In attuazione del D. Lgs. n. 39/2021, con Delibera del 31 agosto 2023 sono state approvate dalla F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) le linee-guida per la predisposizione e l’implementazione dei nuovi “Modelli di organizzazione e controllo delle attività sportive” e dei “Codici di condotta” al fine di prevenire e impedire la verificazione di episodi di abuso, violenza o discriminazione in danno di atleti e tesserati – specialmente minorenni – delle Società sportive dilettantistiche e professionistiche.
Come si legge dalle Premesse alle linee-guida FIGC, fra i principali obiettivi perseguiti attraverso la predisposizione del nuovo “Modello sportivo” si rinvengono la promozione dei diritti dei tesserati e degli atleti (fra cui, in primis, il “diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione”) nonché l’individuazione e l’attuazione – da parte delle Associazioni e delle Società affiliate alla FIGC – di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding e di gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.
Quale ambito soggettivo di applicazione, in conformità all’art. 16 del D. Lgs. n. 39/2021, le linee-guida si applicano a tutte le Società, ai tesserati e a tutti i soggetti indicati dall’art. 2, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva (e, fra questi, ai dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale).
Le linee-guida definiscono all’art. 5 anche il contenuto minimo dei Modelli sportivi: ex pluribus, è prevista l’obbligatorietà della definizione di specifiche modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione a fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, nonché l’adozione di protocolli di contenimento del rischio e di gestione delle segnalazioni.
I Modelli sportivi dovranno inoltre prevedere misure preventive e attività periodiche idonee ad individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché misure idonee a procedimentalizzare e garantire la corretta gestione della segnalazione e la tutela e assistenza dei segnalanti e altresì idonee a garantire la trasmissione delle segnalazioni e delle informazioni al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, alla Commissione Federale di cui all’art. 1, co. 4 delle linee guida) nonché alla Procura Federale.
Fra le novità di maggior rilievo figura, senza dubbio, l’istituzione di una Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding con la specifica funzione di vigilare sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle Società dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta e dotata di specifici poteri di ispezione e iniziativa a carico delle Società sportive.
A ciò si aggiunge l’obbligatorietà della nomina, presso ogni soggetto societario sottoposto alla vigenza delle linee-guida FIGC, di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni – dotato di autonomia e indipendenza nei confronti della Società – con facoltà di accesso alle informazioni e alle strutture sportive e di disporre audizioni e ispezioni senza preavviso nonché con la precipua funzione di ricevere le segnalazioni circa la realizzazione di condotte integranti fenomeni di abuso, violenza o discriminazione ovvero realizzate in violazione o elusione del “Modello sportivo”.
Alla luce tanto del D. Lgs. n. 30/2021 quanto delle linee-guida di recente conio, uno degli aspetti più incerti è il rapporto che si verrà ad instaurare, per quelle Società che ne siano dotate, fra il MOG 231 e il nuovo “Modello sportivo”.
In prima battuta, è chiaro l’indirizzo tanto del Legislatore quanto della FIGC nel generare un’effettiva interconnessione fra i due Modelli: infatti, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del D. Lgs. n. 39/2021 si prevede che le Società che si siano già dotate di un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 debbano integrare tale ultimo documento con il Modello sportivo di nuovo conio (e lo stesso principio è ribadito anche dall’art. 4 comma 3 delle linee-guida FIGC).
Sono varie le osservazioni preliminari che possono essere mosse.
In primo luogo, non è chiaro se tale modalità di adempimento (ossia l’integrazione del MOG 231 con i contenuti del nuovo Modello sportivo) sia obbligatoria per le Società interessate ovvero se queste, anche laddove si siano dotate di un MOG 231, possano implementare un Modello sportivo a sé stante, che comunichi attraverso precisi rimandi con il primo senza, però, esserne parte integrante.
A ben vedere, questo aspetto non è di poco conto: qualora il Modello sportivo (e il relativo Codice di comportamento di cui agli artt. 10 e ss. delle linee-guida) divenissero parte integrante del MOG 231, ciò implicherebbe che ogni violazione del Modello sportivo o del relativo Codice etico si tradurrebbe in una violazione del MOG 231, con la conseguente applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 7 comma 4 del D. Lgs. 231/2001.
Al contempo, non è chiaro il rapporto funzionale che dovrebbe instaurarsi fra l’Organismo di Vigilanza – previsto dal MOG 231 ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 231/2001 – e la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding: posto che il Modello sportivo diviene parte integrante del MOG 231, le funzioni della seconda (fra cui quella di vigilare sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle Società dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva) si pone in sovrapposizione con quella esercitata dall’OdV sul MOG ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001.
Non c’è dubbio che tali interrogativi potranno essere sciolti solo dalle concrete opzioni normative adottate dalle singole Società le quali, ai sensi dell’art. 4 comma 1 delle Linee-guida, hanno a disposizione fino al 31 agosto 2024 (ossia 12 mesi di tempo dalla pubblicazione delle linee-guida stesse) per l’adozione ed efficace implementazione dei nuovi “Modelli sportivi”.