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Cooperazione colposa per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Con sentenza n. 38914 del 27 giugno 2023 (dep. il 25 settembre 2023), la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di sicurezza sul lavoro riconoscendo, per la prima volta, una responsabilità di omicidio colposo anche per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

E’ ormai noto che in tema di infortuni sul lavoro vige il principio per cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare, attraverso lo strumento delle deleghe, condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore.

Nel caso preso in esame la Corte di Cassazione ha confermato una condanna nei confronti di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), a titolo di “cooperazione nel delitto colposo” (art. 113 c.p.), per l’infortunio mortale cagionato ad un lavoratore.

In particolare, all’imputato, in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, “era stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l’infortunio mortale attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di: a) promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; b) sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il lavoratore in questione) per l’uso dei mezzi di sollevamento; c) informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del lavoratore, del carrello elevatore”.

La Corte ha ricordato come “l’art. 50 d.lgs. 81/2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro“.

Nel caso di specie – si legge nella decisione – “viene in rilievo non se l’imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia – intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. cod. pen.) – ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 cod. pen.”.

E’ evidente, inoltre, che all’interno dell’area di rischio considerata, la Corte ha ritenuto che la condotta del lavoratore deceduto non sia stata abnorme o eccentrica, ovvero tale da escludere il nesso di causalità tra la condotta del RLS e l’evento lesivo (Cass. pen., sez. IV, 28 novembre 2018, n. 5007). A tal proposito la sentenza in commento ha richiamato un importante principio giurisprudenziale secondo il quale le “norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore “ (Sez. IV, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239253).

La Suprema Corte ha, dunque, confermato la sussistenza di una ipotesi di  cooperazione colposa dell’imputato nel delitto di cui trattasi e, richiamati i compiti attribuiti dall’art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha, infatti, osservato come l’imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo, anche in violazione della delega attribuitagli, che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP“.

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