Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex artt. 321 comma 2 c.p.p. 12 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, deve contenere una concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n.6580 del 18/02/2025 che ha esteso lo stesso principio di diritto anche – e soprattutto – all’ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art.53 d.lgs. 231/2001), emesso nei confronti di una società contro cui si procede per la responsabilità amministrativa da reato.
In altri termini, la motivazione deve essere chiara e specifica in ordine alle ragioni per le quali i beni suscettibili di apprensione potrebbero, nelle more del giudizio, essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati.
Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Perugia che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse della Società e ha dichiarato la nullità del decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta e per equivalente, emesso dal GIP in relazione al reato di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000.
Tale ordinanza è stata impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Umbro, il quale ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 325 c.p.p. ed alla declaratoria di nullità del provvedimento.
Secondo il PM, il Collegio avrebbe errato nel considerare meramente apparente la motivazione del GIP in ordine al periculum in mora. Il Tribunale della Libertà avrebbe, difatti, dovuto valorizzare l’intero tessuto argomentativo e gli elementi concreti desunti dal contesto fraudolento descritto, ritenuti dal GIP dimostrativi di un reale pericolo di dispersione.
La Corte di Cassazione ha ribadito quanto già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza “Ellade” (n. 36959 del 24.06.2021) in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, evidenziando l‘importanza di una motivazione adeguata per il periculum in mora.
Se il decreto di sequestro deve spiegare per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile.
La ratio del sequestro preventivo, rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene, è, difatti, quello di preservare gli effetti di una misura che, qualora si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificarti dal trascorrere del tempo.
Pertanto, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento non dipende dalla diversa tipologia formale della confisca cui il sequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovvero come facoltativa), bensì dai riflessi del necessario giudizio prognostico sull’an del sequestro.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, ribadito la centralità del principio di proporzionalità (e residualità) delle misure cautelari (anche) reali, costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall’art. 1, Prot. 1, Convenzione EDU. Questo principio generale del diritto dell’Unione “esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli”.
Sempre nella sentenza impugnata si legge come «solo una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora sarebbe coerente con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un’indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica». Il provvedimento di sequestro non deve trasformarsi in uno strumento inutilmente vessatorio.
La Terza Sezione ha riconosciuto al principio di diritto affermato nella sentenza Ellade una valenza “trasversale”, dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro (misura di sicurezza, sanzione, misura di prevenzione).
In particolare, la necessità di subordinare il sequestro anche alla sussistenza del periculum in mora, sulla base di un’adeguata motivazione, è ancor più pressante nel regime della responsabilità degli enti, nel quale la confisca, e quindi il sequestro ad essa finalizzato, possono produrre effetti irreversibili rispetto alla sopravvivenza stessa dell’ente.
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il sequestro finalizzato alla confisca ricada direttamente sul patrimonio aziendale, comportando un’anticipata sottrazione dei beni strumentali alla prosecuzione dell’impresa, con il rischio di pregiudicare definitivamente la continuità della stessa.