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I rischi da interferenza: doveri di sicurezza in appalto e subappalto

Quando il datore di lavoro-committente, che ha la disponibilità dei luoghi in cui devono essere eseguite le opere, decide di affidarne l’esecuzione a terzi, non è necessario, affinché sorgano gli obblighi previsti dal secondo comma a carico del subappaltatore, che quest’ultimo abbia a sua volta la disponibilità dei luoghi, poiché questa resta in capo al datore di lavoro-committente.

La Suprema Corte, con sentenza n.8297 del 28 febbraio 2025, è tornata a pronunciarsi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, offrendo significativi spunti di riflessione sull’applicazione dell’art. 26 d.lgs. 81/2008. In particolare, la pronuncia approfondisce gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione ed i rischi c.d. interferenziali derivanti dall’attività di aziende diverse che operano nello stesso luogo di lavoro e, talvolta, nello stesso momento.

La vicenda traeva origine da una sentenza di condanna della Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la penale responsabilità del legale rappresentante dell’impresa, anche in qualità di datore di lavoro, per il decesso e il grave ferimento di alcuni suoi dipendenti, rimasti schiacciati dal ribaltamento dell’autocarro dal quale, mediante una gru sullo stesso installata, si stavano scaricando blocchi in cemento.

Avverso la sentenza veniva presentato ricorso per Cassazione.

Con il primo motivo di impugnazione, la difesa ha dedotto la violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art.26 d.lgs. 81/2008 e il vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il subappaltatore avesse la disponibilità giuridica dei luoghi in cui avvenne l’incidente in base ad un’erronea interpretazione di tale dato normativo e senza tener conto di quanto previsto dall’art. 25, comma 4, del contratto di subappalto con la Società, a termini del quale, in difetto dell’autorizzazione dell’ente appaltante, non avrebbe potuto farsi luogo alla realizzazione di opere di alcun genere.

Nel caso di specie, invece, alcun rilievo assume la disponibilità giuridica, in capo alla ditta subappaltatrice, dei luoghi in cui si svolgevano le opere.

Come correttamente precisato dalla Suprema Corte, il comma 1 dell’art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008, nel disciplinare gli obblighi del datore di lavoro che abbia affidato l’esecuzione di opere in appalto, postula come condizione che il predetto, inteso come datore di lavoro-committente, abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui sono realizzate le opere oggetto dell’appalto.

Il secondo comma, invece, prevede che nell’ipotesi di esecuzione di opere in appalto, tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinano gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Il rapporto tra i primi due commi della norma indicata va inteso nel senso che il primo perimetra il campo di applicazione del secondo (come confermato anche dall’incipit di quest’ultimo: “nell’ipotesi di cui al comma 1“), senza però ampliarne la disciplina, in quanto non estende dal “datore di lavoro-committente” al “subappaltatore” la necessità di avere la disponibilità dei luoghi in cui si svolgono le opere oggetto dell’appalto.

Pertanto, il disposto del primo comma resta riferito al solo datore di lavoro-committente e non anche al subappaltatore.

Di conseguenza, quando il datore di lavoro-committente, che ha la disponibilità dei luoghi in cui devono essere eseguite le opere, decide di affidarne l’esecuzione a terzi, non è necessario, affinché sorgano gli obblighi previsti dal secondo comma a carico del subappaltatore, che quest’ultimo abbia a sua volta la disponibilità dei luoghi, poiché questa resta in capo al datore di lavoro-committente.

E’ stato ritenuto infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui il difensore ha contestato il vizio di motivazione per carenza e per manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza del rischio interferenziale. I giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto sussistente un tal genere di rischio, nonostante le emergenze processuali escluderebbero in radice l’interferenza, in virtù del fatto che le due imprese operanti sul luogo del sinistro erano intente a svolgere le stesse attività.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di impugnazione, non assume alcun rilievo la circostanza che le stesse (ossia l’appaltatrice e la subappaltatrice) fossero intente a svolgere la medesima attività di scarico dal cassone di un automezzo di blocchi in cemento denominati new jersey, avendo da tempo affermato la giurisprudenza di legittimità che il rischio interferenziale ha origine in conseguenza del solo fatto che sono coinvolti nella procedura di lavoro plessi organizzativi diversi (così: Sez. 4, n. 18200 del 07/01/2016 e n. 30557 del 07/06/2016).

Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza di una condotta omissiva di coordinamento e del nesso di causalità tra questa e l’evento occorso.

La decisione oggetto d’impugnativa sarebbe meramente assertiva nella parte in cui afferma che il datore di lavoro non ha adempiuto all’obbligo di coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dei rischi per i lavoratori.

Inoltre, la pronuncia della Corte territoriale presenterebbe un’evidente illogicità laddove reputa sussistente il nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento, in mancanza di una valutazione ex ante circa l’eventuale incidenza dell’azione doverosa non tenuta rispetto al sinistro.

Secondo il Collegio, invece, all’esito della ricostruzione della vicenda, indicativa dell’esistenza di un rischio interferenziale derivante dalla contestuale operatività di due plessi organizzativi diversi, i giudici di merito hanno correttamente argomentato che l’imputato “… ometteva di coordinarsi con l’impresa appaltatrice, anch’essa presente sul cantiere, circa lo svolgimento di un’attività pericolosa, quale lo scarico di carichi sospesi, consentendo ai propri dipendenti di sostare sotto detti carichi. .. ” e, con riguardo al nesso di causalità, che “… se avesse effettivamente osservato le norme di sicurezza, avrebbe evitato il rischio interferenziale, cosicché i suoi dipendenti non avrebbero eseguito l’attività di assemblaggio dei new jersey mentre il gruista li stava scaricando…”.

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