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Nomina del difensore in fase di indagini

È ammissibile l’istanza di riesame del difensore di un ente nominato da un legale rappresentante indagato del reato presupposto dell’illecito ex D.Lgs. 231/2001, se, al momento della presentazione dell’impugnazione, l’ente non abbia notizia della pendenza a suo carico di un procedimento per responsabilità amministrativa dipendente da reato.

E’ quanto affermato dalla Corte  di cassazione con la sentenza n. 9243 del 6 marzo 2025,  che ha annullato il provvedimento del riesame, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di una società contro un decreto di sequestro preventivo, in virtù del conflitto di interessi della nomina conferita dall’amministratore indagato nel medesimo procedimento.

La vicenda traeva origine dall’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, con la quale è stato dichiarata inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse del rappresentante legale di una società. Il riesame era stato proposto contro un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in relazione alla contestazione provvisoria, relativa ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.).

Avverso l’ordinanza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’esito del giudizio di riesame. L’istanza era stata giudicata inammissibile per “difetto di valida costituzione dell’ente a norma del d.lgs. 231/2001”.

Eppure, ad avviso del difensore, l’ente non aveva mai ricevuto l’informazione di garanzia, di cui all’art. 57 d.lgs. 231/2001.

La norma richiamata prevede che: “l’informazione di garanzia inviata all’ente deve contenere l’invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l’avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all’art. 39, comma 2”. E’ chiaro che, in assenza di questa informazione, l’ente è ontologicamente ignorante di essere indagato e, di conseguenza, tutti i vincoli imposti al fine di prevenire conflitti di interessi non sussistono in questo caso.

L’incompatibilità prevista dall’art. 39 d.lgs. 231/2001 presuppone la contestazione all’ente di un illecito amministrativo dipendente da reato, perchè la persona giuridica solo se è posta a conoscenza della propria qualità di indagato può avere contezza della necessità di attivare le procedure per sostituire il legale rappresentante.

Si rammenta sul punto il principio per cui “il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore di fiducia dell’ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001” e che, di conseguenza, “è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell’art.591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo” (SS. UU., n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni).

Tale assunto è coerente con la previsione per cui, sin dal primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere, deve nominare un difensore d’ufficio, così da evitare che l’ente rimanga privo di qualunque difesa.

Ad avviso dei Giudici, fermo il principio secondo cui l’ente sottoposto a indagini deve costituirsi in giudizio per mezzo di difensore nominato da un soggetto diverso dal legale rappresentante a cui è contestato il reato presupposto, è tuttavia necessario fare una distinzione.

Infatti, qualora la persona giuridica, benché formalmente iscritta nel registro degli indagati, non abbia ricevuto l’informazione di garanzia a norma dell’art. 57 d.lgs. 231/2001, non è tenuta a conoscere la sussistenza del procedimento a suo carico e può validamente proporre riesame quale terzo in buona fede.

Sotto altro profilo non può ritenersi configurabile un onere dell’ente di informarsi di propria iniziativa dell’esistenza di pendenze a suo carico prima di attivare rimedi giurisprudenziali nell’ambito di un procedimento penale, quando viene disposto ed eseguito un sequestro che attinge a beni nella disponibilità della società stessa.

Dall’altro lato è onere dell’autorità giudiziaria dare comunicazione all’ente della pendenza del procedimento quando lo stesso è destinatario di un provvedimento di sequestro.

Per questo motivo la Cassazione ha – correttamente – affermato che è ammissibile l’istanza di riesame del difensore di un ente nominato da un legale rappresentante indagato del reato presupposto dell’illecito ex D.Lgs. 231/2001, se, al momento della presentazione dell’impugnazione, l’ente non abbia notizia della pendenza a suo carico di un procedimento per responsabilità amministrativa dipendente da reato.

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