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Reati ambientali e responsabilità del delegante

Anche in presenza di una valida delega in materia ambientale, permane in capo al delegante l’onere di controllare dell’attività del delegato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33372/2023, sez. IV, ha recentemente ribadito un principio in materia di delega di funzioni nelle organizzazioni complesse, in relazione alla commissione di reati ambientali commessi da dipendenti della società.

Il caso in esame, in particolare, traeva origine dalla pronuncia del Tribunale di Cuneo che aveva assolto i componenti del Consiglio di Amministrazione di una società per il reato di concorso o omesso impedimento di inosservanza delle prescrizioni autorizzative (art. 256 comma 4 d.lgs. 152/2006). La società in questione svolgeva principalmente attività di trasporto, commercio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Avverso la sentenza, il Procuratore ha proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte annullava con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio di merito, che si concludeva, stavolta, con la condanna degli imputati.

In questo caso, erano i difensori a proporre ricorso per Cassazione. Per prima cosa la difesa lamentava un vizio di motivazione con riferimento al rinvio operato dalla Suprema Corte, la quale sosteneva che, pur in presenza di una valida delega, i deleganti avevano omesso di vigilare sul corretto svolgimento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Tuttavia, stando alla difesa, non sembrerebbe chiaro perché i deleganti non avrebbero vigilato e controllato. Nel secondo motivo di ricorso il ricorrente evidenziava che la sentenza impugnata avesse condannato gli imputati per il solo fatto di aver acquistato materiale ferroso da un privato, non comprendendosi, anche in questo caso, quale fosse la condotta penalmente rilevante.

I Giudici di legittimità dichiaravano il ricorso inammissibile in quanto non soltanto ritenevano i motivi infondati, ma affermavano che la sentenza impugnata risultava perfettamente coerente con il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte. Non sussiste, secondo la Cassazione, la doglianza relativa all’immediata percepibilità delle violazioni e del persistere dell’obbligo di controllo del delegato.

Il Tribunale aveva spiegato che sussisteva la responsabilità degli imputati, nonostante il conferimento della delega di funzioni, per aver omesso di adempiere l’obbligo di controllo che il delegante è tenuto ad esercitare sul delegato: tale omissione è emersa dal fatto che le inadempienze e le inosservanze fossero certamente percepibili da parte dei deleganti in quanto “costoro si recavano pressoché giornalmente presso l’impianto per ivi svolgere le incombenze di soci”.

La sentenza si pone nel solco già definito dalla giurisprudenza di legittimità che, con riferimento al contenuto dell’obbligo di vigilanza del delegante, si è sempre pronunciata nel senso che “anche se non si può esigere un controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, è tuttavia richiesto quanto meno di verificare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato”.

Da ciò deriva che “se il delegante abbia contezza dell’inadeguato esercizio della delega e non intervenga, lo stesso risponde dei reati commessi dal delegato”. “La giurisprudenza di legittimità”, conclude la Cassazione, “ha sempre confermato in capo ai deleganti la responsabilità per non aver correttamente vigilato sul rispetto della normativa ambientale, in cui le violazioni della stessa fossero chiaramente percepibili agli occhi dei deleganti i quali, in virtù della posizione di garanzia ricoperta, sono tenuti a monitorare e intercettare le condotte illecite assunte dai delegati”.

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