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Sanzionata una società per infortunio sul luogo di lavoro

Il risparmio di spesa per non aver predisposto dei locali più ampi o meglio organizzati comporta la responsabilità da reato dell’ente anche nell’ipotesi di infortunio sul luogo di lavoro.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30813 del 29 luglio 2024, ha confermato la condanna a carico di una multinazionale della moda per le lesioni riportate da una dipendente di uno dei negozi della catena di distribuzione, inciampata nel carrello di metallo porta abiti.

Nello caso in esame ad una nota società italiana del settore moda, con oltre 1200 dipendenti in tutto il mondo e 62 punti vendita in Italia, è stato contestato il reato di lesioni commesso dal presidente del Cda e l’illecito amministrativo dipendente da reato (art. 25-septies) all’ente, ai sensi del D.lgs 231/2001.

L’incidente era accaduto in uno show room, dove una dipendente era caduta inciampando su un carrello per gli abiti. I Giudici di merito sottolineavano la mancanza di sicurezza dell’ambiente lavorativo e chiedevano la condanna dell’amministratore per la mancata predisposizione di misure di tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.

Avverso la sentenza di condanna veniva proposto ricorso per Cassazione. La società ha evidenziato che, data la complessa organizzazione dell’azienda e il numero elevato di dipendenti, non fosse possibile pretendere una vigilanza continua da parte dell’amministratore delegato.

Inoltre, è stato sottolineato che l’utilizzo dei carrelli porta abiti, come verificatosi nel caso specifico, non dipendeva da una scelta aziendale, ma anzi era proibito dalle disposizioni interne di sicurezza.

La difesa ha anche contestato l’entità della sanzione (circa 103mila euro), considerandola eccessiva per un evento che ha descritto come sfortunato e non prevenibile nemmeno tramite una formazione specifica delle dipendenti.

L’accusa ha invece sostenuto che l’incidente fosse prevedibile e prevenibile attraverso una migliore organizzazione degli spazi lavorativi oppure scegliendo di utilizzare locali meno angusti per l’attività, visto in particolare il volume di affari prodotto.

Secondo i Giudici di merito, il D.Lgs. 81/2008 prescrive che i pavimenti e i passaggi degli ambienti di lavoro debbano essere liberi da materiali che ostacolano la normale circolazione, cosa che – nel caso di specie – non sarebbe avvenuto.

Secondo la Corte di Appello, la dinamica dell’incidente ha mostrato che lo spazio non era proporzionato alle esigenze operative, con un carrello di metallo per gli abiti   che non trovava spazio in altri locali e che ha intralciato il cammino della dipendente, causandone la caduta e le lesioni.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso della società, confermando la responsabilità nonostante la prescrizione del reato di lesioni per il presidente del Cda.

La Corte di Cassazione ha dunque confermato la responsabilità della società ai sensi del D.lgs 231/2001, ritenendo che il risparmio di spesa derivante dalla mancata predisposizione di ambienti lavorativi più ampi e quindi più sicuri costituisse un vantaggio economico per l’ente, e ha confermato l’irrogazione della sanzione pecuniaria di oltre 103mila euro.

Va ricordato, in questa sede, che l’illecito derivante da reato richiamato all’art. 25-septies è punito, in caso di morte del dipendente, con la sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. In caso di lesioni gravi, invece, la pena va dalle 250 alle 500 quote. In entrambi i casi, in caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

La Corte ha sottolineato che, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità organizzativa dell’azienda, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Il presidente del Cda ha evitato la condanna per lesioni soltanto grazie all’avvenuta prescrizione del reato. L’ente, avrebbe evitato la condanna se avesse adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire tale reato.

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