Quello dell’edilizia è di sicuro un settore fortemente attenzionato negli ultimi mesi. Dopo la recente introduzione della “patente a punti”, volto alla tutela dei lavoratori che operino nei cantieri, cambia anche il sistema per la gestione e il monitoraggio dei rifiuti diventando operativo il c.d. RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Il nuovo registro è uno strumento fondamentale per la gestione e il controllo dei rifiuti in Italia. Introdotto dal D.M. 59/2023 con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e l’efficienza del sistema di tracciabilità dei rifiuti, consente di monitorare i flussi di rifiuti prodotti e gestiti sul territorio nazionale.
Attraverso un sistema informatizzato, il RENTRI raccoglie dati dettagliati sui rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, garantendo un controllo rigoroso e preciso delle operazioni, in linea con le normative europee in tema di economia circolare e sostenibilità.
Le principali novità introdotte sono:
- nuovi format per il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e il Registro di Carico e Scarico;
- obbligo di iscrizione per i soggetti che gestiscono il Registro di Carico e Scarico;
- digitalizzazione della documentazione, con obbligo di FIR e Registro esclusivamente in formato digitale a partire dal 13 febbraio 2026;
- entrata in vigore graduale in base alla dimensione e tipologia dell’impresa.
- iscriversi al RENTRI se producono rifiuti pericolosi, con tempistiche diverse in funzione del numero di dipendenti;
- solo registrarsi qualora abbiano unità locali che producono solo rifiuti non pericolosi.
Pertanto, se i cantieri producono solo rifiuti non pericolosi, non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI; tuttavia le imprese edili sono tenute dal 13 febbraio 2025 ad emettere il nuovo Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) cartaceo e vidimarlo digitalmente tramite il RENTRI: per questo adempimento è necessaria la registrazione, operazione diversa dall’iscrizione.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 184 e 190 del D.Lgs. 152/06, l’impresa edile che produce rifiuti da costruzione e demolizione è obbligata:
- a tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti solo per i rifiuti pericolosi(i rifiuti non pericolosi non devono essere annotati sul registro);
- ad iscriversi all’Albo Gestori Ambientali nella categoria “trasportatori dei propri rifiuti” (art. 212, co. 8 D.Lgs 152/06) se trasporta in proprio rifiuti non pericolosi ovvero rifiuti pericolosi in quantità non eccedente i 30 Kg o 30 litri al giorno.
In caso di trasporto tramite terzi autorizzati, l’impresa a cui vengono conferiti i rifiuti deve risultare iscritta all’Albo Gestori Ambientali alle categorie 4 (per i rifiuti non pericolosi) e 5 (per i rifiuti pericolosi).
In ogni caso, ai fini del corretto trasporto, l’impresa edile deve preliminarmente compilare il formulario dei rifiuti FIR; in caso di conferimento dei rifiuti a terzi, deve verificare che il trasportatore del rifiuto sia dotato della prevista autorizzazione, oltre ad accertare l’autorizzazione dell’impianto di destinazione riguardo alla specifica tipologia di rifiuti conferiti.
Va, inoltre, ricordato che, ai sensi dell’art. 12 del D.M. 59/23, i produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi devono iscriversi al RENTRI limitatamente alla produzione dei rifiuti per i quali sussiste tale obbligo.
Le imprese edili che producono sia rifiuti speciali non pericolosi che pericolosi, si iscriveranno al RENTRI solo in riferimento a tale seconda tipologia di rifiuti e solo per questi provvederanno alla compilazione del relativo registro. Al contrario, per quanto riguarda, invece, i rifiuti non pericolosi continueranno a gestirle sulla base di quanto disposto dall’art. 6 del D.M. 59/2023 e quindi senza obbligo di iscrizione e di registro di carico e scarico.
La definizione di Unità locale è inserita nell’art. 3 comma 1, lett a) del D.M. 59/23 secondo cui «Unità locale è: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione».
Questa definizione ha fatto sorgere dubbi circa la natura giuridica del cantiere edile e, nello specifico, se questo dovesse essere inteso o meno come Unità locale e, quindi, essere iscritto al RENTRI, laddove, nello stesso, fossero prodotti rifiuti pericolosi.
