Adottare il Modello organizzativo dovrebbe essere, solitamente, una scelta ispirata da una politica aziendale tesa alla prevenzione, alla legalità e ad una politica virtuosa dell’azienda.
Tuttavia, spesso accade che si contesti ad una società priva di modello organizzativo un illecito previsto dal catalogo dei reati presupposto: il Decreto 231, in questo caso, prevede una ulteriore possibilità di ritornare sui binari della legalità, mediante l’adozione di un cd. Modello riparatorio.
Partendo dal dato testuale, l’Art. 17 d.lgs. 231/2001 dispone che:
1. Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
La logica del Modello riparatorio
Il sistema della responsabilità da reato degli enti ha carattere preventivo, che si concretizza nella minaccia di sanzioni e misure cautelari nei confronti dell’ente che non ha voluto schermare il rischio che si verifichino dei reati attraverso una struttura strutturazione auto-regolativa idonea.
In altre parole, nella logica del d.lgs. 231/2001, il Legislatore vuole invitare enti, società e aziende ad organizzarsi in modo preventivo.
Tuttavia, l’art. 17 prevede una eccezione per quelle imprese che hanno ignorato questa possibilità: non aver adottato ed implemento un Modello organizzativo e tutte le relative procedure, potrebbe portare a pesanti sanzioni pecuniarie ma soprattutto interdittive.
Eppure, il legislatore ha inteso premiare la ri-organizzazione aziendale con uno sconto di pena e l’esclusione delle sanzioni interdittive, le più gravose per una società. Si pensi al caso di una società che partecipa a bandi, appalti o finanziamenti pubblici: in questi caso il Modello 231 rappresenta un plus, ma esserne sprovvisti, al contrario, potrebbe far perdere all’azienda delle importanti opportunità.
Non basta un Modello formale
Come affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 49396 del 23/11/2023), non basta l’adozione formale del modello riparatorio, essendo necessaria la reale e concreta attuazione dei presidi di controllo in esso contenuti che si traduce nell’implementazione delle procedure attuative dei protocolli contemplati nel modello stesso ed in una specifica e documentata attività di verifica e controllo da parte dell’O.d.V.
Il Modello 231, in questo caso, svolge un ulteriore funzione oltre a quella esimente: se adottato successivamente alla commissione dell’illecito presupposto può costituire una attenuante della sanzione: nel caso in cui sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo post factum idoneo a prevenire reati della specie di quelle verificatosi è prevista una diminuzione della pena da un terzo alla metà (art. 12).
Secondo la Cassazione, non sussiste alcun automatismo tra l’adozione del modello e la concessione dell’attenuante che è subordinata ad un giudizio di natura fattuale, essendo il giudice tenuto a verificare se la lettera della norma sia stata rispettata specificatamente e nel suo complesso.
Un elemento comprovante l’effettività dell’adozione del Modello potrebbe essere, ad esempio, l’evidenza dei flussi informativi in entrata ed in uscita dall’O.d.V., a dimostrazione della sua concreta attività nella società (costante aggiornamento, formazione, mappatura dei processi sensibili, adozione di un codice di condotta, ecc.).
Tre interessanti pronunce di merito
L’eliminazione delle carenze organizzative presuppone una attività, da parte dell’azienda, nella fase immediatamente successiva alla chiusura delle indagini preliminari e, comunque, come evidenziato dalla norma, precedentemente alla apertura del dibattimento.
Le più interessanti sentenze, proprio per questo motivo, sono state emesse dai giudici di merito.
Il Tribunale di Roma nel 2002, ha affermato che, nel corso di un procedimento per l’accertamento dell’illecito amministrativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, è consentito al GIP nominare un perito per valutare l’idoneità a prevenire i reati di un Modello organizzativo adottato dalla società indagata dopo la commissione del fatto e invocato per evitare l’applicazione di misure cautelari interdittive (Tribunale di Roma, 22 novembre 2002, consultabile qui).
Nel 2007, il GIP presso il Tribunale di Verona, si è occupato della condotta che debba tenere una persona giuridica qualora venga contestato un illecito: ai sensi dell’art. 7 comma 3, la società, nella fase preventiva, è tenuta da un lato ad evidenziare ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio e d’altro lato, ai sensi dell’art. 17 lett. b), nella fase patologica, è tenuta ad eliminare le carenze organizzative mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a identificare le aree di rischio nell’attività della società. Tale condotta non è sufficiente, inoltre, se non si individuano gli elementi sintomatici della commissione di illeciti (GIP Tribunale di Verona, 14 marzo 2007).
Da ultimo, il Tribunale di Monza nel 2012 ha affermato come “la riparazione del danno in forma integrale, nonché l’assenza di una rilevante entità del profitto escludano la possibilità di applicare le sanzioni interdittive“ (Tribunale di Monza, 3 settembre 2012).