Con sentenza n. 40434 dell’11 luglio 2023, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di applicabilità agli enti della normativa sul riesame reale prevista dal codice di rito.
La Corte si è pronunciata su un ricorso proposto avverso un’ordinanza del Tribunale di Macerata, che aveva rigettato la richiesta di riesame proposta da una società, attinta da un decreto di sequestro preventivo. Al di là del merito del decreto, in questa sede rilevano le doglianze mosse dal difensore dell’ente avverso l’ordinanza del Tribunale, segnatamente la violazione della legge processuale, ovvero degli artt. 324 comma 6, 178 comma 1, lett. C), 179, 180 e 182 c.p.p., 39 e 43 del D.Lgs. n. 231 per mancato rispetto del termine a comparire sia nei confronti del difensore dell’ente che dell’ente stesso.
Con il primo ed il secondo motivo proposto, il difensore ha censurato la mancata osservanza nei confronti dell’ente e del proprio difensore del termine a comparire posto dall’art. 324, comma 6 c.p.p.
Con riguardo, poi, alla notifica dell’avviso all’ente, il ricorrente ha lamentato che il Tribunale del Riesame abbia illegittimamente rigettato l’eccezione di nullità della notifica, sull’assunto che all’ente non spettasse la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, poiché il suo procuratore speciale non aveva sottoscritto la richiesta di riesame.
La Suprema Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi.
Dall’esame degli atti processuali risulta, infatti, nella ricostruzione degli Ermellini, che il Tribunale del Riesame di Macerata, con decreto emesso il 14 aprile 2023, ha fissato l’udienza del 24 aprile 2023 per la trattazione della richiesta di riesame proposta dalla società.
Tale decreto è sta notificato al difensore il 14 aprile 2023 e all’ente il 17 aprile 2023.
Il Tribunale del Riesame, tuttavia, con un successivo decreto ha anticipato l’udienza al 20 aprile 2023 ed il decreto di anticipazione è stato notificato all’ente ed al suo difensore il 17 aprile 2023. All’udienza del 20 aprile 2023 il difensore eccepiva la nullità delle notifiche per violazione dell’art. 324, comma 6 c.p.p.
Il Tribunale rinviava al 20 aprile 2023, con “intento sanatorio”, ma a quell’udienza il difensore eccepiva la nullità per omessa rinnovazione della notifica.
La Corte ha ritenuto errate le argomentazioni del Tribunale del Riesame, in quanto il termine dei tre giorni liberi non è stato rispettato, rammentando che l’art. 53 comma. 1. D. Lgs. 231/2001, con riferimento alle impugnazioni proponibili avverso il sequestro preventivo nella disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti, richiama l’art. 322 c.p.p., «in quanto compatibile».
L’art. 322 c.p.p. sancisce, inoltre, che «contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324».
L’art. 344 c. 6 c.p.p. espressamente prevede che «il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Almeno tre giorni prima, l’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta».
Tale ultima disposizione, riferendosi «a chi ha proposto la richiesta» di riesame reale come soggetto del processo, dotato di poteri, doveri, oneri e facoltà, e non alla sua dimensione di persona fisica, non evidenzia, dunque, alcuna incompatibilità strutturale con la natura dell’ente e le finalità proprie del peculiare processo delineato dal D. L.gs. 231/2001.
Le Sezioni Unite, peraltro, hanno statuito che, in conformità alla disciplina generale posta dall’art. 172 comma 5 c.p.p., il termine a comparire previsto dall’art. 342, comma 6 c.p.p. impone che tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa debbano intercorrere tre giorni liberi e consecutivi (SS.UU. n. 8881 del 30/01/2002) nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il dies a quo ma anche il dies ad quem.
La Corte, nella sentenza in commento, ha precisato che tale termine attiene all’intervento ed alla difesa della parte, ma non si concreta in omessa vocatio in iudicium, con la conseguenza che la sua inosservanza comporta una nullità generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, lett. C), e 180 c.p.p., che, ove non sanata, si propaga all’ordinanza emessa dal Tribunale, comportandone l’annullamento.
Il decreto di anticipazione di udienza può non rispettare il termine a comparire sancito dall’art. 324 c. 6 c.p.p. solo quando sia stato in precedenza correttamente osservato il termine di comparizione per la parte impugnante; solo in tal caso, infatti, non vi è alcuna violazione del diritto di difesa dalla parte impugnante.
Inoltre, secondo costante orientamento giurisprudenziale, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, la persona nel cui interesse l’impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell’avviso d’udienza ancorché la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore: l’omissione di tale formalità, che è finalizzata all’instaurazione del contraddittorio, determina, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell’ordinanza conclusiva.
Tale disciplina è applicabile anche nel procedimento nei confronti dell’ente, in ragione dell’estensione all’ente dei diritti dell’imputato sancita dall’art. 35 D. Lgs. 231/2001 e dell’assenza di una incompatibilità strutturale tra tale prescrizione e la natura dell’ente.
Altro aspetto rilevante sottolineato dalla VI Sezione è quello per cui la nullità conseguente al mancato rispetto del termine a difesa nei confronti della società ricorrente e del suo difensore non può ritenersi sanata per effetto del rinvio dell’udienza al giorno successivo disposto dal Tribunale all’udienza del 20 aprile 2023.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno statuito che, nel procedimento di riesame, se la violazione del termine a comparire di cui all’art. 324, comma 6 c.p.p., è stata tempestivamente eccepita, si impone la rinnovazione dell’intero termine, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario, in quanto i tre giorni liberi devono essere, per la loro stessa finalità consecutivi (SS.UU. n. 8881 del 30/01/2002).