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha risolto questo dubbio con la Circolare 27 settembre 2024 (n. 01754222), confermando che la definizione di Unità locale fornita dal D.M. 59/23 non coincide con quella del Cantiere, poiché questo, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 81/2008, deve essere inteso come “Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”.
La definizione di UL contenuta nel D.M. 59/23, infatti, richiede due elementi: la stabilità e l’esercizio dell’attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione. Di conseguenza, essendo i cantieri per loro natura e definizione “temporanei” in generale, non devono essere iscritti singolarmente al RENTRI come UL.
Il Ministero ha poi ulteriormente specificato che solo nel caso in cui nei cantieri siano presenti entrambe le condizioni previste dal D.M. 59/2023 (cioè 1. Produzione di rifiuti pericolosi e 2. Esercizio stabile dell’attività), questi devono essere considerati Unità Locale e, quindi, iscritti al RENTRI.
Diversamente, in mancanza della condizione relativa alla stabilità e in presenza di quella relativa al tipo di attività svolta per cui sussiste l’obbligo di iscrizione (produzione di Rifiuti Pericolosi), l’impresa avrà l’obbligo di iscrivere al RENTRI la sede legale e non il singolo cantiere (annotando sul relativo registro di carico e scarico la produzione del rifiuto come “rifiuto prodotto fuori dall’Unità locale” e per la successiva movimentazione, riportando sul FIR il “luogo di produzione se diverso dall’Unità locale”).
QUALCHE DATA UTILE:
Dal 15 dicembre 2024 sono attivi i servizi per l’iscrizione al RENTRI.
Entro il 13 febbraio 2025 – ma il Decreto Milleproroghe ha concesso 60 giorni in più per completare le iscrizioni, che scadranno quindi il 14 aprile 2025 – si sarebbero dovuti iscrivere gli operatori, rientranti in queste categorie:
- impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
- trasportatori e intermediari di rifiuti,
- imprese con più di 50 dipendenti che produconorifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.
Dal 13 febbraio 2025 questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRI.
A COSA SERVE LA REGISTRAZIONE AL RENTRI
La registrazione consente ai produttori non tenuti all’iscrizione di emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo. La registrazione deve essere effettuata nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.
COSTO ISCRIZIONE RENTRI
A completamento dell’iscrizione si procede al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:
- diritto di segreteria pari a 10 €;
- contributo annuale diversificato in relazione a:
– imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100 € il primo anno e 60 € per ogni annualità successiva;
– imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50 € il primo anno e 30 € per ogni annualità successiva;
– tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15 € il primo anno e 10 € per ogni annualità successiva.
SANZIONI
L’omessa o irregolare iscrizione al RENTRI comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative che vanno da 500 a 2.000 € per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 € per quelli pericolosi. E,’ comunque, possibile ottenere la riduzione a 1/3 della sanzione in caso di iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza del termine di legge.
All’omessa o incompleta trasmissione dei dati nei tempi e nei modi previsti potrà conseguire, invece, l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 € a 1.000 € per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 € per i rifiuti pericolosi.
L’entrata in vigore del RENTRI e gli obblighi introdotti dal DM 59/2023 hanno un inevitabile impatto sul Modello 231, che dovrà essere aggiornato, per includere le nuove disposizioni adottate dall’azienda nei processi di gestione dei rifiuti, nonché contare su procedure adeguate per il rispetto degli obblighi del RENTRI.
Sarà fondamentale la formazione del personale sui nuovi adempimenti e gli OdV, dal loro lato, dovranno prevedere specifiche verifiche volte ad accertare conformità e adeguatezza del nuovo sistema di gestione dei rifiuti.
L’operatività del RENTRI rappresenta un passo importante verso una gestione più trasparente ed efficiente dei rifiuti in Italia, ma impone anche nuovi obblighi e responsabilità per gli operatori del settore, che non potranno essere ignorati se si vogliono evitare le pesanti conseguenze penali ed amministrative che ne potrebbero derivare.