Sempre più Paesi stanno recependo normative che obbligano le associazioni sportive, dilettantistiche e non a implementare propri sistemi di safeguarding.
In l’Italia questo è avvenuto, con l’attuazione del d.lgs. 39/2021 (cd. “riforma dello sport”) che ha imposto alle società sportive di adottare Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e Codici di Condotta per la prevenzione degli illeciti in materia di violenza genere, tutela dei minori, contrasto effettivo ed efficace contro ogni forma di violenza e di discriminazione all’interno delle organizzazioni sportive.
Si tratta di un sistema non dissimile da quello previsto per le società e gli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e, parallelamente, a quella prevista dal d.lgs. 24/2023, che ha introdotto novità importanti in materia di whisteblowing nel nostro paese, in attuazione della Direttiva 2019/1937.
Tale normativa mira a proteggere coloro i quali segnalano violazioni, all’interno di un ente o un’azienda, garantendo canali sicuri e riservati per le segnalazioni e tutelando i segnalanti da possibili ritorsioni.
Tornando alla cd. “riforma dello sport” (d.lgs. 39/2021), è stato recentemente imposto alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva l’obbligo di adottare modelli organizzativi e di controllo per prevenire e contrastare abusi, violenze e discriminazioni.
Le linee guida emanate dagli organismi affiliati, in conformità con i principi fondamentali dell’Osservatorio permanente del Coni, delineano procedure e misure per garantire ambienti sportivi sicuri, protetti ed inclusivi, idonei a garantire dignità ad ogni tesserato.
Tra queste misure, emerge la necessità di istituire canali di segnalazione efficaci, che consentano ad atleti, tecnici e altri soggetti coinvolti di riportare comportamenti inappropriati o illeciti.
L’implementazione di sistemi di whistleblowing nello sport rappresenta il punto di convergenza tra le normative citate. Fare ciò è fondamentale per prevenire abusi, violenze e discriminazioni: consentendo la segnalazione tempestiva di comportamenti scorretti, si facilita l’intervento delle autorità competenti e si gestisce un evento potenzialmente penalmente rilevante nel modo corretto.
Un altro obiettivo della normativa è quello di promuovere una cultura di trasparenza, incoraggiando la denuncia di illeciti e rafforzando l’integrità e l’etica all’interno delle organizzazioni.
In un contesto come quello sportivo la protezioni dei minori e dei soggetti vulnerabili passa necessariamente attraverso la possibilità di segnalare situazioni di abuso o condotte inappropriate senza temere ritorsioni.
Il sistema di “whistleblowing sportivo” previsto dalla normativa Safeguarding deve poter garantire sempre l’anonimato e la riservatezza del segnalante. L’autore della segnalazione, poi, non deve subire ritorsioni, sanzioni o esclusioni dalle attività sportive per aver denunciato un abuso.
Il trattamento della segnalazione dev’essere poi curato da un oggetto in modo riservato ed attento.
Altro aspetto fondamentale e rilevante è la formazione e sensibilizzazione di tutti i membri delle organizzazioni sportive riguardo alle procedure di segnalazione e alle tutele previste attraverso lo sviluppo di programmi educativi che illustrino l’importante del sistema di Safeguarding nonchè le specifiche modalità di segnalazione.
Le organizzazioni debbono adottare un approccio proattivo rispetto a questa tematica, così da creare un ambiente sicuro, votato all’etica, inclusivo, promuovendo la trasparenza e la responsabilità.
Chi può effettuare una segnalazione?
Le linee guida, hanno fatto riferimento ad un vero e proprio “dovere di segnalazione”, rivolto a “chiunque abbia conoscenza di una violazione” del Modello o del Codice di Condotta o di comportamenti che potrebbero integrare anche astrattamente una fattispecie di abuso, violenza o discriminazione.
Da ciò si desume che ogni soggetto coinvolto a qualsiasi titolo nell’attività della associazione o società sportiva può effettuare una segnalazione.
Possono essere segnalate tutte le fattispecie che in qualunque modo possano configurare una ipotesi di abuso psicologico, abuso fisico, molestie e abusi sessuali, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo e qualsivoglia comportamento discriminatorio (si rimanda per una definizione più specifica all’art. 3 dei Principi Fondamentali del CONI).
Inoltre, si possono segnalare tutti quei comportamenti lesivi posti in essere in violazione delle regole previste dalla società sportiva all’interno del Modello e del Codice Condotta.
Come gestire una segnalazione?
Il segnalante deve fornire tutte le informazioni in modo chiaro e completo, rappresentando gli elementi utili per ricostruire il fatto e verificarne la fondatezza. In particolare è opportuno fornire una una descrizione dettagliata, indicando le circostanze conosciute, gli elementi identificativi del segnalato, o che possano consentirne l’identificazione, come la qualifica o il settore in cui svolge l’attività (ad es. staff tecnico, settore giovanile, staff medico, ecc.).
Possono essere altresì utili i nominativi di eventuali altre persone che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione e di eventuali documenti (ad es. generalità e dati di contatto, indicazione della posizione o funzione).
Una segnalazione ben effettuata potrà essere gestita correttamente, senza ulteriori richieste di informazioni e coinvolgimento del segnalante.
In ogni caso è preferibile che le segnalazioni vengano ricevute e gestite direttamente dal Responsabile Safeguarding. Ricevuta la segnalazione, entro tempistiche ragionevoli e garantendo la riservatezza delle informazioni, si procede con le verifiche e le valutazioni specifiche per riscontrare l’avvenuta violazione del Modello o del Codice di Condotta, con particolare riferimento alle fattispecie che in qualunque modo possano configurare una ipotesi di abuso psicologico, abuso sessuale, molestie, abusi fisici, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo e qualsivoglia comportamento discriminatorio.
Nello svolgimento dell’istruttoria, il responsabile Safeguarding può contattare il segnalante e convocarlo per un colloquio personale, al fine di ricevere chiarimenti o per richiedere integrazioni, ulteriori informazioni o documenti. Inoltre, egli ha la facoltà di sentire gli altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, chiedere supporto alla associazione, a seconda dell’oggetto e della natura della segnalazione oppure acquisire ulteriori elementi utili per valutare la segnalazione.
La finalità del Safeguarding
In conclusione, l’obiettivo del Safeguarding è quello di prevenire comportamenti inappropriati all’interno dell’associazione sportiva, attraverso la formazione continua di educatori, allenatori, preparatori atletici, accompagnatori, collaboratori e volontari, al fine di garantire che ogni interazione con gli atleti sia rispettosa e priva di qualsiasi forma di abuso, sia fisico che psicologico.
Il Modello mira a promuovere un ambiente inclusivo ed accessibile per tutti. Un luogo dove i comportamenti e gli esempi virtuosi debbono poter ispirare tutti e dove, al contrario, un esempio negativo dev’essere scoraggiato preventivamente.