L’adozione di un Modello 231 non costituisce un obbligo per le imprese e spesso può essere considerato come un costo inutile ed evitabile per un’azienda che già ne sostiene numerosi. Eppure, ciò che non si tiene a mente è che in realtà è la chiave per prevenire e risparmiare.
Nella logica della prevenzione, cui si ispira il sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001, si tende a premiare l’azienda che ha intrapreso un percorso di organizzazione virtuosa ed a sanzionare chi invece ha preferito “risparmiare” su questo costo, che potrebbe rivelarsi una scelta tutt’altro che strategica.
Adottare un Modello di Organizzazione e Gestione comporta dei costi: questo va sottolineato e ribadito.
Predisporre un Modello 231, accompagnato da adeguato risk assessment “tagliato” sull’azienda e sulla particolare attività svolta, intervistare i soggetti che ricoprono funzioni apicali, incaricare un Organismo di Vigilanza con adeguato compenso annuale e con il compito di vigilare sulla adeguatezza del Modello 231 e sul suo rispetto, nonchè istituire un canale di segnalazione whistleblowing, incaricando un gestore delle segnalazioni, anch’esso con adeguato compenso annuale.
Sono tutti costi per un’impresa. Ma si tratta di un costo inutile? Per rispondere a questa domanda ci si deve chiedere: quanto costa non essersi adeguati preventivamente alla normativa ex d.lgs. 231/2001?
Consideriamo il caso in cui ad un’impresa venga contestato un illecito richiamato dal catalogo 231, ad esempio l’art. 25-septies (il più ricorrente), a seguito di un infortunio sul lavoro.
Tralasciando il parallelo processo nei confronti delle persone fisiche, per cui seguirà una particolare strategia difensiva, nel processo nei confronti della società il primo elemento che sarà valutato sarà l’assenza del Modello Organizzativo. Tale carenza aumenterà, inevitabilmente, il rischio di una sentenza di condanna, anche tenendo a mente il costante orientamento della Suprema Corte.
Tuttavia, nell’ottica dello stick and carrot approach, l’ente potrebbe valutare l’opportunità di adottare un Modello riparatorio, ossia conseguente alla contestazione dell’illecito: in questo caso, la sanzione potrebbe ridursi in modo drastico, ma comunque, anche per un solo episodio di responsabilità, al netto delle circostanze attenuanti di cui all’art. 12, la sanzione pecuniaria non sarà inferiore a €10.329.
E se l’ente non rientrasse nel perimetro delle circostanze attenuanti? In tale caso, nella migliore delle ipotesi, l’importo minimo della sanzione pecuniaria equivarrebbe ad €25.800 senza considerare ulteriori eventuali costi accessori.
I rischi economici per un’azienda a cui viene contestato un illecito 231
Per essere più precisi, va precisato che il regime sanzionatorio per le persone giuridiche prevede le seguenti pene:
- Sanzione pecuniaria (a partire da €25.800);
- Confisca del profitto del reato (che comporta una perdita del guadagno illecito conseguito);
- Pubblicazione della sentenza (a spese dell’azienda con ulteriori danni reputazionali);
- Sanzioni interdittive (che equivalgono alla pena di morte per l’azienda e consistono nella sospensione dell’attività, revoca di autorizzazioni, esclusione da appalti e contratti con la Pubblica Amministrazione)
Inoltre, si devono considerare le spese legali di assistenza nel procedimento, oltre ai successivi ed inevitabili obblighi di adeguamento post-condanna.
Come ridurre (ma non eliminare) il rischio
A seguito di contestazione, l’impresa deve pagare l’assenza di organizzazione, di cui, la mancata adozione di un Modello organizzativo rappresenta l’espressione concreta. L’ordinamento consente, comunque diverse possibilità di ravvedersi per l’impresa.
In primis, aver risarcito il danno cagionato, legato all’assenza di organizzazione, restituendo l’eventuale profitto conseguito. Inoltre, come anticipato, l’adozione del Modello 231, adeguato, efficace e ritagliato su misura non solo sull’azienda (deve essere in grado di prevenire la realizzazione del reato verificatosi in concreto), prima dell’apertura del dibattimento, può portare a dei benefici ulteriori per l’impresa.
Alla luce di tali considerazioni si può concludere affermando che l’omessa adozione del Modello non rappresenta un costo per l’impresa, poichè il rischio patrimoniale in caso di contestazione è elevato e deve essere seriamente considerato.