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Irretroattività e responsabilità 231

Non è possibile applicare all’ente una sanzione per un illecito che, quando si è realizzato, non era ascrivibile alle persone giuridiche, ai sensi del d.lgs. 231/2001.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4535/2025 si è pronunciata sul ricorso di una società in merito all’applicazione della misura interdittiva di un anno dal contrattare con la Pubblica Amministrazione, ponendo l’accendo sulla irretroattività dell’illecito amministrativo dipendente da reato.

La vicenda trae origine da una contestazione provvisoria di illecito amministrativo dipendente da reato (art. 24 d.lgs. n. 231/2001), in relazione al reato presupposto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.).

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso per cassazione l’ente.

Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto i Giudici della cautela configurabile a carico della società l’illecito ex d.lgs. n. 231/2001, nonostante la fattispecie di cui all’art. 356 c. p. sia divenuta reato presupposto solo per effetto dell’art. 5 del d.lgs. n. 75 del 2020 (entrato in vigore il 30 luglio del 2020) mentre, si sostiene, la condotta ascrivibile all’ente è precedente a tale data. Dunque, sarebbe stato violato il divieto di irretroattività del legge penale.

Sul punto, si evidenzia che l’ultimazione dei lavori – fornitura degli ascensori – ascrivibile alla ricorrente, risalirebbe al 3 agosto del 2018, mentre tutta l’attività successiva sarebbe attinente al collaudo degli stessi. Si deduce quindi che non è possibile applicare all’ente un illecito che non esisteva al momento in cui si collocherebbero le presunte attività fraudolente.

Sotto altro, e correlato, profilo si eccepisce che, essendo trascorso al momento dell’intervento del primo atto interruttivo della prescrizione dell’illecito (ossia la richiesta del PM di applicazione della misura cautelare interdittiva) un periodo eccedente i cinque anni dall’ultimazione della condotta ascrivibile all’ente, l’illecito stesso sarebbe in ogni caso prescritto ai sensi art. 22 d.lgs. n. 231/2001.

La Corte ha correttamente evidenziato che non si può punire un ente un illecito non esistente al momento della presunta attività fraudolenta.

La motivazione del Tribunale del riesame, che considerava le attività di collaudo e manutenzione successive al 2020 come prosecuzione della condotta illecita, non è stata ritenuta adeguata. La Cassazione ha sottolineato che le attività successive volte a dissimulare l’errata esecuzione del contratto, se scollegate dalla fornitura iniziale (anteriore al 2020), non integrano di per sé l’illecito amministrativo, a meno che non si dimostri che fossero programmate sin dall’inizio per nascondere il doloso inadempimento.

La sentenza ha posto l’accento sull’importanza del principio di irretroattività delle norme sanzionatorie e sulla necessità di una precisa individuazione del momento di commissione del reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Inidoneità del Modello organizzativo post factum

Altra questione che merita attenzione, legata alla sentenza sopra citata, attiene al giudizio di idoneità del Modello organizzativo adottato in fase cautelare, finalizzato alla revoca delle misure interdittive applicate (Art. 49 d.lgs. 231/2001). la società, nel ricorso sosteneva di aver adottato, in fase cautelare, un Modello organizzativo tale da escludere l’adozione della misura interdittiva.

La scelta della società è chiara: una sanzione pesante come l’interdizione dal contrattare con la p.a. per una anno, avrebbe inciso in modo duro sull’attività dell’azienda: il Modello post factum, in questo caso, sarebbe stato utile per eliminare quantomeno tale misura.

La cassazione, sul punto ah affermato che “il Modello organizzativo in ogni caso non risulta idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto in quanto esso non contempla una mappatura completa del rischio reato e non risultano documentati controlli da parte dell’OdV”. 

La società infatti aveva solamente nominato un avvocato con un budget limitato (2500,00 euro annui) e solamente poco prima dell’udienza in cassazione era stato nominato un organismo di vigilanza collegiale.

Un’altra, ennesima conferma che l’adozione di un Modello organizzativo al solo fine di evitare le sanzioni (interdittive o pecuniarie) si rivelerebbe inutile senza la seria volontà di riorganizzare l’attività d’impresa.

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