171 bis, secondo comma (Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati);

– art. 171 ter, sopra riportato;

– art. 171 septies (Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione);

– art. 171 octies (Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica);

Inoltre, il comma 2 impone, in caso di condanna per uno dei delitti di cui sopra, l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Dunque, nella predisposizione, redazione e aggiornamento del Modello 231, gli OdV dovranno tenere conto anche di questa modifica d’ora in avanti.

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