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L’importanza del Modello 231 nel settore dell’edilizia e degli appalti pubblici

Il Modello 231, l’organizzazione aziendale, la prevenzione e previsione dei rischi penali sono le principali attività che un imprenditore deve considerare se opera nel settore dell’edilizia e degli appalti pubblici.

Il tragico evento di Firenze, avvenuto solo una settimana fa, impone una seria riflessione dalla quale, conseguentemente ne devono nascere di ulteriori. Come viene considerata la sicurezza dal datore di lavoro? Come può un’impresa che esercita la sua attività nel settore dell’edilizia e degli appalti pubblici fronteggiare quei rischi penali più remoti e meno prevedibili, se non impensabili?

La risposta a queste domande ruota attorno al concetto di prevenzione, che molto spesso esiste quando non si verifica qualcosa che era stato previsto in modo accorto e prudente, poiché, in precedenza, era stato posto un presidio utile ad arginare una criticità.

Il tragico cedimento avvenuto venerdì scorso nel cantiere di Firenze, nel quale hanno perso la vita sei operai ha fatto scalpore, facendo anche luce su un settore – quello dell’edilizia – dove queste notizie sono, tristemente, all’ordine del giorno.

L’area è adesso sotto sequestro e l’attenzione si è spostata sulla società che si era aggiudicata l’appalto, un colosso con tre sedi sparse da nord a sud del Paese che ha prodotto i prefabbricati che avrebbero dovuto costituire l’impalcatura del supermercato in costruzione, del valore di 34 milioni di euro.

La trave era già presente quando la Asl ha fatto il suo ultimo sopralluogo al cantiere, non riscontrandovi irregolarità. Venerdì mattina, nel cronoprogramma del cantiere, si doveva completare quel solaio, azione che, in realtà ha evidenziato le criticità nascoste.

Le ipotesi sono molteplici: un errore nel concepimento del sostegno, inadeguato per dimensioni o per proporzione fra calcestruzzo e acciaio a sostenere quel carico; potrebbero esserci state anche alcune concause che, sommate all’inadeguatezza o scarsa qualità della mensola, possono aver dato il via al disastro.

In lavoro del montaggio, poi, non è stato nemmeno fatto dalla società vincitrice dell’appalto, che ha subappaltato a ditte di “fiducia”.

Alla luce di tali criticità, il governo presenterà al prossimo consiglio dei ministri un provvedimento con misure in materia di sicurezza sul lavoro per combattere le illegalità nel settore edile. Nella relazione è emerso un livello di irregolarità del 76,48%.

Insomma, dovranno essere escluse dagli appalti – a partire dalla mera partecipazione – le imprese inaffidabili.

In caso di gravi violazioni o di accertata responsabilità penale in materia di sicurezza lavoro, infatti, ci sarà l’interdizione dagli appalti da due a cinque anni. Questa né solo una delle misure allo studio del governo nell’ambito di un provvedimento per potenziare la sicurezza sui luoghi di lavoro presentato in questi giorni a seguito del grave incidente di Firenze.

Tra gli altri interventi c’è anche la possibilità di reinserire le sanzioni penali in materia di appalti, subappalti e somministrazione, depenalizzate nel 2016, nonché il reinserimento delle sanzioni su lavoro nero e irregolare.

Nell’informativa sono state evidenziate, tra l’altro, le criticità emerse dall’attività ispettiva del 2023, specie in edilizia, con 92.658 accessi totali, 20.755 per vigilanza sulla sicurezza (con 3.720 ispezioni in più al 2022). Le denunce d’infortunio sul lavoro, tra gennaio e dicembre 2023, sono state 585.356, 1.041 delle quali con esito mortale.

La sicurezza sul lavoro è un’area di rischio che l’imprenditore non può ignorare e dove non sono ammissibili “risparmi di spesa”.

 

Alla luce di ciò, gli appalti non verranno più assegnati ad imprese ritenute anche solo prima facie inaffidabili. Il nuovo concetto di reputazione in sede di aggiudicazione di un appalto, alla luce del Nuovo Codice, ha assunto una notevole centralità, nella sua declinazione di intuitu societatis.

Nella scelta dell’impresa aggiudicataria, infatti, verranno prese maggiormente in considerazioni le società che hanno adottato il Modello 231. Fra i vari motivi, la ratio alla base di questa scelta è legata al fatto che questo elemento è rappresentativo di una concreta organizzazione aziendale nonché di una mappatura dei rischi legati alla propria attività, fra i quali, ad esempio, quelli legati alla sicurezza sul lavoro.

Ma c’è di più.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti sono state previste tassativamente delle cause di esclusione dell’operatore economico dall’appalto.

Questo principio è legato in particolare modo agli artt. 94 e 95 (prima art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016), i quali stabiliscono proprio in modo tassativo quali sono le cause che portano all’esclusione dell’operatore economico: fra queste, ad esempio, si annoverano il rinvio a giudizio, la condanna, o la sola la pendenza di indagini penali a carico del legale rappresentante o la condanna per uno degli illeciti amministrativi fra quelli previsti dal d.lgs. 231/2001.

Il motivo alla base di questa scelta è che solamente la stazione appaltante è nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l’appalto ad un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia, avendo riguardo all’oggetto e alle caratteristiche tecniche dell’affidamento.

Complementare a questo principio, è quello di massima partecipazione delle imprese, proprio per favorire la miglior concorrenza possibile per aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti essere la più meritevole.

Ciò comporterebbe, di conseguenza, l’esclusione dalla gara di imprese potenzialmente sane e idonee a perseguire il risultato della realizzazione dell’opera o del servizio oggetto del contratto, ma che concretamente hanno adottato un Modello organizzativo di mera facciata, che non è realmente sintomatico della volontà di perseguire un’attività virtuosa, trasparente e legale da parte dell’impresa stessa.

Il nuovo Codice degli appalti vuole portare le imprese a perseguire effettivamente obiettivi leciti con mezzi che ne assicurino in concreto la legalità.

Esiste un’ulteriore possibilità che viene concessa dal Codice all’impresa non compliant: al verificarsi di una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94-95, la stazione appaltante deve escludere l’operatore economico coinvolto dall’evento, salvo che questi non ponga in essere condotte idonee a evitare l’esclusione dalla gara, le cd. misure di self-cleaning, che possono essere adottate dall’operatore nei confronti del quale si è verificata una causa di esclusione.

L’art. 96 comma 6 individua, ad esempio, il risarcimento o l’impegno al risarcimento di qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la collaborazione con le autorità investigative per l’accertamento dei fatti oppure l’adozione di provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (tra cui rientra, in particolare il Modello 231.

 

L’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 231/2001, conseguenza di una effettiva organizzazione aziendale, comporta una serie di vantaggi significativi per una società che opera nel settore dell’edilizia o degli appalti pubblici.

  • è causa di esclusione della responsabilità dell’ente;
  • in caso di procedimento già in corso, costituisce circostanza attenuante;
  • garanzia di affidabilità nelle relazioni verso l’esterno;
  • elemento premiante per le imprese che mirano a vedersi riconosciuto il Rating di legalità”, che rafforza la reputazione dell’impresa;
  • maggiore credibilità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione,
  • agevolazione nell’accesso a finanziamenti pubblici o per ottenere vantaggi competitivi ed economici sul mercato;
  • elemento premiante se posseduto, o escludente in caso contrario, nella partecipazione agli appalti pubblici.

Ecco perché il Modello 231, l’organizzazione aziendale, la prevenzione e previsione dei rischi penali sono le principali attività che un imprenditore deve considerare se opera nel settore dell’edilizia e degli appalti pubblici.

 

 

 

 

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