Cerca
Close this search box.

Importanza della formazione e della prevenzione degli infortunio sul lavoro

Con sentenza n. 22586 depositata il 5 giugno del 2024, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione è ritornata su alcuni principi fondamentali in merito alla responsabilità degli enti da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica.

Con riferimento ai criteri di imputazione oggettiva, ha ribadito che l’interesse o il vantaggio sono alternativi e concorrenti tra di loro e devono essere riferiti alla condotta anziché all’evento, pertanto, ricorre il requisito dell’interesse qualora l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (cfr. ex multis Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 2015, n. 2544).

Sono, dunque giuridicamente distinti giacché, mentre il primo è criterio soggettivo, da valutare “ex ante“, e consistente nella proiezione finalistica volta a far conseguire all’ente un profitto indipendentemente dall’effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accertabile “ex post” e consistente nel concreto vantaggio derivato all’ente dal reato (Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363).

Partendo proprio dall’incidente verificatosi ed oggetto di giudizio, un infortunio con il carrello elevatore, la quarta sezione ha rilevato che certamente la mancata formazione dei lavoratori ha comportato un risparmio di spesa, da valutare tenendo conto sia del prezzo della formazione, sia delle ore di lavoro perse dei dipendenti che frequentano il corso.

In tema di responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti apicali, ai fini del giudizio di idoneità del modello di organizzazione e gestione adottato, il giudice è chiamato ad adottare il criterio epistemico-valutativo della cd. “prognosi postuma”, proprio della imputazione della responsabilità per colpa: deve cioè idealmente collocarsi nel momento in cui l’illecito è stato commesso e verificare se il “comportamento alternativo lecito”, ossia l’osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi, non richiedendosi una valutazione della “compliance” alle regole cautelari di tipo globale.

Sul punto, si veda anche la recente Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2023, n. 21640 che ha precisato che il giudice deve operare una verifica in concreto dell’adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo e deve quindi verificare se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa violata mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a rendere minimo; ovvero deve accertare che, se il modello “idoneo” fosse stato rispettato, l’evento non si sarebbe verificato).

La responsabilità dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi.

Tale considerazione a conferma del consolidato orientamento della giurisprudenza di Suprema Corte che, al fine di adeguare la nozione di interesse e vantaggio ai reati di natura colposa, ha chiarito che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l’interesse dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività.

“Qualora, infatti, il datore di lavoro avesse formato ed informato il lavoratore sull’uso del carrello, conformemente al manuale d’uso dello stesso, questi, con alta probabilità logica, avrebbe posizionato il carrello in senso longitudinale rispetto alla scaffalatura e l’infortunio non si sarebbe verificato. In sostanza, l’evento si è verificato perché il carrello era posizionato diversamente rispetto alle prescrizioni del manuale d’uso e per il malfuzionamento dei comandi di direzione, ma si sarebbe verificato se, nonostante detto malfunzionamento, il carrello fosse stato rettamente posizionato, di talché a norma del I comma dell’art. 40 c.p., detto concorso di cause simultanee non esclude il rapporto di causalità tra l’omissione e l’evento”.

Potrebbe interessarti