Cerca
Close this search box.

Incompatibilità del difensore dell’ente nominato dal legale rappresentante

Eccezioni all’incompatibilità del difensore dell’ente nominato dal legale rappresentante imputato del reato presupposto

La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 34476 del 2024, è stata chiamata a pronunciarsi, nuovamente, sul tema della rappresentanza dell’ente di cui all’art. 39 del D.Lgs. 231 del 2001 con particolare riguardo all’ipotesi di incompatibilità del difensore dell’ente nominato dal legale rappresentante, imputato per il reato presupposto.

Nel caso di specie, la Corte di appello rigettava la richiesta di riesame avanzata avverso il decreto applicativo del sequestro preventivo finalizzato alla confisca in relazione all’illecito amministrativo di cui all’art. 24-bis d.lgs. 231/2001.

La Corte territoriale aveva infatti sostenuto che il riesame dovesse essere dichiarato inammissibile proprio in quanto proposto dal difensore nominato dal legale rappresentante, imputato per il reato presupposto di cui all’art. 316-bis cod. pen., ciò ponendosi in contrasto con il disposto di cui all’art. 39 cit.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso la società censurando il ritenuto divieto di rappresentanza, considerato, erroneamente, sussistente anche nel caso in cui l’ente non sia a conoscenza della propria posizione di indagato per l’illecito amministrativo, non avendo ricevuto notizia di tale iscrizione.

Tale situazione di incompatibilità sarebbe, difatti, sussistente solo ove l’ente fosse edotto del proprio status di indagato. All’opposto, nel caso de quo, la società, al momento della proposizione del riesame, rivestiva esclusivamente la qualifica di soggetto terzo interessato al dissequestro.

Dunque, i giudici di legittimità, richiamando la precedente sentenza Caporello, pronunciata dalla Sesta Sezione Penale nel 2009, hanno ribadito come il succitato art. 39 vieti al rappresentante legale, che rivesta la qualifica di imputato o indagato per il reato presupposto di rappresentare l’ente, stante la situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale.

Difatti, potrebbe essere nell’interesse della persona giuridica dimostrare che il suo rappresentante legale ha agito nel proprio esclusivo interesse o nell’interesse di terzi, escludendo qualsiasi profilo di responsabilità a proprio carico.

Si rammenta, inoltre, come in situazioni di tal sorta deve essere onere dell’ente prevedere, nel proprio modello organizzativo, regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l’ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi, come recentemente ribadito dalla Seconda Sezione Penale con sent. n. 13003/2024.

Con particolare riferimento al riesame proposto dal difensore nominato dal legale rappresentante imputato, le Sezioni Unite hanno affermato che ciò è ammissibile purché l’ente, precedentemente o contestualmente all’esecuzione del sequestro, non sia entrato a conoscenza di alcuna informazione di garanzia a proprio carico, prevista dall’art. 57 d.lgs. 231/2001.

Nel caso che ci occupa, sarebbe stato onere del Tribunale accertare eventuali comunicazioni effettuate all’ente e se questo, in concreto, fosse consapevole di essere indagato al momento della proposizione del riesame, con la piena consapevolezza, dunque, dell’incompatibilità assoluta del proprio legale rappresentante, indagato quale autore del reato presupposto.

Gli Ermellini, pertanto, stante il silenzio serbato dal Tribunale sul punto, hanno annullato con rinvio il decreto affinché vengano applicati gli enucleati principi di diritto, verificando l’ammissibilità o meno della richiesta di riesame.

Potrebbe interessarti