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Il Modello 231 come strumento di garanzia nella selezione dei fornitori

Un Modello 231 correttamente implementato ed adottato costituisce una solida garanzia per l’azienda che deve selezione i fornitori in sede di appalto. E’ il Tribunale di Milano, autorevole epicentro della giurisprudenza di merito in materia, ad affermare questo, in due recenti ordinanze pronunciate in materia.

Infatti, in caso di affidamento con contratto di appalto di un certo servizio o di una prestazione tecnica, per le quali possono essere richieste qualifiche professionali specifiche, è preferibile – e caldamente suggerito – la previsione di specifici protocolli atti a regolare la scelta del fornitore o del contraente attraverso una procedura mirata e selettiva.

Il Modello di organizzazione gestione e controllo non può restare confinato al ruolo di circostanza esimente, ma deve costituire una garanzia di legalità e virtuosità d’impresa. Tale visione non è imposta unicamente dalla prassi e dall’orientamento maggioritario della giurisprudenza, ma è offerto soprattutto da un mercato che vede i consumatori sempre più attenti alla reputazione dell’impresa.

Per tale motivo nell’ambito dei Modelli 231 dovrebbe essere data maggior importanza alla selezione dei fornitori “strategici”.

Si pensi, ad esempio, all’azienda che deve appaltare ad un’altra azienda un servizio che svolge una terza azienda subappaltatrice: al fine di evitare la sanzione dell’amministrazione giudiziaria – e soprattutto la condanna – l’azienda potrebbe adottare dei semplici presidi:

  1. acquisire specifiche autodichiarazioni da parte del fornitore attestanti il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché del DURC in corso di validità
  2. prevedere la richiesta di una scheda, sottoscritta dal fornitore, indicante il numero di lavoratori impiegati nella produzione, il loro inquadramento (anche ai fini retributivi), i tempi di lavorazione previsti, le attrezzature da utilizzare e le modalità di lavorazione
  3. richiamare, nell’ambito del contratto di appalto stipulato, alle prescrizioni del Codice etico e del Modello organizzativo (nonché al sistema disciplinare ivi individuato), con irrogazione di specifiche sanzioni al fornitore, come, ad esempio, l’immediata risoluzione del contratto in caso di violazione delle procedure stabilite
  4. prevedere la richiesta al fornitore di una dichiarazione attestante l’impegno alla verifica delle condizioni di lavoro presso i subappaltatori, ove presenti, con indicazione del nominativo del subappaltatori coinvolti e dei documenti a questi ultimi richiesti (o, comunque, delle procedure di affidamento seguite). Se l’appaltatore è dotato di un’adeguata struttura produttiva può essere valutato un divieto di subappalto
  5. introdurre clausole contrattuali volte a riconoscere la possibilità di effettuare audit periodici presso la sede del fornitore (e dei subappaltatori) al fine di verificare concretamente le condizioni dei lavoratori.

Nell’ambito della procedura di accreditamento del fornitore rivestirà un ruolo di sicuro rilievo il possesso, da parte di quest’ultimo, di eventuali certificazioni quali, al di là dell’adozione di un Modello organizzativo 231:

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