Riforma doganale: i reati in materia di accise entrano nel catalogo di reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001.
Il 4 ottobre 2024 è entrato in vigore il D.lgs. del 26 settembre 2024, n. 141, con il quale sono state introdotte disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione ed è stata attuata una revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Si tratta di una delle numerose misure attuative della legge n. 111 del 2023, con cui è stata conferita al Governo la delega per la riforma del sistema fiscale italiano.
Nello specifico, il decreto 141/2024, composto da 10 articoli e un allegato, mira al riassetto e riordino della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia doganale, di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, con l’obiettivo di allineare la normativa doganale italiana a quella comunitaria contenuta nel Regolamento UE 952/2013 (c.d. Codice Doganale Unionale).
Una delle principali novità riguarda l’inserimento nell’art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 (che già disciplinava la responsabilità dell’ente per reati di contrabbando) dei reati previsti dal D.lgs. 504/1995, ossia il Testo Unico in materia di accise.
Si tratta dei seguenti reati:
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- Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici (art. 40);
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- Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 41);
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- Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 42);
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- Sottrazione all’accertamento dell’accisa sull’alcole e bevande alcoliche (art. 43);
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- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46);
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- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47);
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- Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa (art. 49).
A queste fattispecie si aggiunge il nuovo reato di “Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati”, introdotto proprio dal decreto 141/2024 (artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise).
Con la nuova disciplina, la commissione di questi reati comporta non solo una responsabilità penale per le persone fisiche in posizioni apicali all’interno dell’ente, ma anche una responsabilità amministrativa dell’ente stesso.
Per quanto riguarda le sanzioni applicabili, analogamente a quanto previsto per i reati di contrabbando, a fronte della commissione dei reati in materia di accise è prevista una sanzione pecuniaria fino a duecento quote, che può essere aumentata fino a quattrocento quote nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001, ossia quando i diritti doganali evasi superano i centomila euro.
A queste si aggiungono le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, tra cui: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. c), l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con eventuale revoca di quelli già concessi (lett. d), e il divieto di pubblicizzare beni o servizi (lett. e).
Il decreto stabilisce inoltre che, nel caso specifico previsto dal comma 2 (superamento della soglia di centomila euro di diritti doganali), si applicano anche le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere a) e b), ossia l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni legate alla commissione dell’illecito.
Pertanto, con le modifiche introdotte dal decreto 141/2024, in caso di violazione delle norme doganali e in materia di accise, l’ente può incorrere nella più severa delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001: l’interdizione dall’esercizio dell’attività.
Dall’inserimento di queste fattispecie nel “sistema 231” deriva una conseguenza cruciale per tutti gli enti che operano nel commercio internazionale e intrattengono rapporti con Stati membri dell’UE o Paesi terzi: l’obbligo di aggiornare tempestivamente il proprio modello organizzativo. Questo aggiornamento è essenziale per prevenire la commissione dei nuovi reati legati alle accise e deve essere accompagnato dall’istituzione di un organismo dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento continuo delle misure adottate.
In particolare, l’ente dovrà effettuare una nuova mappatura dei rischi, identificando le attività a rischio di commissione dei reati previsti dall’art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001, come modificato dalla riforma doganale, e implementare protocolli specifici per impedire la sottrazione delle merci all’accertamento delle accise